TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-08-02, n. 202109140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-08-02, n. 202109140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109140
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 09140/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03152/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3152 del 2021, proposto da
J S s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Corso d’Italia, 92;

contro

Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Calzaturificio Play Sport s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Loredana Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della comunicazione di aggiudicazione della procedura di gara in favore della società Calzaturificio Play Sport s.r.l., inviata in data 4 febbraio 2021;

- del verbale n. 2 del 6 novembre 2020, nella parte in cui non esclude il Calzaturificio Play Sport s.r.l. per violazione delle disposizioni del Capitolato tecnico;

- di ogni altro atto alla stessa procedura annesso, connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso il contratto di fornitura, ove nelle more sottoscritto tra le parti;

quanto al ricorso incidentale depositato da Calzaturificio Play Sport s.r.l. il 14 aprile 2021:

- del verbale della prima seduta pubblica di gara del 25 settembre 2020 e degli eventuali successivi verbali di sedute riservate del RUP e della sua struttura di supporto, non noti, di analisi del contenuto della documentazione amministrativa di J S, nelle parti in cui è stata disposta l’ammissione alla gara di J S;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, ove lesivo per la ricorrente incidentale, ancorché da questa allo stato sconosciuto, ivi inclusi: il verbale della Commissione di gara n. 1 del 28 ottobre 2020, nella parte in cui si dà atto dell’attività, esperita a cura del RUP, di valutazione della documentazione amministrativa di J S;
per quanto di ragione, il verbale della seconda seduta pubblica di gara del 25 settembre 2020 e i verbali della Commissione di gara n. 3 dell’11 novembre 2020, n. 5 del 23 novembre 2020, n. 6 del 24 novembre 2020, n. 7 del 10 dicembre 2020 e n. 8 del 23 dicembre 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e di Calzaturificio Play Sport s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Calzaturificio Play Sport s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2021 la dott.ssa F V D M, secondo quanto disposto dall’articolo 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. e) , del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, J S s.p.a. ha impugnato principalmente l’aggiudicazione in favore di Calzaturificio Play Sport s.r.l. della gara a procedura aperta indetta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno per la fornitura di 40.000 paia di scarponcini multifunzione di sicurezza.

2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 24 aprile 2020.

Il valore stimato della fornitura è stato indicato in 6.000.000,00 di euro, IVA esclusa, e il criterio di aggiudicazione è stato stabilito in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara hanno partecipato due operatori economici: J S e Calzaturificio Play Sport.

Entrambe le domande di partecipazione pervenute sono state ritenute ammissibili e, in esito alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la gara è stata aggiudicata a Calzaturificio Play Sport con provvedimento del 3 febbraio 2021.

3. Avverso l’aggiudicazione, la società ricorrente J S ha proposto un unico articolato motivo, con il quale ha allegato la violazione dell’articolo 97 della Costituzione, degli articoli 29 e 83 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, della lex specialis di gara, del Capitolato speciale di appalto e delle allegate Specifiche tecniche, nonché profili di error in iudicando , omessa motivazione e violazione dei principi di par condicio e di concorrenza.

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che:

(a) il campione di prova depositato in gara dall’aggiudicataria non sarebbe stato conforme al punto B.

2.0 delle Specifiche tecniche, poiché avrebbe presentato delle pieghe sulla fodera interna;
sarebbe stato violato, inoltre, il Capo XII delle medesime Specifiche tecniche, in quanto il predetto campione non sarebbe stato munito dell’apposito “tag”, finalizzato ad assicurare la tracciabilità del prodotto;

(b) l’aggiudicataria avrebbe omesso di produrre le allegazioni a comprova di tutto quanto previsto al Capo IX delle Specifiche tecniche;
in particolare, a eccezione della documentazione relativa alla responsabilità sociale di impresa e al sistema di gestione ambientale, Calzaturificio Play Sport si sarebbe limitata a impegnarsi a garantire e dimostrare quanto richiesto in un momento successivo alla presentazione dell’offerta;
ciò sarebbe avvenuto con riferimento alle prescrizioni relative alla “ Tracciabilità della filiera produttiva ”, alle “ Sostanze pericolose nel prodotto finale ”, al “ Consumo idrico ”, alla “ Domanda chimica di ossigeno ” e alla “ Riduzione del carico di cromo nei reflui ”;

(c) Calzaturificio Play Sport non avrebbe, inoltre, prodotto in sede di gara la nota informativa, richiesta a pena di esclusione, la quale avrebbe dovuto contenere, in prima pagina, con carattere evidenziato, l’indicazione della durata di immagazzinamento del DPI (dispositivo di protezione individuale), secondo quanto prescritto dal Capo I del Capitolato tecnico;
più in dettaglio, l’aggiudicataria avrebbe bensì depositato la nota informativa, ma senza che questa contenesse le specifiche necessarie a qualificarla ai fini della procedura in esame, poiché il documento avrebbe potuto riferirsi a qualunque tipologia di scarpa;
la circostanza sarebbe stata rilevata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 2, senza tuttavia che tale constatazione conducesse all’esclusione dell’operatore.

4. Il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

5. Si è, inoltre, costituita la controinteressata Calzaturificio Play Sport, la quale ha anzitutto eccepito la tardività del ricorso, in quanto, a fronte della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione sul c.d. “profilo committente” in data 3 febbraio 2021, J S ha notificato l’impugnazione solo dopo l’accesso agli atti, avvenuto il 15 marzo 2021, senza comprovare che il tardivo svolgimento dell’incombente fosse dovuto a ragioni imputabili esclusivamente alla Stazione appaltante, e non anche all’inerzia della medesima ricorrente.

Sotto altro profilo, la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità delle censure avversarie, le quali sarebbero generiche e pretestuose e, inoltre, dirette a contestare la discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice nella valutazione dell’offerta tecnica di Calzaturificio Play Sport.

La parte ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità delle censure concernenti la conformità del campione di prova al punto B.

2.0 delle Specifiche tecniche e l’omessa produzione della documentazione a comprova di quanto previsto al Capo IX delle Specifiche tecniche, in considerazione della mancata impugnazione dei verbali della Commissione giudicatrice che si riferiscono alla valutazione dei suddetti profili di conformità dell’offerta tecnica.

Nel merito, la controinteressata ha insistito per il rigetto del ricorso.

6. In esito alla camera di consiglio del 9 aprile 2021, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 2151 del 2021, con la quale ha accolto l’istanza cautelare, avendo ritenuto “ a un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che non appaiano meritevoli di positiva delibazione le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso e che quest’ultimo presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso, in particolare, che:

- l’aggiudicataria non risulta aver prodotto quanto richiesto dal Capo IX delle Specifiche tecniche (all. A al Capitolato tecnico) al fine di comprovare il rispetto dei criteri ambientali minimi in materia di fornitura di calzature da lavoro, fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ministeriale del 17 maggio 2018, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- dal tenore del suddetto Capo IX appare evincibile che tale dimostrazione andava resa, con le modalità ivi indicate, in sede di presentazione dell’offerta e, al riguardo, le previsioni del medesimo Capo IX appaiono ricalcare il testo del d.m. 17 maggio 2018, nella parte in cui si riferisce alle specifiche tecniche da comprovare in sede di offerta, distinte rispetto ai criteri premianti e alle condizioni di esecuzione del contratto ”.

7. Il 14 aprile 2021 Calzaturificio Play Sport ha depositato un ricorso incidentale, corredato di domanda cautelare, con il quale ha impugnato principalmente il verbale della prima seduta pubblica di gara del 25 settembre 2020, unitamente agli altri atti specificati in epigrafe, nella parte concernente l’ammissione alla gara di J S.

Sono stati dedotti: la violazione dell’articolo 89, commi 1 e 7, del Codice dei contratti pubblici, dell’articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 maggio 2010, dell’articolo 59, comma 4, lettera b) , del Codice dei contratti pubblici, della lex specialis di gara e degli articoli 8, 12, 14, punto 10A), del Disciplinare di gara;
la nullità del contratto di avvalimento con Bodany Prod Shoes s.r.l.;
profili di erroneità procedimentale e difetto di istruttoria;
la violazione della par condicio competitorum .

In particolare:

(a) il contratto di avvalimento stipulato dal Jolly Sport con Bodany Prod Shoes s.r.l. sarebbe affetto da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto completamente sprovvisto sia dell’elenco dei macchinari/attrezzature messi a disposizione per l’esecuzione delle fasi di lavorazione, che dell’elenco delle risorse umane messe a disposizione per assolvere alle prestazioni dedotte nell’appalto;

(b) sarebbero riscontrabili ulteriori carenze a pena di inammissibilità dell’offerta, sempre con riferimento all’avvalimento, in quanto J S non avrebbe prodotto in gara: (b.1) la dichiarazione, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
(b.2) la dichiarazione, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata.

8. La domanda cautelare proposta con il ricorso incidentale, trattata nella camera di consiglio del 7 maggio 2021, è stata respinta dalla Sezione con l’ordinanza n. 2695 del 2021, essendo state ritenute “ (...) insussistenti le esigenze di tutela cautelare rappresentate dalla ricorrente incidentale Calzaturificio Play Sport s.r.l., in quanto:

- con ordinanza n. 2151 del 12 aprile 2021, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente principale, la Sezione ha disposto la sospensione dell’efficacia del procedimento di aggiudicazione della gara in favore di Calzaturificio Play Sport s.r.l., fissando, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 12 luglio 2021;

- le questioni poste dal ricorso incidentale potranno pertanto essere scrutinate nella predetta sede di merito e, d’altro canto, non risulta che, allo stato, l’Amministrazione abbia assunto alcuna determinazione, successiva alla misura cautelare già disposta, che possa risultare lesiva delle ragioni della controinteressata che agisce quale ricorrente incidentale ”.

9. In prossimità dell’udienza pubblica fissata, J S ha prodotto documenti e una memoria.

Calzaturificio Play Sport ha anch’essa depositato una memoria, nonché una replica alle produzioni avversarie.

10. All’udienza pubblica del 12 luglio 2021, tenutasi ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 137 del 2020, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve preliminarmente affrontare il tema dell’ordine di decisione dei ricorsi.

1.1. Calzaturificio Play Sport ha, infatti, sostenuto nelle proprie difese che, in applicazione dei principi affermati dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 9 del 2014, il ricorso incidentale dovrebbe essere scrutinato prioritariamente, poiché recherebbe contestazioni attinenti a una fase della procedura anteriore rispetto a quella su cui si focalizza il ricorso principale. E ciò in quanto il ricorso incidentale, contenendo esclusivamente censure riferite al rapporto di avvalimento, sarebbe volto a contestare il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti per la partecipazione alla gara, mentre il ricorso principale avrebbe ad oggetto una fase successiva della procedura, attinente al riscontro degli elementi essenziali dell’offerta prescritti a pena di esclusione.

La parte ha, inoltre, affermato che, una volta accolto il ricorso incidentale, il Collegio non sarebbe tenuto all’esame di quello principale, in quanto Jolly Sport non avrebbe mai dichiarato di avere un interesse strumentale alla riedizione della gara, a seguito dell’eventuale accoglimento di entrambi i ricorsi principale e incidentale.

1.2. Al riguardo, il Collegio deve rilevare tuttavia che la posizione espressa dall’Adunanza plenaria nella pronuncia richiamata risulta superata alla luce dei successivi sviluppi giurisprudenziali registrati nell’ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

È sufficiente richiamare, al riguardo, la sentenza della Decima Sezione della Corte resa il 5 settembre 2019 nella causa C-333/18, ove si è concluso che “ l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi ”.

Discende da tale statuizione che il Giudice amministrativo non può esimersi dallo scrutinare tutte le impugnazioni e che l’interesse strumentale all’eventuale riedizione della gara deve ritenersi immanente alla posizione della parte ricorrente.

1.3. Il Collegio è tenuto, pertanto, a procedere anzitutto all’esame del ricorso principale e solo in caso di rigetto di quest’ultimo potrà esimersi dallo scrutinio del ricorso incidentale, il quale dovrà essere invece vagliato laddove il ricorso principale venga accolto.

2. Ciò posto, va presa in esame l’eccezione di tardività del ricorso principale sollevata da Calzaturificio Play Sport.

2.1. Come detto, secondo la controinteressata, J S non avrebbe comprovato che l’accesso agli atti sarebbe avvenuto il 15 marzo 2021 – ossia a oltre trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione – per fatto non imputabile alla medesima ricorrente.

2.2. Occorre tenere presente che l’Adunanza plenaria, nella sentenza n. 12 del 2020, ha statuito che i termini per la proposizione del ricorso decorrono dalla pubblicazione degli atti, anche mediante le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla procedura, purché gli atti stessi siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati;
d’altro canto, “ la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ” (cfr. § 32).

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, l’Adunanza plenaria ha affermato che “ L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti, sicché - in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) - va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata al § 19, per la quale, qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti ” (§ 25.2). In coerenza con questa affermazione, la pronuncia richiamata ha aggiunto che “ Poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso ‘al buio’ [‘ in abstracto ’, nella terminologia della Corte di Giustizia, e di per sé destinato ad essere dichiarato inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di ricorso, contenuta nell’art. 40, comma 1, lettera d), del c.p.a.], cui dovrebbe seguire la proposizione di motivi aggiunti ” (§ 31).

In altri termini, se i profili contestati non erano conoscibili sulla base della documentazione pubblicata dalla Stazione appaltante o comunque resa accessibile con le modalità previste dalla lex specialis di gara, il termine per la proposizione del ricorso decorre da quando i medesimi profili sono stati conosciuti dal concorrente a seguito di accesso agli atti.

2.3. Nel caso oggetto del presente giudizio, non è controverso che le censure di J S si riferiscano a dati conosciuti soltanto mediante accesso agli atti e che l’incombente abbia avuto luogo il 15 marzo 2021.

Conseguentemente, il ricorso notificato il successivo 17 marzo e depositato il 19 marzo risulta tempestivo.

2.4. D’altro canto, non emerge neppure un’inerzia della parte nel proporre istanza di accesso, né avrebbe potuto esigersi la produzione in giudizio di documentazione ulteriore rispetto a quella depositata, al fine di dimostrare la diligenza dell’operatore nel prendere conoscenza degli atti di gara.

A fronte della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione in data 3 febbraio 2021, J S risulta infatti aver prodotto un’istanza rivolta alla Stazione appaltante, datata 8 febbraio 2021, con la quale ha chiesto di “ esercitare il diritto di accesso agli atti e di prendere visione ed estrarre copia dei verbali di gara ed in particolare dei rapporti di prova oggetto di valutazione tecnica ”.

Una seconda istanza, datata 15 febbraio 2021, è stata poi formulata con l’indicazione dettagliata dei documenti ai quali si chiedeva l’accesso.

Risultano, ancora, dalla documentazione depositata, interlocuzioni mediante posta elettronica con l’Amministrazione, successive a tale data, e – infine – la comunicazione conclusiva, con la quale l’operatore ha reso noto alla Stazione appaltante che i propri delegati avrebbero esercitato l’accesso in data 15 marzo 2021 alle ore 12,30.

Posti tali dati, la contestazione secondo la quale non sarebbe comprovata la data di invio delle istanze di accesso e i dubbi della controinteressata circa l’effettivo invio della prima di tali istanze (quella datata 8 febbraio 2021) non hanno pregio. E ciò non solo in quanto la ricezione di entrambe le domande di accesso non è stata contestata dall’Amministrazione, ma anche perché la ricorrente risulta essersi comunque attivata per l’accesso agli atti prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione. In caso contrario, infatti, non avrebbe potuto ricevere dall’Amministrazione la comunicazione di posta elettronica datata 2 marzo 2021 (comunicazione di cui si ha traccia nel doc. 9 depositato da J S con il ricorso).

2.5. L’eccezione va, perciò, rigettata.

3. Le rimanenti eccezioni in rito formulate dalla controinteressata vanno esaminate in relazione alle singole censure contenute nel ricorso principale.

4. In questa prospettiva, il Collegio ritiene di dover prendere in esame anzitutto la doglianza – già scrutinata positivamente in sede cautelare – con la quale si sostiene che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere ritenuta non ammissibile, perché la concorrente non avrebbe comprovato i requisiti richiesti al Capo IX delle Specifiche tecniche che fanno parte della lex specialis di gara.

5. Al riguardo, va rilevato anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da Calzaturificio Play Sport, la censura non è generica, né pretestuosa, ma è formulata in termini chiari e precisi. Conseguentemente, non può essere ritenuta inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’articolo 40, comma 1, lett. d) , e comma 2, cod. proc. amm.

Quanto dedotto dalla ricorrente non tocca, inoltre, il merito della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione giudicatrice, atteso che la parte si è limitata ad affermare che la predetta Commissione avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria sulla base del riscontro della carenza della documentazione a comprova di elementi essenziali dell’offerta tecnica presentata in gara.

Le eccezioni sollevate al riguardo vanno, pertanto, disattese.

6. Sotto altro profilo, non può ritenersi che la doglianza sia inammissibile soltanto perché la ricorrente ha omesso di impugnare specificamente il verbale di gara n. 1 del 28 ottobre 2020, relativo alle operazioni con le quali la Commissione giudicatrice ha verificato e accertato la completezza della documentazione presentata in gara da Calzaturificio Play Sport.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che i verbali della Commissione sono atti endoprocedimentali, oggetto di approvazione mediante il decreto di aggiudicazione della gara del 3 febbraio 2021.

Questo dato, che discende di per sé dai principi, è anche espressamente affermato nel provvedimento, il quale richiama nelle premesse tutti gli atti della procedura, inclusi i verbali della Commissione, e nel dispositivo afferma che “ Si approvano le premesse e si aggiudica la procedura di gara in narrativa alla Soc. Calzaturificio Play Sport Srl ”.

Conseguentemente, il provvedimento lesivo, che la ricorrente principale aveva l’onere di impugnare, era proprio il decreto di aggiudicazione. La parte non era invece tenuta alla specifica impugnazione degli atti endoprocedimentali, di per se stessi privi di efficacia lesiva, ai quali far risalire la dedotta illegittimità dell’esito della procedura.

Anche questa eccezione va, perciò, disattesa.

7. Nel merito, la censura è fondata, dovendo trovare conferma, anche a un più approfondito esame, proprio della sede di merito, quanto già ritenuto dalla Sezione in sede cautelare.

8. L’esame della questione posta nel ricorso richiede la preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

8.1. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, “ Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (...) ”.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che “ I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 (...) ”, mentre il successivo comma 3 stabilisce che “ L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione ”.

8.2. Il “ Piano d’azione ” richiamato dall’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici è previsto dai commi 1126 e 1127 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

In particolare, il comma 1126 stabilisce l’approvazione di un “ Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ”, il quale è “ predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla

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