TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-28, n. 202403425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-28, n. 202403425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403425
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 03425/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01101/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Assunta Catapano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Anfiteatro Laterizio 127;



contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

1. del Provvedimento protocollo nr. 0366618, emesso in data 03.12.2021 dalla PREFETTURA DI NAPOLI - Area 1 Staff 3/ O.S.P. Polizia Amministrativa, NOTIFICATO IN DATA 06.12.2021, avente ad oggetto il rigetto del rilascio della licenza, ai sensi dell'art. 134 TULPS, per gestire l'omonimo istituto di investigazioni private da esercitare nei locali ubicati in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Napoli 256, per le motivazioni ampiamente esplicate in atto (cfr.all.1);

2. del provvedimento protocollo nr. 0238260, emesso in data 30.07.2021 dalla PREFETTURA DI NAPOLI - Area 1 Staff 3/ O.S.P. Polizia Amministrativa, avente ad oggetto il rilascio della licenza, ai sensi dell'art. 134 TULPS, “Partecipazione a procedimento amministrativo ex art 10 bis legge 241/90 e smi” (cfr.all.2);

3. nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della U.T.G. - Prefettura di Napoli e del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in esame, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con cui la Prefettura di Napoli aveva respinto l’istanza dallo stesso presentata in qualità di rappresentante legale della società “-OMISSIS-”, con sede legale in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Napoli 256, necessaria per la gestione dell’omonimo istituto di investigazioni private come prescritto dall’art. 134 TULPS. In particolare, l’opposto diniego è stato motivato dalla resistente amministrazione in ragione dell’asserita inidoneità del titolo di studio, laurea triennale in Scienze politiche, conseguita dal ricorrente presso l’Università Popolare Di Milano in data 08.04.2017, non potendo a tale titolo essere riconosciuto valore legale ai fini del rilascio della licenza di polizia.

Nell’impugnare il predetto provvedimento, il ricorrente ha dedotto un unico motivo di gravame con cui ha contestato la violazione di legge ed il difetto d’istruttoria in cui sarebbe incorsa la resistente amministrazione, avendo illegittimamente disconosciuto la piena capacità giuridica dell’Università Popolare di Milano di svolgere la formazione e rilasciare titoli accademici con ogni valore legale. Tale conclusione, secondo la sostenuta tesi censoria, si fondava sulla Convenzione di Lisbona (25-7-2002, supplemento ordinario della gazzetta ufficiale serie generale n. 173), disciplinante il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea. Alla luce di tale convenzione, l’Università Popolare Di Milano sarebbe stata autorizzata a rilasciare titoli vari ai sensi della nota prot. n. 313, rilasciata dal MIUR, cosicché, pur non potendosi fregiare del titolo di “Università degli Studi”, avrebbe avuto la piena capacità giuridica di svolgere la formazione e rilasciare titoli accademici muniti, al pari di quello conseguito dal ricorrente, di pieno valore legale.

Si sono costituite in giudizio le resistenti amministrazioni, insistendo per l’integrale infondatezza del ricorso.

Respinta la domanda cautelare con l’ordinanza collegiale n. 619/2022, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 7 maggio 2024.

2.- Il ricorso è infondato, ritenendo il Collegio di dover confermare le argomentazioni confutative dei motivi di gravame esposte ai fini della negativa delibazione già operata in sede cautelare.

Occorre premettere che l'articolo 8, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali, va interpretato nel senso che, quando l'istituto di vigilanza sia organizzato, come nella specie, in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad un persona fisica, la quale è dunque responsabile del delicato servizio di polizia privata, circondato evidentemente da cautele e prescrizioni non comuni rispetto alla normale attività di impresa in ragione del coinvolgimento dei beni

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