TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-12-23, n. 201038584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-12-23, n. 201038584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201038584
Data del deposito : 23 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09237/2009 REG.RIC.

N. 38584/2010 REG.SEN.

N. 09237/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9237 del 2009, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avv. E B, S C T, con domicilio eletto presso S C T in Roma, via Emanuele Gianturco, 6;



contro

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentato e difeso dall'avv. L N, con domicilio eletto presso L N in Roma, via Sicilia, 50;



per l'annullamento

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER IL SERVIZIO PRESTATO ANTECEDENTEMENTE ALLA NOMINA A RICERCATORE CONFERMATO


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame l'odierna ricorrente, nominata“ricercatore confermato” dell’intimata Università in conseguenza del superamento di apposito concorso riservato, indetto ai sensi della l. 14 gennaio 1999, n. 4, premettendo di avere in precedenza rivestito la qualifica di “funzionario tecnico” e di avere richiesto all’ateneo il riconoscimento del servizio prestato in tale qualità, a far data dall'inquadramento nel ruolo de quo, ovvero, in via subordinata, dalla data della relativa istanza, ne ha censurato l'operato, atteso che il ripetuto ateneo ha provveduto a riconoscere il suddetto servizio solamente a decorrere dal mese di settembre 2009, prospettando a tal fine il seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione e falsa applicazione degli artt.97 e 136 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art.103 del DPR 382/1980. Violazione e falsa applicazione dell'art.30, comma 3, della L. n.8771953. Violazione dell'art.21 septies della L. n.241/1990. Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Si è costituita in giudizio l'intimata Università contestando la fondatezza della pretesa ricorsuale e concludendo per il rigetto della stessa.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2010 il proposto gravame è stato assunto in decisione.

Il ricorso in trattazione, con il quale è stato richiesto l'accertamento della fondatezza di una pretesa avente consistenza di diritto soggettivo (cfr., di questa Sezione, la sent. 11 settembre 2008, n. 8263), è fondato.

L’art. 103, co. 3, d.P.R. n. 382 del 1980 (modificato dall’art. 23 l. 23 dicembre 1999, n. 488) stabilisce, per quanto d’interesse, che “ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, l. 21