TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-12-06, n. 201601010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-12-06, n. 201601010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201601010
Data del deposito : 6 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2016

N. 01010/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2016, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato E S C.F. SSSNRC63M63I496Z, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

della sentenza n.1608/2014 resa dal Tribunale di Bologna il 19.05.2014 depositata in cancelleria il 7.07.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si chiede l’ottemperanza, da parte del Ministero della Salute, della sentenza definitiva meglio indicata in epigrafe.

Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con una memoria di mera forma.

Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La perdurante inadempienza del Ministero della Salute comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l’ordine alla suddetta Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva dianzi indicata, con pagamento integrale di quanto ivi stabilito.

Pertanto, si ordina al Ministero della Salute il pagamento, con le modalità indicate nella sentenza, dell’importo liquidato nella sentenza stessa, oltre alle spese di lite, entro il termine di gg.30, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Non può invece essere accolta la richiesta di parte ricorrente di applicazione della penale di cui all’art. 114, comma 4, lett. c) cpa in quanto –nella formulazione attuale della norma predetta a seguito della successiva l. 28.12.2005 n. 208, art. 1 comma 781 “detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quado è stabilita in misura pari agli interessi legali” laddove la sentenza da ottemperare già liquida gli interessi.

Deve procedersi sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta-nel caso di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata nella persona del Direttore dell’Ufficio Generale delle Risorse, dell’Organizzazione e del Bilancio presso il Ministero della Salute con facoltà di sub-delega ad un funzionario competente del medesimo Ufficio- affinché proceda all’integrale esecuzione della sentenza in oggetto allo scadere di tale ulteriore termine, fermo restando che le eventuali, ulteriori spese dell’incarico saranno a carico dell’Amministrazione inadempiente;

Gli onorari del giudizio di ottemperanza seguono –come di norma- la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla limitata rilevanza economica e minima complessità della controversia;

Il Collegio da infine mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza, del ricorso e degli atti di causa alla procura regionale presso la Delegazione del Lazio della Corte dei Conti, per le eventuali valutazioni di competenza;

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