TAR Parma, sez. I, sentenza 2017-03-28, n. 201700118
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2017
N. 00118/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati A A, S P e P P, con domicilio eletto presso il terzo, in Parma, viale Toschi n. 4;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l'annullamento
della determinazione n. 200394/13 del 7 giugno 2013 a firma del Comandante della Compagnia di Parma della Guardia di Finanza con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la -OMISSIS-inflittagli dal Comandante della Tenenza di Salsomaggiore Terme con atto n. 57801 del 12 febbraio 2013;
della presupposta determinazione n. 57801 del 12/02/2013 avente ad oggetto l'irrogazione della contestata -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota del 30 gennaio 2013 il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Salsomaggiore Terme rilevava che il ricorrente, Brigadiere del Corpo effettivo al Reparto quale addetto alla Squadra Operativa Volante, non aveva provveduto alla riparazione di una autovettura di servizio avvalendosi dell’officina autorizzata dal Reparto regionale; aveva provveduto in ritardo alla riparazione di altro mezzo di servizio presentando inoltre un preventivo di importo superiore a quelli previsti dalle vigenti circolari del Corpo e, infine, non aveva provveduto a richiedere e far montare gli pneumatici termici su tutti i mezzi della Tenenza.
Con la medesima nota il citato Comandante procedeva a contestare ex art. 1370 del D. Lgs. n. 66/2010 al ricorrente il seguente addebito: “ Militare in forza ad una Squadra Operativa Volante di una Tenenza, incaricato della gestione della motorizzazione, con più azioni, non vi provvedeva ad adempiere con la dovuta diligenza e senso di responsabilità, ovvero ometteva di informare tempestivamente il proprio Comandante su tali fatti gestionali, creando disservizi al corretto svolgimento delle trattazioni logistiche, che hanno avuto un riflesso negativo sul buon andamento del Reparto e della sua gestione, come peraltro evidenziato per le vie brevi dalla Superiore Gerarchia. Siffatte situazioni sono da ricondurre a comportamenti mantenuti dal Militare in servizio, connotate da inadeguata iniziativa e scarso senso di responsabilità” sul ritenuto presupposto che le rilevate condotte integrassero “una violazione degli articoli 716 (iniziativa) e 717 (senso di responsabilità) del Codice dell’Ordinamento Militare ”.
Il medesimo atto specificava che “ la mancanza emersa in data 17.01.2013, è stata commessa in Salsomaggiore Terme e Parma, nel periodo ottobre 2012/gennaio 2013) ”.
Acquisite le deduzioni difensive dell’interessato, il Comandante di Tenenza, con provvedimento del 12 febbraio 2012 infliggeva al ricorrente la -OMISSIS-per le ragioni di cui alla precedente contestazione.
Il ricorrente impugnava la citata sanzione con ricorso gerarchico proposto innanzi al Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Parma che lo respingeva con proprio provvedimento del 7 giugno 2013.
Detto rigetto veniva dal ricorrente impugnato con il presente ricorso riproponendo sostanzialmente le medesime censure già oggetto di ricorso gerarchico.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per estrema genericità delle censure formulate ritenute, in ogni caso, essere infondate nel merito.
Con ordinanza presidenziale n. 214/2016 del 1° settembre 2016 veniva richiesta all’Amministrazione un’integrazione istruttoria al fine di valutare, in ragione del notevole lasso di tempo intercorso dalla proposizione del ricorso, l’esistenza di sopravvenienze e l’attualità dell’interesse alla decisione.
L’Amministrazione ottemperava all’ordine impartito con deposito documentale del 14 ottobre 2016.
Il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni in vista della discussione di merito con memoria depositata il 14 febbraio 2017.
All’esito della pubblica udienza del 22