TAR Aosta, sez. I, sentenza 2014-12-11, n. 201400083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2014-12-11, n. 201400083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201400083
Data del deposito : 11 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00024/2013 REG.RIC.

N. 00083/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00024/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2013, proposto da:
Società Agricola Grand-Pre S.S. di Bieller M C &
C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. P S, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. della Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo 2;

contro

il Comune di Chatillon, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16;

per l'annullamento

della diffida n. 003429, datata 25 febbraio 2013, del provvedimento del Comune di Chatillon, prot. 001845 AC/JMV, datato 29 gennaio 2013, di rigetto della richiesta di concessione edilizia in sanatoria e di ogni altro provvedimento prodromico, preparatorio e successivo.

Visti il ricorso ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chatillon.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014, il Consigliere Carlo Buonauro ed uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Va preliminarmente sottolineato che, come risultante sia dalla documentazione in atti sia dalle dichiarazioni di parte ricorrente, non vi è più alcuna utilità nell’ulteriore coltivazione del gravame, a seguito dell’emanazione di un atto satisfattivo delle proprie pretese, con conseguente improcedibilità del proposto gravame, per sopravvenuto difetto d’interesse.

Il ricorso, dunque, dev’essere effettivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, la quale presuppone, come nel caso di specie, il verificarsi di una situazione in fatto o diritto non soltanto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del gravame, ma anche tale da rendere completamente certa e definitiva l'inutilità della sentenza (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, sent. 22 novembre 2004 n. 7620).

Sussistono, in ragione degli sviluppi della vicenda e del consenso delle parti, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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