TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-07-19, n. 202300714
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Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 00714/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2020, proposto da
S P, rappresentato e difeso dall’avvocato I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ips, rappresentato e difeso dagli avvocati P R, F B e A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Iterno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’annullamento
per la declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate a seguito ed in relazione all’Atto di diffida inviato a mezzo PEC dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ips e del Ministero dell’Iterno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato dipendente della Prefettura di Torino, in qualità di Ispettore Capo, ed è in quiescenza dal 03.01.2018.
Con ricorso notificato in data 24.11.2020 all’INPS, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio per la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987 da parte del provvedimento di liquidazione n. TO012017883073, adottato dalla sede