TAR Firenze, sez. III, sentenza 2015-09-15, n. 201501238
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Testo completo
N. 01238/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. M G F, A M, P C, F C e L A, con domicilio eletto presso F C in Firenze, via San Gallo 76;
contro
Comune di Aulla, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. P C, con domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via Emanuele Repetti 11;
Sindaco del Comune di Aulla quale Ufficiale di Governo;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, ivi domiciliataria in via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza sindacale n. 64 del 21.4.2009, pervenuta nei giorni successivi, avente ad oggetto:
- ordine ad AGIP Petroli s.p.a. di sgomberare l'area di 700 mq situata in Piazza della Repubblica ove è situato il proprio impianto di distribuzione di carburanti, consentendo l'immissione in possesso dell'area da parte del Comune sotto comminatoria, in caso di opposizione, di effettuare l'immissione in possesso con l'utilizzo della forza pubblica;
- ordine al Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale di immettersi nel possesso dell'area suddetta ed effettuare la rimozione immediata dell'impianto, nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto e/o connesso, nonché per la condanna del Comune al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza dell'esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 64/2009 impugnata;
con atto di motivi aggiunti depositato in data 14 dicembre 2012 presso la Segreteria di questo Tribunale:
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 319 del 25.6.2009;
della deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 22.4.2009, entrambe conosciute solo in data 8 ottobre 2012, nonché, per quanto occorrere possa, della relazione tecnica in data 20 aprile 2009 a firma del Dirigente 1° Direzione ing. Lazzerini.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aulla e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 la dott.ssa Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori avv. A. Colzi, delegato dall’avv. F. Colzi, avv. D. Benussi, delegato dall’avv. P. Carrozza, e l’avvocato dello Stato P. Pirollo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la società ENI s.p.a., succeduta alla società AGIP Petroli s.p.a. per incorporazione, ha impugnato l’ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Aulla numero 64 del 21 aprile 2009, con la quale è stato ordinato lo sgombero dell’area di 700 m² situata in territorio di detto Comune, in piazza della Repubblica (su tale area insisteva un impianto di distribuzione di carburanti della società ricorrente). Il provvedimento, per il caso in cui non fosse stata consentita all’ente pubblico l’immissione in possesso dell’area, faceva riserva dell’immissione in possesso attraverso la forza pubblica.
La società ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dell’ordinanza sindacale impugnata.
La AGIP petroli s.p.a. aveva ottenuto in concessione diciottennale l’area di proprietà comunale sulla quale è ubicato l’impianto oggetto della controversia.
È intervenuto un primo Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica, per la riqualificazione di Piazza della Repubblica, approvato con deliberazione consiliare numero 105 del 14 settembre 1998; tale piano consentiva i lavori di ristrutturazione dell’impianto di distribuzione carburanti e la futura gestione dello stesso. Detti lavori formavano oggetto della concessione edilizia numero 13 del 12 aprile 2002.
Avverso detto Piano particolareggiato e avverso la summenzionata concessione edilizia alcuni abitanti della zona agivano dinanzi al Tar Toscana, rispettivamente con il ricorso n. 3873/1998 e n. 984/2003. Il cantiere veniva sottoposto dall’autorità giudiziaria penale a sequestro preventivo (decreto del 22 agosto 2004); detta misura cautelare veniva revocata con provvedimento del 9 febbraio 2006.
Con sentenza non definitiva numero 4582 del 2005 questo Tar annullava il primo Piano particolareggiato (per la mancanza di alcuni pareri necessari) e disponeva istruttoria per accertare alcune circostanze rilevanti ai fini del decidere, con particolare riguardo alle difformità riscontrate tra il progetto originario dell’intervento di ristrutturazione dell’impianto, l’intervento definitivo oggetto della concessione edilizia e quello sul quale sono stati acquisiti i pareri conclusivi degli organi tecnici; il ricorso n. 984/2003 veniva successivamente dichiarato improcedibile (con decisione numero 2086 del 2006), ritenendosi la concessione edilizia automaticamente caducata, in quanto atto conseguenziale dell’atto presupposto (Piano particolareggiato) annullato con la menzionata pronuncia non definitiva del 2005.
Veniva quindi approvato un secondo Piano particolareggiato, ma il Compartimento della viabilità di Firenze dell’ANAS, ente proprietario della strada sulla quale si affaccia l’impianto, revocava la concessione numero 15532 relativa agli accessi, e ciò per mancato rispetto della distanza dalle intersezioni statali (12 m anziché 15).
L’adeguamento del Piano su questo aspetto non veniva effettuato dal Comune; la società odierna ricorrente sollecitava in tal senso l’ente, ma i lavori rimanevano bloccati.
Nelle more, interveniva un’altra iniziativa giurisdizionale dei cittadini residenti in prossimità della piazza della Repubblica, avente per oggetto l’approvazione del secondo Piano particolareggiato; il relativo ricorso è stato dichiarato perento con decreto numero 1619 del 2012.
Intervenuta l’ordinanza contingibile e urgente, di estremi precisati in epigrafe, l’ENI s.p.a. l’ha impugnata deducendo le censure di seguito indicate.
1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti legittimanti e conseguente travisamento, illogicità, difetto di motivazione, contraddittorietà con precedente determinazione;
2) violazione dell’articolo 54 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e del decreto ministeriale attuativo del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 da; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria sotto altro profilo;
3) eccesso di potere per difetto di causa tipiche e per sviamento.
Parte ricorrente formula un’articolata domanda risarcitoria, comprendente diverse voci di danno, puntualmente quantificando l’ammontare del risarcimento richiesto; in subordine, chiede la condanna del Comune di Aulla al risarcimento del danno con le modalità di cui all’articolo 35, comma secondo, del decreto legislativo numero 80 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni; in ulteriore subordine, chiede la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile.
Nell’imminenza dell’udienza fissata in data 8 ottobre 2012, parte ricorrente segnalava di non avere ricevuto l’avviso relativo e chiedeva il rinvio della predetta udienza, in quanto, avendo avuto conoscenza dei documenti depositati dalla Comune di Aulla il 16 luglio 2012 attraverso la consultazione del sito istituzionale della giustizia amministrativa nella medesima data 8 ottobre 2012, riteneva di dover proporre motivi aggiunti.
Fra i documenti predetti era stata depositata la deliberazione della Giunta municipale del Comune resistente numero 63 del 22 aprile 2009, avente per oggetto la revoca di una serie di deliberazioni interessanti l’assetto di piazza della Repubblica, e ciò sul presupposto della mancanza di una valida convenzione fondante le determinazioni contenute in tali deliberazioni. Il Comune di Aulla riteneva infatti che la convenzione reperita negli atti d’ufficio, in forma di scrittura privata, non avesse efficacia negoziale in quanto sottoscritta (nei fogli e in calce) soltanto dal dirigente competente, ma non anche dal legale rappresentante della società e senza indicazione della data; l’atto non è inserito nel repertorio presso l’Ufficio di segreteria. Inoltre, è stato reperito anche un atto non datato, formulato per essere rogato dal Segretario generale dell’ente, firmato soltanto dal legale rappresentante della società con sottoscrizione autenticata dal notaio, con n. di repertorio 25198 del 30 giugno 1999 (data anteriore all’approvazione dello schema contrattuale per scrittura privata avvenuta con deliberazione giuntale del 17 luglio1999).
Sulla base di tali premesse, la deliberazione numero 63 del 22 aprile 2009 rilevava la mancanza della contestualità e pertanto del perfezionamento del sinallagma; ne traeva la conseguenza della natura abusiva dell’occupazione della piazza della Repubblica da parte dell’Eni s.p.a. e pertanto provvedeva alla revoca di tutte le deliberazioni pregresse, affermando altresì l’inaccettabilità dell’offerta disponibilità a rivedere il progetto originario, al fine di mitigare l’impatto della stazione di servizio sulla piazza della Repubblica e sugli edifici circostanti, ritenendo tardiva la proposta (nella stessa deliberazione si accennava « alla intransigenza e alla irriducibilità delle pretese della società occupante »).
Alla predetta deliberazione giuntale faceva seguito,