TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-11, n. 202301172

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-11, n. 202301172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301172
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 01172/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00909/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2014, proposto da
D A, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Firenze 120;

contro

Comune di Grammichele, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della revoca dell’autorizzazione n. 17/2013 di cui alla nota del Comandante della Polizia Municipale di Grammichele n. 44-2014/P.M. in data 13 gennaio 2014;
b) ove occorra, dell’ordinanza del Sindaco di Grammichele n. 18 in data 30 dicembre 2013, con cui è stata sospesa l’efficacia della menzionata deliberazione n. 17/2013.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) la revoca dell’autorizzazione n. 17/2013 di cui alla nota del Comandante della Polizia Municipale di Grammichele n. 44-2014/P.M. in data 13 gennaio 2014;
b) ove occorra, l’ordinanza del Sindaco di Grammichele n. 18 in data 30 dicembre 2013, con cui è stata sospesa l’efficacia della menzionata deliberazione n. 17/2013.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con istanza in data 26 marzo 2013 l’interessata ha chiesto al Comune di Grammichele l’autorizzazione per l’installazione di un impianto pubblicitario sul terrazzo di un edificio privato ubicato nella Piazza Carlo Maria Carafa 21-22;
b) con nota n. 2370 in data 21 maggio 2013 l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente di aver modificato l’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e ha chiesto alla ricorrente di acquisire il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;
c) con nota n. 19194 in data 30 ottobre 2012 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha rilasciato il nulla-osta, a condizione che l’impianto fosse collocato “in modo tale da consentire, dalla piazza, la vista delle aperture del retrostante edificio”;
d) con nuova istanza in data 19 dicembre 2013 l’interessata ha nuovamente presentato istanza per l’installazione dell’impianto e il Comandante della Polizia Municipale, con nota n. 17/2013, ha rilasciato il titolo richiesto;
e) con ordinanza n. 18 in data 30 dicembre 2013 il Sindaco di Grammichele ha sospeso l’autorizzazione;
f) con nota n. 44-2014/P.M. in data 13 gennaio 2014 il Comandante della Polizia Municipale ha disposto la revoca dell’autorizzazione.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento del Sindaco è viziato per incompetenza, posto che, ai sensi dell’art. 107, terzo comma. lettera f, del decreto legislativo n. 267/2000, l’adozione degli atti di gestione spetta ai dirigenti;
b) l’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione, nella sua ultima formulazione, consente l’installazione, nel centro storico, di impianti pubblicitari a messaggio variabile, previo rilascio del nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;
c) nel provvedimento impugnato si fa riferimento all’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione, che vieta, nel centro storico, la pubblicità sugli edifici;
d) tale disposizione risulta, tuttavia, tacitamente abrogata dalla nuova formulazione del citato art. 13;
d) è stata anche violata la disciplina di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che consente la revoca solo “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”;
e) l’Amministrazione non ha provveduto al necessario contemperamento dei vari interessi coinvolti nella vicenda;
f) in ogni caso, alla ricorrente spetta l’indennizzo contemplato dal menzionato art. 21-quinquies.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza n. 289/2014 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, osservando quanto segue:

Ritenuto che, allo stato, alla luce degli atti allegati al ricorso nessuno dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente si appalesa fornito del prescritto fumus boni iuris;

Considerato che parte ricorrente non deduce alcunché in ordine alla contestata difformità di installazione del pannello pubblicitario rispetto alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza;

Ritenuto, pertanto che la domanda cautelare va rigettata;

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva quanto segue.

Risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione del provvedimento adottato dal Sindaco, poiché tale atto ha consumato i suoi effetti a seguito dell’adozione del successivo provvedimento di “revoca” da parte del Comandante della Polizia Municipale.

In ordine alla “revoca” dell’autorizzazione, occorre, invece, osservare quanto segue: a) al di là del nomen juris formalmente utilizzato (“revoca”), l’intervento in autotutela, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell’atto, deve qualificarsi come vero e proprio annullamento, adottato sul rilievo che il provvedimento originario era stato emanato in difetto delle prescritte condizioni;
b) ne consegue, pertanto, che nessun indennizzo può essere reclamato dall’interessata, né può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990;
c) nel provvedimento di “revoca” si fa, invero, espresso riferimento all’ordinanza sindacale, che aveva evidenziato la possibile difformità dell’impianto rispetto alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali;
d) pertanto, facendo applicazione dei noti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 c.c., deve ritenersi che l’annullamento dell’autorizzazione sia intervenuto sul rilievo di tale difformità, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione e reviviscenza del generale divieto di collocare impianti pubblicitari nel centro storico.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile quanto all’impugnazione del provvedimento di sospensione adottato dal Sindaco e va rigettato con riferimento all’impugnazione del provvedimento adottato dal Comandante della Polizia Municipale.

Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi