TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-07-19, n. 202300714

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-07-19, n. 202300714
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300714
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 00714/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00880/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2020, proposto da
S P, rappresentato e difeso dall’avvocato I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ips, rappresentato e difeso dagli avvocati P R, F B e A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Iterno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;

per l’annullamento

per la declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate a seguito ed in relazione all’Atto di diffida inviato a mezzo PEC dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ips e del Ministero dell’Iterno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato dipendente della Prefettura di Torino, in qualità di Ispettore Capo, ed è in quiescenza dal 03.01.2018.

Con ricorso notificato in data 24.11.2020 all’INPS, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio per la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987 da parte del provvedimento di liquidazione n. TO012017883073, adottato dalla sede INPS di Torino.

I data 06.12.2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Iterno per resistere al ricorso.

I data 27.11.2021 si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto di tutte le domande, siccome infondate in fatto e in diritto.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Il ricorrente deduce che l’istituto dei sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita, nasce con la legge n. 804/1973 per i soli generali e colonnelli, nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età. Il beneficio è stato esteso al restante personale delle Forze Armate, con la legge n. 468/1987 e a quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile con la legge n. 472/1987 (con la quale è stato convertito il D.L. n. 387 del 1987), nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età, fisica-inabilità o decesso. Il beneficio in questione è stato attribuito anche al personale della carriera prefettizia, in ragione del disposto di cui all’art 17 del D.P.R. n. 340/1982 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno), che stabiliva che ai vice consiglieri ed ai consiglieri di prefettura dovesse competere lo stesso stipendio e progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato (cfr. art. 43 L. n. 121/1981).

Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.

Il Collegio evidenzia che non può venire in rilievo l’art. 17 del D.P.R. n. 340 del 1982, invocato dal ricorrente, a mente del quale “ Ai vice consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del settimo comma dell’art. 43 della legge suddetta. Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera g) del settimo comma dell’art. 43 della legge citata ”, trattandosi di disposizione abrogata dall’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398.

Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 398/2001, con riferimento al trattamento stipendiale e alla progressione economica è venuta meno l’equiparazione del personale della carriera prefettizia ai funzionari della Polizia di Stato.

Né può giovare in ogni caso al ricorrente richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019, essendosi fatta applicazione in quel caso dell’art. 6 bis, comma 3-bis, del D.L. n. 387 del 1987, a mente del quale “ al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell’articolo 43 della L. 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 20 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall’articolo 13 della L. 10 dicembre 1973, n. 804 ”, con conseguente estensione del beneficio in parola, quindi, esclusivamente al personale con qualifica dirigenziale.

Ne discende l’inapplicabilità, ratione personae , dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, non avendo il ricorrente giammai allegato di avere ricoperto qualifiche dirigenziali all’interno della carriera prefettizia.

Pertanto il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.

La novità e la particolarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

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