TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-02-28, n. 202401326
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2024
N. 01326/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2020, proposto da
GI ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Giaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Tarantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento di Revoca dell’Autorizzazione n. 102, Prot. N. 317T del 25.11.2019 - Determinazione n. 703/OH del 25.11.2019, R.G. n. 1834 del 25.11.2019, emesso dalla Provincia di Caserta, Dip. Area Tecnica, Settore: Viabilità e Trasporti in data 25.11.2019, notificato al ricorrente in data 28.11.2019, con cui l'Amministrazione provinciale ha revocato l’autorizzazione n. 102 alla esecuzione delle revisioni sui veicoli, della quale la ditta ricorrente era titolare dal 08.02.2010;
2. della nota Prot. n. 38496 recante Comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione n. 102 del 08.02.2010 con Codice Impresa CE/AM 6 “Ditta C.A.L. di ZZ O& C. S.a.S., in persona del legale rappresentante Sig. AI O” del 31.10.2019, emessa dal Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Caserta, notificato al resistente in data 04.11.2019;
3. di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, ZZ GI, in proprio e nella qualità di socio accomandatario ed amministratore unico della ditta “Centro di Revisione C.A.L. di ZZ IE e C. S.a.S.”, impugna, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione n. 102/2019 alla esecuzione delle revisioni sui veicoli.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione di legge (art. 80 codice della strada; art. 3, della l. 241/90; artt. 3 e 97 Cost.);
b) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e irragionevolezza.
III. Si è costituita l’Amministrazione provinciale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza del 7.11.2023, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è infondato.
V.1. Orbene, secondo quanto emerge dal provvedimento gravato:
a) “l’ufficio della Motorizzazione civile … ha dettagliatamente evidenziato che il veicolo sottoposto alle operazioni di revisione il giorno 21/09/2019 sarebbe un autoveicolo di marca Citroen, mod. C4, con targa BB271RZ (giusta rituale foto, scattata dal sistema informatico in dotazione, durante la prova di frenatura dell'asse posteriore)”;
b) “dalle verifiche effettuate dal citato Ufficio della Motorizzazione civile di Caserta, tramite il loro sistema informatico, è risultato che, alla summenzionata targa BB271RZ, corrisponde, invece, un veicolo del tutto diverso da quello sottoposto alle operazioni di revisione il giorno 21/09/2019, ovvero un autocarro "TATA Enging and Locomotive", meglio visualizzato nella rituale foto scattata allo stesso in occasione della revisione effettuata in anni precedenti ed allegata alla nota di cui sopra”;
c) “da quanto premesso, è del tutto evidente che, durante la revisione effettuata in data 21/09/2019, il veicolo in prova, ripreso dalla foto di rito, non era assolutamente quello a cui è associata la targa BB271RZ e che tale assunto definisce un comportamento, ed un consequenziale accaduto, assolutamente allarmante, poiché contrario alla legge”;
d) “l'attività irregolare di revisione, emersa a carico del centro di revisione "C.A.L. di ZZ IE & C. sas ", così come segnalata e puntualmente descritta dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Caserta con le già citate note, integra la fattispecie di operazioni di revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti, prevista e sanzionata con la revoca dell'autorizzazione, dall'art. 80, comma 11, del Codice della Strada; quanto appena descritto, riferito alla irregolare attività di revisione degli autoveicoli, riscontrata dagli uffici della Motorizzazione civile di Caserta, ha determinato il venir meno del requisito dell'affidabilità e del rapporto fiduciario che legano l'esercente di detta attività e l'amministrazione concedente che, nel caso specie, è la Provincia di Caserta”;
e) “ricorrono, pertanto, le condizioni per procedere, per quanto di competenza, alla revoca dell'autorizzazione n. 102 del 08/02/2010 per lo svolgimento delle operazioni di revisione rilasciata alla ditta”;
f) “con nota del 31/10/2019, prot. 38496, l’Amministrazione ha formalmente comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione n. 102 del 08/02/2010, rilasciata dalla Provincia di Caserta”;
g) “quanto alla legittimazione passiva … il Responsabile Tecnico del citato Centro di Revisioni "C.A.L. di ZZ IE & C. SAS" è il sig. IE ZZ (n. 19/07/1982 CF: [...]), socio accomandatario e rappresentante legale della predetta società”;
h) ed invero, “il responsabile tecnico delle revisioni non è dunque un semplice operatore del centro ma è colui a cui, in ragione della propria competenza tecnica e professionale, è demandato il giudizio finale sull'idoneità del veicolo del quale egli certifica personalmente, attraverso le fasi in cui si svolge l'accertamento, la sicurezza stradale”.
V.2. Premette in fatto il ricorrente che:
1) all’atto della costituzione della società, il Sig. ZZ IE, germano, rivestiva la qualità di socio