TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2009-07-22, n. 200900917

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2009-07-22, n. 200900917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200900917
Data del deposito : 22 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01725/2009 REG.RIC.

N. 00917/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01725/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2009, proposto da:

- I K, rappresentato e difeso dall’Avv. M D M, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via U. Foscolo n. 4, presso lo studio dell’Avv. A C T;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,
- la Prefettura della Provincia di Lecco, in persona del Prefetto pro-tempore,
- la Questura della Provincia di Lecco, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, e domiciliati per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento n. 47/2009 del 15.5.09 e notificato al ricorrente in data 12.06.09 con cui la Questura di Lecco ha disposto il rigetto dell'istanza volta al rinnovo del permesso soggiorno per lavoro autonomo presentata presso la Questura stessa in data 27.09.08.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, nella camera di consiglio del 21 luglio 2009, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, in quanto il reato in materia di stupefacenti commesso dal ricorrente, e su cui si fonda il provvedimento impugnato, è ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

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