TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 2010-01-14, n. 201000047

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 2010-01-14, n. 201000047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000047
Data del deposito : 14 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02092/2009 REG.RIC.

N. 00047/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 02092/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2092 del 2009, proposto dalla Forenergy S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati E F e I F, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

l’Autorità di Bacino della Puglia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

il Comune di Alberona;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’atto del 13.10.2009, prot. n. 0012473, del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia, con il quale, in riscontro alla richiesta del Comune di Alberona di rilascio di un parere relativo alla realizzazione di un impianto eolico composto da un unico aerogeneratore di potenza nominale pari a 1 MW su terreno sito in Alberona, località “Pesco”, in catasto al fl. 7, p.lla 284, e già autorizzato con permesso di costruire comunale, l’Autorità non ha reso il parere di sua competenza perchè “il permesso di costruire dovrà essere rilasciato dopo l’acquisizione del parere da parte di questa Autorità”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino della Puglia;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti E F e Valter Campanile;

Considerato che quanto eccepito dall’Autorità di bacino in ordine alla sottoponibilità dell’impianto proposto al regime della denuncia d’inizio attività, a norma dell’art. 3 della legge regionale 21 ottobre 2008 n. 31 (disciplina della cui costituzionalità peraltro questo Tribunale dubita - ordinanza, I Sez., 24 settembre 2009 n. 155) potrà essere eventualmente valutato dal Comune;

considerato che, in concreto, l’Autorità di Bacino ha opposto alla ricorrente un rifiuto ad esprimere il parere che gli compete, relativo all’intervento;

considerato dunque che debbano ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi