TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-06-18, n. 202101048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-06-18, n. 202101048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101048
Data del deposito : 18 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2021

N. 01048/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01083/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D I e G M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) il provvedimento del 3 giugno 2020 con il quale il Comune di Canosa di Puglia ha annullato in autotutela l’autorizzazione rilasciata ad Iliad Italia sull’istanza presentata il 20 giugno 2019 per la realizzazione di una Stazione Radio Base in Canosa di Puglia, Contrada Baccaro, foglio 51, particella 190; b) la comunicazione del 10 marzo 2020 con la quale il Comune di Canosa di Puglia ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata a Iliad Italia; c) l’ordinanza in data 11 marzo 2020, di sospensione dei lavori nel frattempo avviati dalla società; d) ogni altro atto presupposto, collegato o consequenziale, ancorché non noto;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 15.4.2021, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: a) il provvedimento del 15 marzo 2021 con il quale il Comune di Canosa ha confermato “ il già comminato annullamento di cui al precedente provvedimento datato 3 giugno 2020 ” e comunque ha annullato “ in autotutela il silenzio assenso formato ex art. 87 d.lgs 259/2003 sulla istanza di Iliad Italia presentata il 20 giugno 2019 ” per la realizzazione di una Stazione Radio Base in Canosa, C.da Baccaro, foglio 51, particella 190; b) ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ancorché non noto; c) gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Canosa di Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. O C nell'udienza del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - Con il provvedimento del 3 giugno 2020, il Comune di Canosa di Puglia (B.A.T.) ha disposto, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione conseguita il 25 settembre 2019 dalla società Iliad Italia, ai sensi dell’art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una stazione radio base (SRB), composta da palo e antenne, in Contrada Baccaro, foglio 51, particella 190.

Nel provvedimento di autotutela, il Comune afferma quanto segue: a) la SRB non sarebbe compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale del Comune (PUG) per la predetta area (individuata come “ CUNI.CUE/3 ” - stato giuridico “ contesto urbano di espansione ”; art. 25.2 delle NTA del PUG strutturale e artt. 43 e 46.3 del PUG Programmatico), in quanto la SRB ricade, in parte, nell’ambito in cui “ la realizzazione di interventi edilizi è subordinata alla approvazione di un PUE (Piano urbanistico esecutivo), nel caso concreto ancora non approvato ”, e, in parte, in un ambito destinato a strada; b) nella predetta area non sarebbero consentite altezze superiori a 16 metri (essendo il palo della SRB di 33 metri); c) la SRB disterebbe meno di 30 metri da una esistente strada extraurbana “ di tipo C ”, in violazione dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992; d) non sarebbe stato emesso il parere preventivo dell’A.R.P.A. Puglia.

La ricorrente società insorge, con il ricorso introduttivo, notificato il 1.9.2020 e depositato il 30.9.2020, per impugnare i seguenti atti: a) il provvedimento del 3 giugno 2020 con il quale il Comune di Canosa di Puglia ha annullato in autotutela l’autorizzazione rilasciata ad Iliad Italia sull’istanza presentata il 20 giugno 2019 per la realizzazione di una Stazione Radio Base in Canosa di Puglia, Contrada Baccaro, foglio 51, particella 190; b) la comunicazione del 10 marzo 2020 con la quale il Comune di Canosa di Puglia ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata a Iliad Italia; c) l’ordinanza in data 11 marzo 2020, di sospensione dei lavori nel frattempo avviati dalla società; d) ogni altro atto presupposto, collegato o consequenziale, ancorché non noto.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione degli artt. 3 e 97 Cost e degli artt. 3, 6 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (mancata allegazione e dimostrazione dei presupposti dell’annullamento in autotutela); 2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost, degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3, 86, 87, 90 del D.Lgs. n. 259/2003 (legittimità del titolo autorizzativo); 3) violazione degli artt. 3, 4 e 25 del D.Lgs. n. 259 del 2003.

Con successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune intimato, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successive memorie, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 648 del 22.10.2020, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente sui seguenti presupposti: “ Considerato che l’intervento in discussione è quasi completato e che le regole edilizie circa le altezze e le distanze non possono trovare piena applicazione rispetto all’installazione delle antenne di cui si tratta, in quanto

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