TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-09-26, n. 202400651

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-09-26, n. 202400651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400651
Data del deposito : 26 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2024

N. 00651/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00093/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2021, proposto da Geasar Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G L P, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

nei confronti

Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, E P R, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Enav Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ercole, Nicola Palombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del Decreto 3 aprile 2020, adottato dal Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in G.U.R.I. – Serie Generale n. 297 del 30 novembre 2020 e avente ad oggetto: “Retrocessione al demanio dello Stato dei beni non più strumentali alle finalità istituzionali di ENAV e successiva riassegnazione ad ENAC, ai sensi del combinato disposto degli articoli 692 e 693 del Codice della Navigazione, per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale”, nei limiti di interesse della ricorrente, nonché dei relativi allegati;
della nota dell'Enac prot. n. 114427 del 7 ottobre 2019, richiamata nel predetto Decreto 3 aprile 2020, ancorché non conosciuta;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello di cui sopra, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ente Nazionale Aviazione Civile e di Enav Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la GEASAR s.p.a ha impugnato gli atti (anch’essi in epigrafi indicati) con i quali è stata disposta la retrocessione al demanio dello Stato di beni non più strumentali alle finalità istituzionali di ENAV e il successivo affidamento in concessione alla ricorrente dei sistemi AVL.

Non è stata proposta istanza cautelare, e dopo l’iscrizione del ricorso le parti non hanno compiuto alcuna attività processuale, fatta eccezione per le costituzioni formali.

In considerazione del tempo trascorso, trattandosi di ricorso ultratriennale, in attuazione delle misure PNRR della Giustizia amministrativa, il ricorso è stato iscritto all’odierno ruolo aggiunto, per la verifica della permanenza dell’interesse.

Con atto notificato in data 23 settembre 2024 e depositato nel fascicolo processuale in pari data, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l’interesse alla sua decisione.

Di tanto non resta al Collegio che prendere atto e dichiarare il giudizio estinto per rinuncia (in considerazione della ritualità della stessa).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

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