TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2020-06-05, n. 202005976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2020-06-05, n. 202005976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005976
Data del deposito : 5 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2020

N. 05976/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01193/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2020, proposto da Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Sindaco del Comune di Anzio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza contingibile e urgente n.50 del 4 dicembre 2019, notificata in pari data, relativa all’esecuzione di interventi di manutenzione sulla rete viaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art.60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con atto n.50 del 4 dicembre 2019, notificata in pari data, il Sindaco del Comune di Anzio, riscontrate in diversi tratti stradali all’interno del territorio comunale situazioni di pericolo per gli utenti, dovuti all’avvenuta formazione di dissesti della pavimentazione, emetteva ordinanza contingibile e urgente, ex art.54 del D.Lgs. n.267 del 2000, indirizzata alla Città Metropolitana di Roma Capitale, volta all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui tratti viari di proprietà e competenza, nel termine di 7 giorni dalla notifica dell’atto, per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La Città Metropolitana impugnava il suddetto provvedimento, censurandolo per violazione dell’art.54, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 2000, per incompetenza, per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, del travisamento dei fatti, della sproporzione.

La ricorrente ha segnalato in fatto di aver competenza su km.21 di strade all’interno del Comune di Anzio, di aver apposto segnaletica con limiti di velocità o avvertenza di pericolo nei tratti viari ammalorati e di avere in ogni caso effettuato 5 interventi straordinari nel novembre 2019, di dover inoltre gestire complessivi km.1.950, in un contesto di restrizione delle risorse finanziarie a disposizione.

L’interessata inoltre ha fatto presente in diritto che l’ordinanza era generica, perché non erano specificati i tratti stradali critici per la sicurezza e l’incolumità;
che era in corso un rapporto istituzionale sul tema col Comune di Anzio, così come con gli altri Comuni, ai fini dell’assunzione di una serie coordinata e programmata di interventi di competenza della Città Metropolitana;
che difettavano dunque i presupposti di legge della straordinarietà, contingibilità, urgenza e proporzionalità anche con riferimento all’esiguo termine di 7 giorni assegnato per l’esecuzione;
che si intendeva così precedere gli altri Comuni nel beneficiare degli interventi.

Nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito esposti.

Va al riguardo premesso che trattasi di provvedimento extra ordinem, previsto dalla legge (cfr. art.54 del D.Lgs. n.267 del 2000), che deve rispettare i principi generali dell’ordinamento, da emettere con motivazione saldamente ancorata a specifiche e riscontrate gravi situazione di pericolo che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, al fine di prevenirle o eliminarle, prevedendo inoltre misure ben calibrate sugli eventi e le concrete circostanze fattuali e dunque proporzionate, ad efficacia spaziale e temporale limitata (cfr. in ultimo, tra le altre,

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