TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-07-30, n. 202102570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-07-30, n. 202102570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102570
Data del deposito : 30 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2021

N. 02570/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02778/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato C S in Catania, via G. D'Annunzio, 110;



contro

Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato D S in Catania, via O. Scammacca, 37;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P P A, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato L G in Catania, via Monfalcone, 28/A;



per l'annullamento, previa sospensiva,

della concessione edilizia in variante n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune -OMISSIS-, e di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la eventuale concessione edilizia tacitamente assentita ai sensi della L.R. Sicilia 17/1994;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021 - tenutasi da remoto - il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La parte ricorrente - con l’atto introduttivo del giudizio, notificato nelle date 11 e 13 ottobre 2008 e depositato in data 5 novembre 2008 - ha rappresentato quanto segue.

In data-OMISSIS-il sig.-OMISSIS-, precedente proprietario del lotto in questione, presentava al Comune -OMISSIS- richiesta di concessione edilizia per l’edificazione dello stesso lotto (pratica edilizia n. -OMISSIS-), ricevendo -OMISSIS-parere istruttorio favorevole.

Successivamente la sig.ra -OMISSIS-, acquisita la proprietà del lotto in esame, in data -OMISSIS- prot. n. 4047, presentava istanza di esame di nuovi elaborati progettuali, sostitutivi dei precedenti, che confluivano nella pratica edilizia n. -OMISSIS- (relazione tecnica illustrativa e tavole progettuali 1 e 2).

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, la sig.ra -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS-, comunicava ai sensi dell’art. 2 della legge reg. Sic. n. 17/1994 l’inizio dei lavori di edificazione, allegando perizia extragiudiziale giurata-OMISSIS- attestante la legittimità delle opere, lo schema per la determinazione del costo di costruzione e del contributo per gli oneri di urbanizzazione, copie dei versamenti iniziali per costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione e polizza fidejussoria.

In data 11 marzo 2006 veniva presentata dal ricorrente al Comune -OMISSIS- denuncia conseguente all’attività edificatoria in essere e alla constatata mancata esposizione del cartello riassuntivo concernente le notizie della stessa; quindi, in data 15 marzo 2006 veniva effettuato un sopralluogo congiunto da parte della Polizia Municipale e di tecnico dell’U.T.C. del Comune.

In data 20 marzo 2006 veniva depositata da parte della ditta proprietaria, con prot. nn. -OMISSIS-, nota di trasmissione con nuovo elaborato grafico con le varianti apportate al progetto originario e consistenti nella eliminazione della veranda del prospetto ovest e della parte in aggetto della sagoma della veranda del prospetto est, le cui superfici facevano eccedere la superficie coperta ammissibile.

Dei risultati dell’accesso congiunto di Polizia Municipale e U.T.C. del -OMISSIS-con allegata documentazione fotografica, dalle quali si evince: che in data 14 marzo 2005 sono stati esaminati gli atti ed è stata accertata una difformità relativa alla superficie coperta di progetto maggiore della superficie massima coperta ammissibile; che al sopralluogo era stata rilevata la realizzazione della sola struttura piano cantinato e parte dei pilastri del piano terra realizzati in c.a., fondazione realizzata a travi rovescie e relativo solaio 1° impalcato del tipo misto; che il piano cantinato risulta rispetto alla quota di scavo fuori terra in tutti suoi lati.

Il 5 settembre 2006 veniva effettuato il delegato sopralluogo della Polizia Giudiziaria con conseguente sequestro ed il 7 settembre 2006 veniva effettuata comunicazione di notizia di reato e dell’avvenuto sequestro (quest’ultimo convalidato e rigettato il successivo ricorso al Tribunale della Libertà).

Con nota in data -OMISSIS- assegnatario relazione tecnica a firma del geometra -OMISSIS-con allegate tavole grafiche.

Nella descrizione dello stato dei luoghi di tale relazione si evince: dislivello di circa tre metri tra la strada di ingresso al lotto e la sua parte più bassa; presenza di porzione pianeggiante del lotto stesso; realizzazione in tale porzione pianeggiante di una struttura intelaiata in cemento armato che si sviluppa su tre piani fuori terra che occupa una superficie di mq. 205,50 per piano con esclusione degli sbalzi per camminamenti e/o balconi sui lati Est, Sud e Ovest. Volume comprensivo di verande coperte mc. 4.000. Altezza massima dal piano di calpestio all’intradosso del solaio di copertura del terzo ed ultimo piano fuori terra mt. 8,96 e minima 7,41. Realizzazione di parte dei tamponamenti esterni e delle tramezzature interne con laterizi forati.

Dalle conclusioni di tale elaborato si evince:

- la mancata conformità del progetto assentito per silenzio assenso ( ex L.R. 17/1994) alle prescrizioni urbanistiche per la mancata osservanza dell’art. 52 del regolamento edilizio comunale;

- il superamento dell’altezza massima consentita rispetto alle norme del piano di lottizzazione;

- il superamento della superficie coperta assentita di mq. 9 relativamente alla realizzazione di un vano di tale estensione adiacente al vano scala.

In data-OMISSIS- la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto la concessione edilizia in variante, depositando una relazione illustrativa ed un elaborato grafico di variante e completamento;-OMISSIS-le veniva rilasciata la

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