TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-02-05, n. 202100449

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-02-05, n. 202100449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202100449
Data del deposito : 5 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2021

N. 00449/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01235/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. M C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Mariano Stabile n. 221;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6, è per legge domiciliato;
- Anci Fondazione Cittalia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto di inserimento del ricorrente nel Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), comunicato in data 19.06.2020, a mezzo di posta elettronica, al CAS Asante che aveva fatto la richiesta di inserimento;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi all’emissione di predetto provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-;

Visto il decreto n. -OMISSIS-, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto la relativa istanza;

Vista la nuova istanza presentata dal difensore del ricorrente per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Vista la documentazione depositata dal predetto, e viste le note di udienza, di richiesta di passaggio in decisione senza discussione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020 citato;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano all’udienza del giorno 15 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente – cittadino del Mali, il quale ha presentato richiesta di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale il 27 marzo 2018 – ha impugnato il provvedimento in oggetto comunicato il 19 giugno 2020, di rifiuto di inserimento nel Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale, deducendo avverso il suindicato provvedimento le censure di:

1) Violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 14 del D.vo 142/2015 e dell’art. 1 sexies c. 1 del D.L. 416/1989, letto in combinato disposto con l’art. 1 c. 9 del DL 113/2018 e l’art. 11 preleggi ;

2) Violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990. Illegittimità e annullabilità ex art. 21 octies della l. 241/1990 .

B. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, senza spiegare difese scritte, né produrre documentazione.

C. – Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, nessuno si è costituito per l’Anci Fondazione Cittalia.

D. – Con ordinanza n.-OMISSIS- è stato disposto il riesame con contestuale sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

E. – Con decreto n. -OMISSIS-, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto la relativa istanza.

F. – In vista dell’udienza di trattazione del merito, il difensore di parte ricorrente ha depositato il provvedimento di accoglimento nel sistema Siproimi;
e con memoria ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Ha contestualmente ripresentato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, insistendo per l’accoglimento.

Quindi, all’udienza del giorno 15 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata posta in decisione.

G. – Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Invero, come reso noto dalla difesa di parte ricorrente, a seguito del riesame disposto con ordinanza n.-OMISSIS-, il Servizio Centrale ha riesaminato la domanda del ricorrente e, in accoglimento della stessa, ha disposto l’inserimento nel sistema di accoglienza SIPROIMI.

Pertanto, poiché la pretesa del ricorrente ha trovato piena soddisfazione mercé l’emanazione del provvedimento di ammissione al Siproimi, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

H. – Deve ora essere esaminata l’istanza, ripresentata dalla difesa del ricorrente, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta dalla Commissione con decreto n. -OMISSIS- per mancata integrazione della documentazione.

In particolare, come si evince dalla documentazione versata in atti, la Commissione, dopo una richiesta di integrazione avente a oggetto “la dichiarazione dei redditi/autocertificazione relativa ai redditi 2018 (ultima annualità allo stato scaduta) oltre alla certificazione consolare circa i redditi esteri”, ha respinto l’istanza in quanto il ricorrente non ha prodotto la certificazione dell’autorità consolare competente circa la sussistenza delle condizioni reddituali per poter accedere al beneficio.

Dalla stessa documentazione risulta chiaro che il predetto non ha presentato tale istanza al Consolato, sostenendo di essere nell’impossibilità di produrre la certificazione richiesta dall’art. 79, co. 2, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto nell’attuale posizione di “richiedente protezione internazionale”, avendo proposto ricorso in Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Palermo del 29 novembre 2019, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

Sostiene, pertanto, la difesa di parte ricorrente che, in tale situazione, sarebbe sufficiente ai fini dell’ammissione l’autocertificazione sui redditi prodotti all’Estero nell’anno 2019, che il predetto ha depositato in atti.

Ritiene il Collegio che la domanda deve essere accolta.

Come statuito anche dal Giudice di appello in casi analoghi, “… l'articolo 79 del D.P.R. n. 115 del 2002 espressamente prevede che, per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Vale inoltre soggiungere che, a differenza di quanto prescritto per la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di reddito, rispetto alle quali la disposizione in argomento reputa sufficiente l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (cfr. art. 79 comma 1 lett. c), nel caso di redditi prodotti all'estero il legislatore esige, in via ordinaria, la produzione della detta certificazione consolare (art. 79 comma 2).

Tale documentazione, a mente dell'articolo 94 del medesimo testo normativo, può essere sostituita da un'autocertificazione solo in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta.

Ne discende che, in via di principio, siffatto certificato non è surrogabile con nessun atto di parte, con l'unica mitigazione ammessa dall'art. 94, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 che ne consente la sostituzione, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione nel caso di impossibilità a produrre la documentazione in argomento.

Nello specifico caso qui in rilievo occorre però tener conto dello speciale procedimento in cui si innesta l'istanza di patrocinio gratuito e, tal riguardo, non può dubitarsi dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) il quale dispone che nel caso di impugnazione delle decisioni sullo status di rifugiato in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e che, in ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 che, come visto, consente la sostituzione con una dichiarazione sostitutiva di certificazione …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2018, n. 4808;
nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 5037;
T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 dicembre 2020, n. 1314;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 2 luglio 2019, n. 3628).

Si è, pertanto, ritenuto – con una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni citate – che non appare giuridicamente esigibile che lo straniero rifugiato o il richiedente la protezione internazionale entri in contatto con le autorità del Paese d’origine per richiedere la certificazione di cui all’art. 79, co. 2, del d.P.R. n. 115/2002;
con conseguente applicazione delle disposizioni di semplificazione in ragione della peculiare posizione di tali soggetti.

Nel caso in esame, come documentato in atti, il ricorrente:

- ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i redditi all’estero relativi all’anno di imposta 2019, dichiarando un reddito complessivo pari a € 0,00;
e identica dichiarazione ha reso in seno all’istanza per quanto attiene al reddito per l’anno 2019;

- si trova nella situazione di “richiedente”, in quanto sulla sua domanda di protezione internazionale non è stata ancora adottata una decisione definitiva, essendo pendente davanti alla Corte di Cassazione il ricorso avverso il decreto del Tribunale di Palermo del 29 novembre 2019, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (v. per la nozione di “richiedente”, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 17 dicembre 2020, n. 808/18;
art. 2, lett. c), della Direttiva 2013/32;
art. 2, lett. c), del d. lgs. n. 25/2008).

Conseguentemente, deve essere disposta in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicato ogni accertamento sulla persistenza dei requisiti da parte dell’Amministrazione finanziaria, cui la presente sentenza viene trasmessa per quanto di competenza.

Gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza alla Commissione istituita presso questo T.A.R. (v. Cass. civ. Sez. II, ord. 4 settembre 2017, n. 20710).

I. – Le spese del giudizio, in ragione della novità e complessità della questione, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi