TAR Trento, sez. I, sentenza 2025-01-16, n. 202500010

TAR Trento
Sentenza
16 gennaio 2025
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TAR Trento
Sentenza
16 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2025-01-16, n. 202500010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202500010
Data del deposito : 16 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2025

N. 00010/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00132/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianpiero Luongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Serafini n. 9;



contro

Comune di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lara Righi e Denise Chiogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- del provvedimento di diniego di sanatoria del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Trento n. prot. 0054857 dd. 21.02.2023 relativamente ai muri di sostegno realizzati durante i lavori di trasformazione da zona boscata a vigneto, autorizzata con concessione edilizia n. 24812/2009 dd. 03.03.2009;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, quale la “ diffida ad ottemperare” di cui alla nota prot. n. 15849 di data 18.01.2023, le richieste di integrazione documentale prot. n. 297815 di data 12.11.2021 e prot. n. 39084 di data 11.02.2022 (nota solo nei suoi estremi), nonché della successiva comunicazione n. prot. 75245 dd. 09.03.2023 di avvio del procedimento d’ufficio per la pretesa applicazione delle sanzioni di legge, della connessa nota n. prot. 0115011 dd. 17.04.2023 e del diniego, espresso e/o tacito all’istanza di riesame in autotutela dd. 22.05.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.



FATTO

1. Il signor -OMISSIS-, ricorrente nel ricorso in esame, è proprietario dei terreni pp.ff. 2341/1 e 2579/7 C.C. Meano, a suo tempo oggetto di un intervento di bonifica agraria e trasformazione da zona boscata a vigneto, come da concessione edilizia n. 24812/2009 del 3.03.2009 rilasciata dal Comune di Trento. Egli è altresì proprietario, per quanto di interesse, della finitima p.ed. 1048 in C.C. Meano.

2. A seguito di sopralluogo sulla proprietà del ricorrente, effettuato dai tecnici comunali unitamente al Corpo di Polizia locale in data 11.02.2020 (come da verbale del 20.02.2020), il Comune di Trento ha emesso nei confronti del signor -OMISSIS- due distinte ordinanze di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive. Con una prima ordinanza, n. 9 del 2020, sono state contestate plurime opere edilizie riferite in particolare alle pp.ed. 1048, 1565 e 1567 realizzate in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con la destinazione di zona E4 “ Zona a bosco ”. Una seconda ordinanza, n. 10 del 2020, ha avuto riguardo alla sistemazione del terreno in pp.ff. 2341/1 e 2579/7 ed in particolare ha contestato “ la realizzazione di muri di sostegno a secco e la pavimentazione di una strada di accesso” in assenza di titolo edilizio abilitativo ed in contrasto con la concessione rilasciata dal Comune nel 2009.

3. In dipendenza di tali ordinanze il ricorrente ha avviato due separati procedimenti. Quanto all’ordinanza n. 9/2020, il signor -OMISSIS- ha presentato istanza di applicazione della sanzione di legge ai sensi dell’art. 129 della l.p. n. 1 del 2008 per opere abusive realizzate nelle predette pp.ed. 1048, 1565 e 1567 (assunta al protocollo comunale in data 5 maggio 2021), cui ha fatto seguito documentazione integrativa (presentata il 30.11.2021), procedimento non ancora definito ed estraneo al giudizio in esame.

4. Il signor -OMISSIS- ha altresì presentato la domanda di provvedimento di sanatoria, ai sensi dell’art. 134 della l.p. n. 1 del 2008 (parimenti assunta al protocollo comunale in data 5 maggio 2021) volta a sanare le difformità accertate con la seconda ordinanza n. 10/2020, quanto alle costruzioni abusive realizzate nelle sopra citate p.f. 2341/1 e p.f. 2579/7 in difformità dall’ultimo titolo edilizio abilitativo rilasciato dal Comune (ovvero la già ricordata concessione edilizia di data 3.03.2009, relativa all’intervento di bonifica agraria). Nella relazione tecnica allegata, per quel che qui rileva, il tecnico incaricato precisava che “ per mettere a difesa il fabbricato p.ed. 1048 da crolli di porzioni di roccia rimasti a vista e dalla caduta di materiale vario quali sassi, terra e erbe ecc., dovuti alla normale lavorazione agricola è stato realizzato un muro di sostegno in c.a con h variabile max 2,50-3.00 ml sulla parte sud e parte ovest del lotto ”.

5. Nel contesto dell’istruttoria avviata in tale procedimento di sanatoria l’Amministrazione ha chiesto chiarimenti ed integrazioni alla parte ricorrente, poiché sussisteva incertezza sulla configurazione dei “ muri a secco ” oggetto di sanatoria quali muri di sostegno o piuttosto come terrapieni artificiali, con riflesso sulla determinazione delle distanze da rispettare tra questi muri e l’edificio contraddistinto p.ed. 1048 (ai sensi dell’Allegato n. 2 “ Disposizioni provinciali in materia di distanze ” approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss.mm.). A tal fine, il Comune ha inoltrato la nota di richiesta di chiarimenti ed integrazioni del 12.11.2021, corrisposta dal signor -OMISSIS- con nota del 10.12.2021 con l’allegazione di nuova documentazione progettuale e la precisazione che le opere abusive erano state eseguite e terminate nel primo semestre del 2011. A fronte del permanere dell’incertezza al riguardo dei profili sopra illustrati, anche per la rilevata discordanza tra le documentazioni prodotte dal signor -OMISSIS-, il Comune di Trento ha formulato, poi, una nuova istanza documentale, con nota del 11.02.2022, in particolare evidenziando che il fabbricato confinante contraddistinto dalla p.ed. 1048 nelle sezioni allegate alla domanda di sanatoria risultava delimitato totalmente da una “ intercapedine aperta ” (di cui non venivano riportate le quotature), mentre dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo tecnico del 20.02.2020 e dalla relazione tecnica presentata dal -OMISSIS- a corredo dell’istanza di applicazione della sanzione di legge - quanto alla diversa ordinanza n. 9/2020 concernente la p.ed. 1048 - tale edificio risultava “ parzialmente delimitato da un camminamento realizzato alla quota del piazzale esterno (fattispecie diversa dalla intercapedine), civilisticamente diversa dalla realizzazione dell’intercapedine normata dall’art. 11 comma 4 dell’allegato 2 <Disposizioni provinciali in materia di distanza> approvato con D.G.P. 2023/2010 e ss.mm. ” con riflessi sul calcolo delle distanze, da computarsi “ considerando il piano di spiccato e la sommità del muro ”, per la cui verifica si chiedeva la produzione di documentazione quotata in cui fossero “ riviste le sezioni ovvero riposizionate ove l’edificio è previsto di intercapedine, verificando il rispetto dei richiamati articoli 10, 11 e 12 dell’allegato 2 <Disposizioni provinciali in materia di distanze> approvato con D.G.P. 2023/2010 e ss.mm.”.

6. In assenza di riscontro alla nota del 11.02.2022 il Comune di Trento, in data 18.01.2023 inoltrava al sign. -OMISSIS- nota di diffida ad ottemperare “ al fine di adeguare il progetto alle norme urbanistiche mediante integrazione o sostituzione degli elaborati ”, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della l.p. n. 23 del 1992 e dell’art. 5, comma 3 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, avvertendo che, scaduto infruttuosamente il termine concesso (15 giorni) per presentare quanto già richiesto, si sarebbe proceduto alla definizione del procedimento sulla base della documentazione agli atti “ senza necessità di ulteriori comunicazioni anche ai sensi dell’art. 27 bis della LP 23/1992” . Rimanendo la diffida del tutto inevasa, infine, il Comune di Trento ha adottato l’atto di diniego di sanatoria del 21.02.2023 con il quale, richiamati gli atti interlocutori sopra descritti, si respinge l’istanza di sanatoria.

7. In data 22.05.2023 il ricorrente, tramite il suo legale, ha chiesto il riesame in autotutela del provvedimento di diniego di sanatoria poiché “ dalla planimetria che si dimette in allegato risulta evidente come il nuovo muro di contenimento, in corrispondenza del camminamento sito sul retro dell’edificio p.ed. 1048, risulti al di sotto dell’originario profilo di campagna e in posizione più arretrata rispetto all’originaria parete rocciosa, con conseguente miglioramento delle distanze preesistenti....” , come illustrato nella nota medesima, concludendo nel senso che “ non è corretto l’assunto che, ai fini della sanatoria del muro di contenimento realizzato in difformità rispetto al progetto originariamente assentito per il cambio di coltura (al di là che costituisce un’opera funzionalmente distinta e autonoma rispetto alle ulteriori opere oggetto di sanatoria), non sussisterebbe la conformità alle distanze previste dai vigenti artt. 10, 11 e 12 dell’Allegato 2 alla D.G.P. 2023/2010, giacché tali disposizioni presuppongono che la nuova opera abbia determinato una minore e più penalizzante distanza rispetto alla situazione dei luoghi preesistente, non invece una distanza maggiore e meno pregiudicante ”. La richiesta di riesame non è stata riscontrata dal Comune.

8. Avverso l’atto di diniego di sanatoria e i provvedimenti presupposti in epigrafe indicati si dirige il ricorso in esame, risultante dalla trasposizione avanti a questo Tribunale del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199 del 1971, affidato ai seguenti motivi:

“Violazione ed omessa applicazione dell’art.

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