TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300018
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00018/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2021, proposto da
A E H, rappresentato e difeso dall'avvocato F O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. P-RC/L/N/2020/101411- del 06.07.2021, notificato al lavoratore in data 21.07.2021 e poi consegnatogli brevi manu il 28.09.2021, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra Muzzupapa Maria Aurelia in favore del lavoratore sig. EL HARISSE Abdelkader il 20.07.2020;nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1 del 13 gennaio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 novembre 2021 e depositato il 19 dicembre 2021 il sig. A E H ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Prefettura di Reggio Calabria rigettava l’istanza di emersione di lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020 presentata dalla sig.ra Maria Aurelia Muzzupapa, in ragione del parere non favorevole espresso dall’Ispettorato del Lavoro per l’incapienza del previsto requisito reddituale.
1.1. Premesso in fatto di avere appreso della definizione sfavorevole della pratica e delle sottese ragioni soltanto dopo essersi recato personalmente presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per avere chiarimenti sul relativo stato, in punto di diritto il ricorrente si duole, con una prima doglianza, articolata in relazione al vizio di violazione di legge, dell’ “ omesso avviso della convocazione ”, deducendo di non essere mai stato convocato “ per l’espletamento delle attività connesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro ”. Denuncia, ancora, con una seconda doglianza, l’eccesso di potere “ per erronea interpretazione della legge e per manifesta irragionevolezza…, per insufficiente ed incongrua motivazione…, per inesatta o incongrua rappresentazione della realtà [e] difetto d’istruttoria ”, lamentando che la Prefettura, tenuto conto dell’imputabilità al datore di lavoro delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di emersione, previa verifica della effettiva instaurazione del rapporto lavorativo e della presenza nel territorio italiano, gli avrebbe comunque dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante la sua totale estraneità alle cause che determinavano il rigetto della domanda.
La violazione delle garanzie partecipative, ed in particolare di quella di cui all’art. 10- bis L. n. 241/90, è, ancora, posta a fondamento della terza e della quarta censura, dolendosi dell’omessa ricezione tanto della comunicazione di avvio del procedimento quanto del preavviso di rigetto, con conseguente compromissione delle facoltà difensive, nell’esercizio delle quali avrebbe potuto, in particolare, far valere lo svolgimento effettivo del rapporto di lavoro intercorso con il dichiarante.
Con un’ultima doglianza denuncia, infine, la violazione dell’art. 3, co. 3, d.P.R. n. 394/1999 per l’omessa traduzione dell’atto impugnato in una lingua al medesimo comprensibile.