TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-06-25, n. 201800218
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Pubblicato il 25/06/2018
N. 00218/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2016, proposto da
Azienda Agricola Fratelli Rusalen Adriano e Elisa, in persona del legale rappresentante p.t., Azienda Agricola Cilio Alice, in persona del legale rappresentante p.t., Azienda Agricola B C, in persona del legale rappresentante p.t., Azienda Agricola A E, in persona del legale rappresentante p.t., U B, M B, A P, Azienda Agricola Tesan Ivano e Maximiliano Società Semplice, in persona del legale rappresentante p.t., Azienda Agricola Zamuner Graziano, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall'avv. C T, domiciliati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 1-ter, c.p.a., presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nell’epigrafe del ricorso;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
delle comunicazioni di AGEA in data 20-21 gennaio 2016 o 29 dicembre 2015 ad oggetto “Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile” , con le quali veniva comunicato a ciascuna ricorrente il prelievo supplementare ex art. 8-quinquies, comma 1, legge n. 33/2009 individuato come esigibile e ne veniva intimato il versamento unitamente agli interessi maturati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso collettivo spedito per la notifica il 18 marzo 2016 e depositato il successivo 22 aprile 2016, le Aziende agricole ricorrenti, tutte “produttrici” titolari di quote latte, impugnavano cumulativamente, invocandone l’annullamento, le comunicazioni in epigrafe indicate e relativi allegati, con le quali l’AGEA aveva comunicato ad ognuna di esse i presunti ed asseriti debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) individuati come esigibili in relazione alle campagne lattiere 2002/2003 (Azienda agricola fratelli Rusalen Adriano e Elisa, Azienda agricola Clio Alice, Azienda agricola B C, Azienda agricola A E, Benedetti Mauro, Pradella Antonio, Azienda agricola Tesan Ivano e Maximiliano s.s., e Azienda agricola Zamuner Graziano) e 1999/2000 (Azienda agricola Bebedetti Ugo) e ne aveva intimato il pagamento aggravato da interessi, oltre alle ulteriori somme non esigibili di prelievo e relativi interessi.
1.1 A sostegno della richiesta avanzata deducevano:
1) “Violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 3 e 7 e ss. della l. n. 241/1990 e delle norme degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinques della l. n. 33/2009, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, per carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico – per mancato accertamento preventivo circa la debenza delle somme ora intimate ed oggetto delle intimazioni di pagamento e delle cartelle di pagamento e ciò sia con riferimento al prelievo latte, sia con riferimento agli interessi – Insussistenza del diritto di credito azionato da Agea – Erroneità dei prelievi esigibili e delle somme ascritte a titolo sanzionatorio sia per sorte capitale che per quota di interessi anche tenendo conto delle risultanze e dello stato dei procedimenti giudiziari penali pendenti innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, G.U.P. dott.ssa Proto, e delle risultanze dei numerosi procedimenti giudiziari civili e amministrativi, anche relativi ai prelievi esigibili recentemente notificati nel corso dell’anno 2012-2013-2014 agli stessi allevatori – Nullità/inefficacia/invalidità/inammissibilità delle cartelle e dei provvedimenti di imputazione di prelievo esigibile opposti”;
2) Violazione di legge o falsa applicazione di legge – illegittimità dei provvedimenti di imputazione di prelievo supplementare notificati agli allevatori per violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinques della l. n. 33/2009 e della norma dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e in contrasto con la norma dell’art. 10, comma 34, del d.l. n. 49/2003 – carenza di istruttoria ed erroneità manifesta della quantificazione delle sanzioni-prelievi supplementari irrogati quanto alla sorte capitale e quanto alla quota di interessi calcolati per palese omessa detrazione degli importi già versati e pagati dagli allevatori sotto forma di <compensazione atecnica>dei contributi PAC e PSR e, in generale, di ogni forma di integrazione del reddito agricolo e zootecnico con i prelievi supplementari asseritamente insoluti secondo le risultanze e gli esiti di calcolo del registro debitori di Agea ”;
3) “Illegittimità dei provvedimenti sanzionatori impugnati per violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinques della l. n. 33/2009 e della norma dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e in contrasto con la norma dell’art. 10, comma 34, del d.l. n. 49/2003 – illegittimità per eccesso di potere dei provvedimenti impugnati e per carenza d’istruttoria - errata indicazione delle risultanze desunte dal Registro nazionale dei debiti Agea quanto ad alcune posizioni soggettive di allevatori destinatari di statuizioni giurisdizionali di annullamento del prelievo supplementare proprio per le campagne produttive contestate e sanzionate nei provvedimenti notificati e qui impugnati”;
4) “Violazione e falsa applicazione di legge – illegittimità dei provvedimenti di prelievo supplementare impugnati per illegittimità comunitaria e contrasto con normativa comunitaria di settore – illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli usuali criteri di compensazione previsti da normativa comunitaria recepita nel nostro ordinamento giuridico statuale – violazione o falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;violazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;violazione o falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 2237 della Commissione del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;violazione o falsa applicazione delle norme della legge n. 119 del 30.5.2003, recante riforma della normativa nazionale di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari – illegittimità comunitaria e illegittimità costituzionale del nuovo sistema di priorità introdotto per la restituzione del prelievo supplementare agli eccedentari dal decreto legge n. 51/2015”;
5) “Illegittimità dei provvedimenti sanzionatori impugnati per violazione e falsa applicazione delle norme degli artt.