TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-02-26, n. 201600568

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-02-26, n. 201600568
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600568
Data del deposito : 26 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00981/2015 REG.RIC.

N. 00568/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00981/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 981 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. G I, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la Provincia di Palermo;
l’Istituto comprensivo Statale “P. Mattarella” di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'esecuzione

della sentenza del Tar Sicilia, Palermo, sez. 1^ n. 286/14.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2016 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con sentenza n. 286/2014, resa da questo Tribunale ex art. 60 c.p.a., è stato accolto il ricorso, promosso dalla odierna istante, tendente ad ottenere in favore del figlio (minore, disabile grave) l’assegnazione dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto ivi specificato, nonché la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento delle spese legali, oltre gli oneri accessori come per legge.

La sentenza è stata notificata al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale, in data 03.02.2014 con formula esecutiva, ma l’intimata amministrazione scolastica - pur avendo provveduto ad assegnare al minore un insegnante di sostegno – non ha corrisposto né il risarcimento del danno, né le spese legali e gli oneri accessori (compreso il contributo unificato);
né gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno.

Conseguentemente l’interessata ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, chiedendo l’esecuzione dell’indicata sentenza per le parti non eseguite, e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia del Ministero, nonché la condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

La ricorrente ha anche chiesto la fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., per la violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

B. – Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, con atto di mera forma.

C. – Alla Camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2016 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti.

D. – Il ricorso è fondato.

La decisione, della cui esecuzione si controverte, comporta per il resistente Ministero dell’Istruzione, oltre l’obbligo di assegnare l’insegnante di sostegno secondo il rapporto previsto, anche l’obbligo di corrispondere:

1) una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, quantificato, in via equitativa, in € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, dalla data di notifica del ricorso e sino all’effettiva assegnazione;

2) le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori, come per legge.

A tale obbligo il Ministero si è parzialmente sottratto, in quanto, pur avendo assegnato l’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, non risulta avere corrisposto alla parte ricorrente né le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni;
né le spese legali e gli oneri accessori come per legge;
né la p.a. ha presentato difese scritte o documenti, da cui possa evincersi quantomeno un inizio di esecuzione.

Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di adottare ogni atto, necessario per la corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle somme dovute, in esecuzione della sentenza n. 286/2014 resa da questa Sezione, secondo quanto precisato nell’indicata pronuncia (v. sopra, punti 1 e 2), compreso il contributo unificato, solo previa dimostrazione, da parte della ricorrente, della effettuazione del relativo versamento.

Va, altresì, chiarito che dagli atti del presente giudizio non si evince la data in cui la resistente Amministrazione ha provveduto ad assegnare al minore l’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, data, questa, costituente il dies ad quem sotto il profilo risarcitorio: tale elemento dovrà, pertanto, essere oggetto di specifico accertamento da parte della p.a., in quanto necessario per la esatta quantificazione del danno da risarcire.

Devono anche essere corrisposti, sulle somme liquidate nella predetta sentenza a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, gli interessi legali sulla somma liquidata, quale emolumento accessorio dovuto ex lege, da computarsi a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino alla data dell’intervenuto pagamento.

Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di adottare ogni atto necessario per la corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle somme appena indicate, in esecuzione della sentenza in epigrafe indicata.

Nel caso in cui il Ministero non provveda, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, agli adempimenti legati all’esecuzione della stessa, si nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima struttura, affinché dia corso all’espletamento dei predetti adempimenti nel successivo termine di sessanta (60) giorni;
con onere per la relativa attività a carico del resistente Ministero.

E. – Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..

La disposizione appena richiamata stabilisce che il giudice dell’ottemperanza, quando accoglie il ricorso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.

Con recente decisione (Ad. Plenaria 25 giugno 2014, n. 15), il Consiglio di Stato, superando il contrasto all’interno della giurisprudenza amministrativa, ha affermato il principio di diritto, per cui: "Nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria".

Per quanto attiene ai presupposti indicati dal citato art. 114, co. 4, lett. e), nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l'inadempimento si è protratto per lungo tempo senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che non sono state rappresentate dalla difesa erariale “altre ragioni ostative” all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Il Collegio ritiene pertanto di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale risulta equa a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione (v. Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2933;
sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547;
T.R.G.A. Trento, 24 settembre 2014, n. 318;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez.

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