TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2020-07-24, n. 202001444

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2020-07-24, n. 202001444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202001444
Data del deposito : 24 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2020

N. 01444/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01091/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2020, proposto da:
F B, rappresentato e difeso dagli avvocati P D C e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P D C in Roma, viale Liegi n. 35/B;

contro

A.r.e.r.a. - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata;

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

- della nota del 23 marzo 2020, adottata dalla Direzione legale e atti del Collegio, in riscontro alla diffida ex articolo 3 del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, notificata via p.e.c. in data 20 marzo 2020, in ordine all'omesso obbligo di legge a provvedere al censimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012, gestito dal Ministero della giustizia;

nonché per la condanna dell’A.r.e.r.a. a provvedere entro tre giorni al censimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.r.e.r.a. - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi nella discussione effettuata da remoto, mediante la piattaforma Microsoft-Teams , l’avvocato Marcella Lavorato, per delega orale dell’avvocato P D C, per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Michele Caridi per l’A.r.e.r.a., come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 c.p.a.;



1. In data 20 marzo 2020 il ricorrente, nella qualità di esercente la professione forense, ha notificato, all’indirizzo di posta elettronica certificata <protocollo.aeegsi@pec.energia.it>, un atto di diffida, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, con il quale ha segnalato all’A.r.e.r.a. la violazione dell’obbligo di provvedere, entro il termine del 30 novembre 2014, al censimento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012, gestito dal Ministero della giustizia, invitandola a provvedere in conformità.

Con nota del 23 marzo 2020 l’A.r.e.r.a. ha comunicato al ricorrente di non essere tenuta ad adempiere a tale obbligo sia per una ragione formale, ovvero perché essa non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche sulle quali grava l’obbligo di censimento, sia per una ragione sostanziale, dal momento che l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel pubblico registro per le notificazioni e per le comunicazioni giudiziali sarebbe sostanzialmente inutile, se non addirittura fuorviante, in quanto essa è ricompresa tra le amministrazioni dello Stato che devono avvalersi del patrocinio c.d. obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.



1.1. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, la predetta nota di diniego ed ha agito altresì per la condanna dell’A.r.e.r.a. a provvedere al censimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012.



1.2. Con ordinanza collegiale del 26 giugno 2020, n. 7212, il Tribunale ammnistrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed ha individuato quale giudice funzionalmente competente, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del codice del processo amministrativo, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, dinanzi al quale il ricorrente ha regolarmente riassunto il presente giudizio.



1.3. Ha resistito al ricorso l’A.r.e.r.a..



1.4. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, previo avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

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