TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-08-20, n. 201800562

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-08-20, n. 201800562
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201800562
Data del deposito : 20 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2018

N. 00562/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00275/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2017, proposto da:
G P, N M, M T S, G C C, M G, V P, V L, M T P, A R, C D, V P, G L, N L, L B, A L, N V, R L, B M D F M e V T, tutti rappresentati e difesi dall’avv. G M T, con domicilio eletto in Potenza Via Lamarmora n. 33 presso lo studio dell’avv. F Czoniero;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Di Giacomo, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

nei confronti

-Irene Carrozza, nella qualità di persona ammessa al Programma del Reddito Minimo di Inserimento ex art. 15 L.R. n. 26/2014, collocatasi al 520° posto della graduatoria definitiva della Categoria A, non costituita in giudizio;
-E V, nella qualità persona ammessa al Programma del Reddito Minimo di Inserimento ex art. 15 L.R. n. 26/2014, classificatasi al 2417° posto della Categoria B, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

-della Determinazione n. 173 del 13.3.2017 (pubblicata nel BUR del 16.3.2017), con la quale il Dirigente del Dipartimento della Presidenza della Regione Basilicata ha approvato le graduatorie definitive dei beneficiari del Reddito Minimo di Inserimento, previsto dall’art. 15 L.R. n. 26/2014;

-della Determinazione n. 1506 del 31.12.2015, con la quale il Dirigente del Dipartimento della Presidenza della Regione Basilicata ha approvato le graduatorie provvisorie dei beneficiari del predetto Reddito Minimo;

-delle Delibere G.R. n. 769 del 9.6.2015, di approvazione del Programma del Reddito Minimo di Inserimento ex art. 15 L.R. n. 26/2014, e n. 936 del 13.7.2015, di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari del suddetto Reddito Minimo (rettificato con successiva Del. G.R. n. 977 del 28.7.2015);


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Del. G.R. n. 140/2010 la Regione Basilicata, in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. d), della L.R. n. 4/2007, adottava un Programma di COntrasto delle condizioni di Povertà e di Esclusione Sociale (COPES), destinato ai soggetti svantaggiati e disoccupati, residenti in Basilicata.

I sigg. G P, N M, M T S, G C C, M G, V P, V L, M T P, A R, C D, V P, G L, N L, L B, A L, N V, R L, B M D F M e V T venivano ammessi al predetto Programma COPES, percependo la relativa indennità.

Successivamente la Regione Basilicata ha emanato l’art. 15 L.R. n. 26/2014, prevedendo l’attivazione di un Programma di promozione delle misure di sostegno al reddito per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati di cui all’art. 2 del Regolamento dell’Unione Europea n. 651/2014, non percettori di ammortizzatori sociali.

Con Del. n. 769 del 9.6.2015 la Giunta Regionale adottava il Programma del Reddito Minimo di Inserimento, in applicazione dell’art. 15 L.R. n. 26/2014, consistente nell’erogazione, previa indizione di un apposito procedimento di evidenza pubblica, ai soggetti svantaggiati o molto svantaggiati ex art. 2 del Regolamento dell’Unione Europea n. 651/2014, graduati secondo il criterio del reddito ISEE più basso, di un’indennità mensile di € 450,00 a fronte dello svolgimento di un’attività di utilità sociale, da finanziare con l’apposito Fondo contemplato dalla predetta norma.

Con successiva Del n. 936 del 13.7.2015 la Giunta Regionale ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari del suddetto Reddito Minimo (rettificato con successiva Del. G.R. n. 977 del 28.7.2015), in base al quale il predetto Fondo viene ripartito nelle seguenti due Categorie:

A) soggetti fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga per effetto del Decreto Interministeriale (adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) n. 83473 dell’1.8.2014, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ex D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 non superiore a € 15.500,00, con riferimento ai redditi dell’intero nucleo familiare;

B) disoccupati, residenti in Basilicata, con il limite ISEE pari ad € 9.000,00.

Con le Determinazioni del Dirigente del Dipartimento della Presidenza della Regione Basilicata n. 1506 del 31.12.2015 e n. 173 del 13.3.2017 (pubblicata nel BUR del 16.3.2017), di approvazione rispettivamente delle graduatorie provvisorie e definitive dei beneficiari del Reddito Minimo di Inserimento, previsto dall’art. 15 L.R. n. 26/2014, tale Reddito è stato riconosciuto a tutti i 737 soggetti della Categoria A) ed ai primi 3.133 dei 9.760 soggetti della Categoria B, tra cui risulta compreso anche il sig. V T collocatosi al 2.920° posto, mentre si classificano: al 3.155° posto la sig.ra G P;
al 3.586° posto la sig.ra N M;
al 3.597° posto la sig.ra M T S;
al 3.956° posto la sig.ra G C C;
al 3.963° posto la sig.ra M G;
al 4.150° posto il sig. V P;
al 4.204° posto la sig.ra V L;
al 4.205° posto la sig.ra M T P;
al 4.440° posto la sig.ra A R;
al 4.467° posto la sig.ra C D;
al 4.549° posto la sig.ra V P;
al 4.744° posto il sig. G L;
al 4.966° posto il sig. N L;
al 5.015° posto la sig.ra L B;
al 5.402° posto il sig. A L;
al 5.483° posto la sig.ra N V;
al 6.991° posto la sig.ra R L;
al 7.107° posto la sig.ra B M D F M.

I predetti soggetti, con atto notificato il 15/16.5.2017 e depositato il 9.6.2017, hanno impugnato tutti gli atti del procedimento in parola, deducendo:

1) l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 38 e 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, dell’art. 4, comma 2, lett. f), del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, che inserisce tra le componenti di calcolo dell’ISEE anche i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF”, e perciò anche l’indennità di COntrasto delle condizioni di Povertà e di Esclusione Sociale (COPES), percepita dai ricorrenti, in quanto di natura assistenziale e non equiparabile ad un reddito, richiamando la Sentenza della I^ Sezione del

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