TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-07-12, n. 202200898
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 00898/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli, Marco Salina, Thomas Mambrini e Giulia Comparini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi n. 38;
Regione -OMISSIS- - Ente Aggregatore, Azienda Usl --OMISSIS-, non costituite in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-in proprio e in qualità di capogruppo designata mandataria del r.t.i. costituendo con -OMISSIS- e -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della determinazione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2022, comunicata all'odierna esponente con nota del 14 febbraio 2022, recante l'aggiudicazione a favore del r.t.i. costituendo tra -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- della procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro fra l'appaltatore ed il soggetto aggregatore Regione -OMISSIS-, per il servizio di lavanolo, sterilizzazione e servizi connessi – lotto 3, avente quale destinataria l'Azienda Usl --OMISSIS-;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi:
- la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione all'esito dei controlli previsti dal d.lgs. n. 50/2016;
- i verbali delle sedute pubbliche di gara e di quelle riservate;
- il verbale di verifica della capacità economico-finanziaria; la determinazione n.-OMISSIS- del 18 dicembre 2019, con cui sono stati approvati i verbali relativi alle sedute per la verifica della documentazione amministrativa e sono state disposte le ammissioni/esclusioni dalla procedura, impugnata con specifico riferimento all'ammissione del r.t.i. controinteressato;
c) dell'accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi, ove stipulati, dei quali si domanda la declaratoria d'inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nell'esecuzione degli stessi in favore dell'odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.;
con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, comma 5 c.p.a.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5 aprile 2022:
a) della determinazione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2022, comunicata all'odierna esponente con nota del 14 febbraio 2022, recante l'aggiudicazione a favore del r.t.i. costituendo tra -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- della procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro fra l'appaltatore ed il soggetto aggregatore Regione -OMISSIS-, per il servizio di lavanolo, sterilizzazione e servizi connessi – lotto 3, avente quale destinataria l'Azienda Usl --OMISSIS-;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione all'esito dei controlli previsti dal d.lgs. n. 50/2016; i verbali delle sedute pubbliche di gara e di quelle riservate; il verbale di verifica della capacità economico-finanziaria; la determinazione n.-OMISSIS- del 18 dicembre 2019, con cui sono stati approvati i verbali relativi alle sedute per la verifica della documentazione amministrativa e sono state disposte le ammissioni/esclusioni dalla procedura, qui impugnata con specifico riferimento all'ammissione del r.t.i. controinteressato;
c) dell'accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi, ove stipulati, dei quali si domanda la declaratoria d'inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nell'esecuzione degli stessi in favore dell'odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.;
con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, comma 5 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società -OMISSIS-in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo r.t.i. con -OMISSIS-classificatosi al secondo posto della graduatoria finale, con il ricorso introduttivo impugna la determinazione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2022, con la quale -OMISSIS- ha aggiudicato a favore del r.t.i. costituendo tra -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- s.r.l. la procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro della durata di nove anni, avente ad oggetto il servizio di lavanolo, sterilizzazione e servizi connessi – lotto 3, rivolto all’Azienda Usl --OMISSIS-.
Con un primo ordine di censure, la ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che la stazione appaltante non avrebbe tenuto nel debito conto gli innumerevoli episodi rilevanti, ai sensi dell’art. 80, comma 5 c.p.a., in termini di illecito professionale, dichiarati dalle società appartenenti al r.t.i. aggiudicatario sia al momento della presentazione dell’offerta, sia nella successiva fase di verifica dei requisiti ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione.
Con un secondo ordine di censure, la ricorrente deduce, inoltre, profili di illegittimità relativi alla valutazione delle offerte tecniche.
1.1. Nel dettaglio, con la prima censura, la ricorrente denuncia una serie di criticità attinenti alla posizione della società -OMISSIS- (di seguito -OMISSIS-), capogruppo mandataria del costituendo r.t.i. aggiudicatario.
1.1.1. E difatti, quest’ultima, al momento della presentazione della propria offerta, oltre ad aver dichiarato la sussistenza di alcune condanne penali a carico dei propri amministratori ed altri episodi rilevanti, ha rappresentato ad -OMISSIS- di essere stata esclusa, solo pochi mesi prima, dalla gara indetta dall’A.U.O. -OMISSIS-, per la fornitura in noleggio dei D.P.I. necessari per la protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Il giudizio di irrilevanza contenuto nel verbale del 17 ottobre 2019, tuttavia, fa riferimento soltanto a fatti estranei all’oggetto dell’appalto e risalenti nel tempo, caratteristiche che non si attagliano all’esclusione dichiarata; tale circostanza, dunque, pur attinente ad un appalto affine a quello di cui si controverte e disposta in epoca molto recente (solo quattro mesi prima della presentazione dell’offerta), non sarebbe stata presa in considerazione dalla commissione di gara.
1.1.2. Il seggio di gara, inoltre, non avrebbe valutato le nuove dichiarazioni di moralità presentate dal r.t.i. aggiudicatario nel mese di novembre 2021, aggiornate agli accadimenti intervenuti in corso di gara, riguardanti la pendenza di alcuni procedimenti penali per reati di estrema gravità a carico di soggetti che rivestivano cariche rilevanti nella compagine societaria di -OMISSIS-, l’avvio di procedure istruttorie da parte di ANAC per verificare la legittimità di alcune rinegoziazioni e proroghe contrattuali disposte a favore di -OMISSIS- e, infine, una contestazione dell’Ispettorato del Lavoro per omesso versamento di contributi previdenziali e omessa denuncia all’INAIL di alcune posizioni lavorative.
Nei verbali redatti dalla commissione e nelle ampie premesse del provvedimento di aggiudicazione, infatti, non si fa alcun cenno all’integrazione dichiarativa resa nel mese di novembre 2021.
Il seggio di gara, perciò, avrebbe violato l’art. 80, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui “ Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 ”, e il sottostante principio di continuità dei requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti in modo ininterrotto nella fase di presentazione dell’offerta, per tutto il procedimento selettivo e nella fase esecutiva del contratto.
Secondo la ricorrente, i provvedimenti impugnati – ancor prima che affetti da difetto di motivazione – sarebbero viziati da una insuperabile carenza di istruttoria; ed invero, se alla stazione appaltante può essere riconosciuta ampia discrezionalità nel valutare i fatti dichiarati dagli operatori economici ai fini dell’accertamento della relativa affidabilità professionale, la stessa non può, altrettanto discrezionalmente, decidere se svolgere o meno detta verifica, che è imposta dalla legge.
La ricorrente denuncia, ancora, che la dichiarazione integrativa resa da -OMISSIS- nel novembre 2021 non sarebbe completa, non essendo stati dichiarati due procedimenti penali – uno per il reato di cui all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e l’altro per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) -