TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300067
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00067/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00949/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2022, proposto da
M I, in proprio e quale legale rappresentante di Iannece Costruzioni s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati E P e C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Territoriale del Lavoro Torino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliati ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;



nei confronti

Esperia S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento di parziale diniego di accesso a documenti amministrativi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, di cui alla nota n. prot. U.0055947 dell'8.7.2022, notificato in pari data,

nonché per l'accertamento, ex art. 25 legge n. 241 del 1990, del diritto di accesso ai documenti indicati nell'istanza del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Gianluca Bellucci e udita la difesa del ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’Ispettorato del lavoro di Torino ha contestato al ricorrente, come risulta da vari verbali, di essersi avvalso di un appalto, privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, per la pulizia e il facchinaggio prestato dalla appaltatrice Esperia s.r.l.; ad esito degli accertamenti svolti, il signor Giuseppe Catania Monte, somministrato e retribuito da Esperia e presente nel cantiere dei lavori edili eseguiti da Iannece Costruzioni s.r.l., è stato ritenuto lavoratore dipendente di quest’ultima.

Secondo il verbale di accertamento, il signor Catania sarebbe in realtà un manovale edile le cui prestazioni non erano organizzate da Esperia s.r.l., cosicché l’Ispettorato del lavoro ha prescritto a quest’ultima l’interruzione del comportamento illecito di somministrazione non autorizzata e a Iannece Costruzioni s.r.l. l’assunzione del signor Catania alle proprie dipendenze, con conseguente regolarizzazione del medesimo sotto il profilo retributivo, contributivo e di sicurezza (documento n. 1 allegato al gravame).

Il ricorrente, in data 25.5.2022, ha presentato istanza di accesso ai verbali di primo accesso n. 258-41 e 257-301, ai verbali interlocutori del 19.1.2021, 25.1.2021, 3.3.2021, 14.6.2021, 20.8.2021, 1.10.2021 e 3.12.2021 (quanto a Iannece), del 3.12.2021 (quanto a Esperia), del 14.1.2022, 19.1.2022, 26.1.2022, 21.3.2022, 31.3.2022 e 13.4.2022, nonché agli ulteriori verbali di audizione (documento n. 6 allegato al ricorso).

L’istanza trovava ragione nella dichiarata esigenza di esercitare il diritto di difesa a fronte degli atti di accertamento dell’Ispettorato (come da missiva del ricorrente datata 6.6.2022: documento n. 8).

L’Ispettorato del lavoro, con nota dell’8.7.2022, ha accolto parzialmente la domanda di ostensione, consentendo l’estrazione del verbale di primo accesso n. 258-41 e dei verbali interlocutori del 25.1.2021, del 3.12.2021, del 21.3.2022 e del

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