TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-14, n. 202300886
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 00886/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2022, proposto da
G L, rappresentato e difeso dagli avvocati G V e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Sant'Angelo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Publiservizi s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, al corso Giannone 50;
per la declaratoria di nullità e/o inefficacia ovvero per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:
- dei patti di cui all'art. 9 della convenzione edilizia stipulata il 26 novembre 1999 tra il Comune di Monte Sant'Angelo e i consorziati aderenti al Consorzio “Il Galluccio II”, per atto del notaio in Manfredonia dott. N S, Rep. N. 102.656 Raccolta n. 25.404;
- dell'ingiunzione recupero crediti cod. contribuente 071033-38584, identificativo 55502200000057 del 12 gennaio 2022 per euro 37.530,18, notificata a Lombardi Girolamo il giorno 15 febbraio 2022 dalla Publiservizi s.r.l., concessionaria del Comune di Monte Sant'Angelo per la gestione delle entrate comunali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi:
a) delibera di indirizzo della Commissione Straordinaria n. 86/2015;
b) delibera di indirizzo della Commissione Straordinaria n. 175/2016;
c) delibere di indirizzo della Commissione Straordinaria n. 2/2017;
d) comunicazione del 6 giugno 2017 del Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio del Comune di Monte Sant'Angelo con cui Lombardi Girolamo veniva invitato e diffidato a pagare quale obbligato in solido per il lotto 47, euro 26.808,74;
e) comunicazione del 4 luglio 2017 (citata nell'ingiunzione ma mai ricevuta) con cui sarebbe stato richiesto il pagamento del credito n. P.8-4/5 L.47 di euro 6.816,90;
f) determinazioni, non note, con cui il Comune di Monte Sant'Angelo ha iscritto nei ruoli delle entrate comunali il presunto credito azionato nei confronti del ricorrente;
e per l'accertamento
dell'insussistenza del credito vantato ed azionato dal Comune di Monte Sant'Angelo nei confronti del sig. G L;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Sant'Angelo e di Publiservizi s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno I marzo 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori, avvocati M S e G V per la parte ricorrente, Nino Matassa per il Comune resistente e Francesco De Filippis, su delega dell’avvocato G M, per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il presente giudizio si inquadra nella controversia insorta tra i proprietari delle aree ricadenti nel comparto edificatorio C1/1 del P.R.G. del Comune di Monte Sant’Angelo, aderenti al Consorzio “Il Galluccio II” e il Comune stesso circa l’interpretazione dell’art. 9 della convenzione stipulata in data 26 novembre 1999, per atto del notaio dott. N S, rep. n. 102.656, raccolta n. 25.404, che ha previsto l’accollo da parte dei suddetti proprietari del costo di espropriazione delle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di soggetti non aderenti al Consorzio.
La convenzione in parola reca la disciplina attuativa del piano esecutivo relativo al suddetto comparto C1/1; strumento esecutivo adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 73/1992, definitivamente approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 186/1993 e destinato ad essere attuato nei dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione stessa.
Il Comparto C1/1, di complessivi mq 196.899, era stato così ripartito: 1) mq 72.000 per aree residenziali; 2) mq 38.400 per verde di quartiere; 3) mq 48.200 per servizi di quartiere; 4) mq 38.400 per viabilità e parcheggi.
In particolare, della complessiva volumetria realizzabile (pari a totali mc 138.000) il 50% era stato destinato all’edilizia residenziale pubblica secondo le previsioni del detto piano esecutivo (cfr. cap. XXIV della premessa della convenzione); e, quanto alle aree di proprietà dei soggetti aderenti al Consorzio, ai sensi dell’art. 7, cap. I, della Convenzione, l’acquisizione di tutti i terreni necessari per la realizzazione della volumetria destinata all’edilizia residenziale pubblica, unitamente all’acquisizione del 50% dei suoli destinati alle opere di urbanizzazione, veniva effettuata e accettata per il prezzo corrispettivo di lire 2.459.362.500 (oltre al prezzo spettante per i fabbricati ivi insistenti che sarebbero stati definiti sulla base degli stati di consistenza redatti e verbalizzati dal tecnico comunale con riferimento alle relative rendite catastali aggiornate e, in caso di contestazione tra le parti, alla valutazione dell’UTE di Foggia).
2.- L’odierno ricorrente, sig. G L, è comproprietario pro-indiviso con la sorella Vincenza Lombardi di un’area di mq 612, riportata in catasto terreni al foglio 131, particelle 402, 415 e 478, costituente il lotto n. 47, per averla ricevuta in donazione dalla madre F C, giusta atto del notaio Antonio Rizzo Corallo del 22 maggio 2099 (rep. 1.734, raccolta 1.153).
La donante era tra i sottoscrittori della convenzione oggetto di causa; e i figli Leonardo e Vincenza, all’atto dell’accettazione della donazione, dichiaravano di avere piena conoscenza e di accettare tutti gli obblighi, gli oneri, le limitazioni e le facoltà derivanti dalla convenzione in parola.
In particolare, all’art. 9 era così stabilito: “I privati provvederanno al pagamento delle indennità relative ai terreni ad espropriarsi, in quanto di proprietà di soggetti non aderenti al Consorzio e riportati in premessa al punto XXII, ciascuno proporzionalmente alla superficie dei terreni originariamente posseduta nel comparto così come indicato per ciascuno in premessa. I relativi importi dovranno essere versati nelle casse comunali a semplice richiesta del Comune”.
3.- Orbene, il Comune di Monte Sant’Angelo, considerato che non tutti i proprietari dei terreni ricadenti nel Comparto C1/1 avevano aderito al Consorzio “Il Galluccio II” (in ogni caso costituito dai proprietari espressione di una quota superiore ai 2/3 dell’estensione complessiva), prima ancora della sottoscrizione della convenzione attuativa oggetto della presente controversia, allo scopo di realizzare il piano di esecuzione, con la deliberazione di G.M. n. 201 del 25 febbraio 1997 adottava il piano particellare d’esproprio e il decreto di occupazione dei terreni di proprietà dei non aderenti al Consorzio, determinando il valore dell’indennità provvisoria di esproprio in lire 25.000 (euro 12,91) al mq.
A questo non seguiva, tuttavia, nei termini l’immissione in possesso, in quanto era stato accertato che alcuni terreni inseriti nel comparto erano gravati da uso civico e necessitavano, dunque, della previa autorizzazione regionale al cambio di destinazione d’uso; sicché, soltanto quattro anni dopo, avendo nelle more ottenuto l’autorizzazione regionale alla sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico e stipulato la detta convenzione con il Consorzio “Il Galluccio II”, adottava la deliberazione di G.M. n. 131 del 14 giugno 2001, con la quale disponeva di procedere all’espropriazione delle aree dei proprietari che non avevano aderito al Consorzio medesimo.
In data 8 novembre 2001 il Comune emetteva, quindi, il decreto d’occupazione d’urgenza e il successivo 14 dicembre si immetteva nel possesso dei terreni appartenenti ai proprietari non aderenti al Consorzio, definitivamente espropriandoli con decreto n. 5 del 6 febbraio 2006.
4.- In tale decreto l’Amministrazione comunale determinava le indennità dovute ai proprietari dei terreni espropriati, coerentemente a quanto previsto nel richiamato piano particellare adottato – come detto - prima della stipula della convenzione: euro 44.697,73 per Pasquale Piemontese; euro 60.947,07 per i sigg. Michele, Luca e Angelo Totaro; euro 171.003,95 per Mattia Vivabene, al netto di affrancazione, livello e uso civico. Questi, tuttavia, non accettavano l’indennità di esproprio come quantificata dall’Ufficio tecnico comunale e proponevano - con distinti atti di citazione - giudizi di opposizione alla stima innanzi alla Corte di appello di Bari.
La Corte, nei rispettivi giudizi, rideterminava in melius tutte le indennità, ordinando al Comune, nelle rispettive sentenze, di depositare le somme così ridefinite presso la Cassa DD.PP. a disposizione delle