TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-11-09, n. 201501468

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-11-09, n. 201501468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501468
Data del deposito : 9 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01057/2015 REG.RIC.

N. 01468/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01057/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2015, proposto da:
M L, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro

Comune di Altamura;

nei confronti di

V F e O C, rappresentati e difesi dall'avv. F E L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Amendola n.166/5;

per l'annullamento

-del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per l'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Altamura - Elezioni del 31 maggio 2015;

-del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale - Turno di Ballottaggio, contenente copia conforme all'originale del verbale di proclamazione degli eletti, in particolare nella parte che non contempla tra gli eletti il ricorrente;

-di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi con ogni conseguenza e per la sostituzione dell'odierno ricorrente, M L (candidato Movimento Cinque Stelle, 945 preferenze, 5364 cifra individuale), al proclamato eletto Vicenzo Ferrulli (candidato Movimento Politico Schittulli, 238 preferenze, 2498 cifra indiduabile);
e, in subordine, di tutti gli ulteriori atti indicati nell’epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di V F e di O C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori avv. L M, per il ricorrente e avv. Felice E. Lorusso, per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe il sig. Loporcaro, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista del Movimento cinque stelle, contesta gli esiti delle operazioni svoltesi lo scorso 31 maggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Altamura.

Deduce due distinti motivi di ricorso, proposti in via subordinata, che individuano –sulla base del relativo petitum- due diversi controinteressati (Vincenzo Ferulli e O C). Entrambi si sono costituiti in giudizio, con atti prodotti in data 11 settembre 2015 eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame.

All’udienza del 29 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità per incompatibilità delle domande proposte, formulata in via preliminare dalla difesa dei controinteressati, poiché il ricorso è in parte infondato e, in parte, inammissibile per genericità della domanda.

2.1.- Il primo motivo è, infatti, infondato.

E’ incentrato sulle modalità di attribuzione del premio di maggioranza, nel caso in cui le liste o i gruppi di liste che hanno sostenuto il candidato sindaco risultato vincente non abbiano conseguito, al secondo turno, almeno il 60% dei seggi consiliari. Si tratta dell’ipotesi prevista all’art. 73, comma 10 del T.U.E.L. e la questione è se il numero di seggi da assegnare alla coalizione vincente vada calcolato, in caso di decimali, effettuando un arrotondamento in eccesso o in difetto rispetto all’unità.

Il ricorrente invoca a sostegno dell’arrotondamento in difetto una sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2928 del 21 maggio 2012);
ma tale pronunzia si rivela isolata nel panorama della giurisprudenza, invece orientata a fornire un’interpretazione di segno opposto, sulla scorta del dato testuale e della ratio della disposizione in esame e tesa ad assicurare la governabilità degli enti. Ciò di cui il ricorrente stesso si mostra consapevole.

Questa Sezione si è già pronunziata sulla questione nel 2012, agli esordi del dibattito. Con sentenza n.1830 (successiva a quella del Consiglio di Stato appena menzionata), ha dato atto del contrasto in giurisprudenza e condiviso l’interpretazione poi divenuta prevalente. Il Collegio, quindi, non rinvenendo argomenti che giustifichino nella fattispecie l’adozione di una diversa soluzione, richiama il suddetto precedente rimettendosi all’iter argomentativo ivi esplicitato.

2.- Il secondo motivo, proposto –si ribadisce- in via meramente subordinata, risulta invece inammissibile per genericità.

E’ invero teso a contestare la mancata attribuzione di 11 voti di preferenza al Movimento cinque stelle, nella cui lista –si rammenta- era candidato il ricorrente, nonché una serie di non meglio precisate “irregolarità” nella compilazione dei verbali con riferimento alle sezioni 1,11, 19, 23, 38, 42, 44 e 49;
il tutto affidato a quattro dichiarazioni di rappresentanti di lista assolutamente generiche, non sostenute da alcuna contestazione nei relativi verbali né, soprattutto, recanti alcuna indicazione delle Sezioni interessate dai rilievi, poi individuate in ricorso senza chiarire sulla scorta di quali elementi sintomatici.

L’affermazione per cui, in materia elettorale, l’onere di specificazione dei motivi, gravante in capo al ricorrente, sia attenuato e vada valutato con ridotto rigore, non può spingersi sino al punto di escluderne la configurabilità, consentendo domande con finalità meramente esplorative, che prescindano dall’indicazione in concreto della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono e volte ad ottenere un riesame generale delle operazioni di scrutinio in sede giurisdizionale;
ciò cui sembra preordinata la domanda subordinata dell’odierno ricorrente attraverso la verifica delle schede nulle e il riconteggio dei voti attribuiti alla lista di appartenenza.

Sul punto la giurisprudenza è granitica. Con la precisazione che l’osservanza dell’onere di specificità dei motivi di ricorso non assorbe l’onere della prova e che, pertanto, anche in presenza di una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, le affermazioni del ricorrente debbano pur sempre essere sorrette da allegazioni ulteriori (cfr. per tutte da ultimo C.d.S., Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3381, che rinvia all’Ad. Plen. n. 32/2014).

Nella specie, non risulta assolto né l’onere della specificità dei motivi, sia pure in forma attenuata;
né, in alcun modo, l’onere probatorio.

3.- In conclusione, il gravame va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. Il Collegio ritiene, tuttavia, di compensare tra le parti le spese di causa in considerazione della natura dell’interesse azionato in giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi