TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-12-02, n. 200905268
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N. 05268/2009 REG.SEN.
N. 01592/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2005, proposto da:
Cascina Paolina Srl, rappresentata e difesa dall'avv. M L, presso il cui studio, in Milano, viale Caldara, 43 è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Lissone, rappresentato e difeso dall'avv. V R, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Conservatorio, n. 13;
nei confronti di
Doma Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A C e Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Cesare Battisti 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lissone a Doma s.r.l. il 18.2.2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Doma Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 la dott.ssa S C e uditi per le parti gli avv. Dal Molin (in sostituzione di Locatelli), Raimondi e Brambati (in sostituzione di Caminiti);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Cascina Paolina s.r.l. chiede l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lissone, il 18.2.2005, in favore della confinante Doma s.r.l. ed avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione, per il seguente motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 22 delle n.t.a. del p.r.g.;violazione art. 3, d.P.R. n. 380/2001;violazione art. 22 n.t.a.;eccesso di potere per erronea qualificazione dell’intervento edilizio. Il nuovo edificio – afferma la ricorrente - è completamente diverso da quello preesistente quanto a destinazione, sagoma, sedime e volume e va pertanto qualificato quale nuova costruzione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Lissone, contestando la fondatezza della censura dedotta.
3. Si è altresì costituita la controinteressata Doma s.r.l. la quale, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’art. 22.8 delle n.t.a. che consente, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, uno spostamento volumetrico fino a 450 mc in modo che l’intervento possa comportare anche la realizzazione di un organismo edilizio leggermente differente rispetto a quello precedente, quanto a sagoma, volume, superficie di ingombro e distanze.
4. All’udienza del 21 ottobre 2009 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
5. Il motivo è fondato.
6. Oggetto della presente controversia è la qualificazione dell’intervento edilizio, assentito con permesso di costruire del 18.2.2005, quale intervento di ristrutturazione, così come lo ha qualificato l’amministrazione comunale, o, piuttosto quale nuova costruzione, come, invece, sostiene la società ricorrente.
7. Ai sensi dell’art. 3, c.1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 sono “interventi di ristrutturazione edilizia” (…) “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.”.