TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2010-01-26, n. 201000052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2010-01-26, n. 201000052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201000052
Data del deposito : 26 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03128/2007 REG.RIC.

N. 00052/2010 REG.ORD.COLL.

N. 03128/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3128 del 2007, proposto da:


I P, rappresentata e difesa dall'avv. F A, presso il quale elett.te dom. in Napoli, via Cuma,28;


contro

Azienda Universitaria Policlinico della Università degli studi di Napoli Federico II, in persona del direttore generale p.t., , rappresentato e difeso dall'avv. A G, presso cui elett.te dom. in Napoli, via Cesario Console N.3;
Universita' degli Studi di Napoli - Federico II, in persona del Rettore p.t.-n.c.

Per l’accertamento

del diritto al pagamento di differenze retributive relative al periodo da luglio 1998 a dicembre 2006.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Universitaria Policlinico della Università degli studi di Napoli Federico II;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il Cons. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La dott. PAOLA IOVINO, in servizio presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli Studi di Napoli Federico II, espone:

- di essere ricercatore confermato, a tempo pieno, presso la Facoltà di medicina e chirurgia, equiparato a dirigente medico di I livello del SSN;

- di svolgere contemporaneamente mansioni assistenziali, presso il Dipartimento di neuroscienze e comportamento,clinico medico chirurgico di patologia dell’apparato digerente e chirurgia generale ed oncologica;

-che l’art. 31 del

DPR

761/79 dispone in favore del personale universitario che presta mansioni assistenziali la corresponsione di un trattamento di equiparazione per equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni ed anzianità;

- che, per effetto della prestazione di attività lavorativa assistenziale presso una struttura ospedaliera convenzionata ex art. 39 Legge 833/78, ha diritto all’integrazione del trattamento retributivo ai fini della equiparazione al personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità, ex art. 31 D.P.R. 761/79, oltre che all’indennità cd. di esclusività dal 1.1.2000, avendo optato per il regime di prestazione cd. intramuraria;

- che il successivo D.Leg.vo 517/99 all’art. 6 ha disposto nel senso della perdurante vigenza di tale regime retributivo, sino all’applicazione dei trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità ed ai risultati ottenuti;

- che il nuovo regime di cui all’art. 6 citato non ha ancora trovato concreta attuazione, atteso che l’Azienda non ha ancora effettuato la graduazione delle funzioni dirigenziali e l’affidamento degli incarichi ;

- che l’Amministrazione, nel rideterminare le indennità dovute ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 761/79 (cd. indennità di equiparazione), ha corrisposto solo degli acconti parziali;

- che, in particolare, la differenza reclamata sull’indennità perequativa ex art. 31 è stata calcolata sia tenendo ferma la differenza dei due trattamenti (personale ospedaliero e personale universitario) al 31.12.1999, sia considerando gli aumenti previsti dal C.C.N.L. comparto sanità che si sono susseguiti nel tempo, non escludendo il D.P.C.M. 24.5.2001 l’incidenza di futuri miglioramenti contrattuali sulla indennità di equiparazione stessa;

-che i segmenti retributivi dei docenti universitari non hanno subito variazioni nominative ,mentre quelli del personale medico ospedaliero dal 1987 hanno registrato incrementi, segnatamente nella retribuzione di posizione fissa e variabile( unificate sotto la denominazione retribuzione minima unificata) , nella indennità di specificità medica, nonché mediante il conglobamento della IIS nello stipendio tabellare;

- che gli elementi in base ai quali procedere al computo degli emolumenti spettanti sono tutti contenuti nel decreto di rideterminazione elaborato dalla Azienda, che specifica il ruolo ricoperto dal ricorrente, il profilo assistenziale, l’anzianità di servizio, sì che i dati suddetti sono stati adoperati per la formulazione di consulenza tecnica di parte ( decreto n. 447 del 5.4.2006);

-che dalla allegata consulenza emerge la sussistenza di un debito della Azienda nei propri confronti con riferimento alla indennità di equiparazione ed alla indennità di tempo pieno ;

- che a nulla sono valsi i reiterati solleciti per l’erogazione delle differenze,

tanto premesso, chiede che - previo accertamento della violazione delle citate norme contrattuali - sia pronunciata condanna della azienda convenuta al pagamento in suo favore delle differenze economiche connesse e conseguenti, come determinate nei conteggi allegati al ricorso, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. sino al soddisfo.

Lamenta la parte ricorrente:

- l’illegittimità delle disposizioni aziendali impugnate, che hanno liquidato le spettanze dovute solo parzialmente, in quanto basate su erronea interpretazione di norme di legge e contrattuali;

- l’ erroneità dei conteggi dell’amministrazione, dovendosi fare riferimento a quelli allegati al ricorso, e che prendono a base di computo il ruolo ricoperto,il profilo assistenziale, l’ anzianità di servizio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria, che ha dedotto:

- l’ inammissibilità della domanda per la tardiva impugnazione degli atti presupposti, costituiti dalle disposizioni di servizio del personale che hanno determinato il trattamento economico prevedendo che al ricorrente non spetti alcuna differenza sulle dette indennità;

- l’ ulteriore inammissibilità della domanda per genericità della stessa, essendo basata sugli identici elementi già ritenuti insufficienti dal Tribunale nella citata pronuncia di inammissibilità;

- l’ inammissibilità per la mancata indicazione dei dati fattuali sui quali è fondata la pretesa ;

- l’ infondatezza della domanda nel merito, atteso che l’indennità di equiparazione non consiste nella automatica estensione al personale universitario di quanto spettante la personale del SSN ma ha mera funzione perequativa, e si fonda sulla adozione della tabella di equiparazione;
nel caso di specie sono state adottate tabelle di equiparazione dai singoli Atenei, il che per la Azienda resistente è avvenuto con delibera del direttore generale n. 688/1996;
detta tabella costituiva atto da impugnare nei termini di decadenza, il che nella specie non è avvenuto;

- l’ infondatezza del ricorso nel merito, in ragione della erroneità dei conteggi allegati, non essendo possibile l’acritico confronto tra due categorie professionali occorrendo verificare la omogeneità di funzioni, mansioni e anzianità.

L’Azienda ospedaliera Universitaria ha infine eccepito la prescrizione dei pretesi crediti, da considerarsi quinquennale con riferimento alla data di notifica del ricorso.

All’udienza pubblica del 3 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio che allo stato degli atti la causa non è matura per la decisione, occorrendo disporre incombenti istruttori.

Va premesso che –come già affermato da questo Tribunale in numerosi precedenti aventi il medesimo oggetto- l’introduzione di una indennità diretta ad equiparare i trattamenti tra il personale del ruolo regionale sanitario e quello del ruolo universitario che svolga anche attività assistenziale in strutture convenzionate (a parità di funzioni, mansioni ed anzianità) di cui all’art. 31 D.P.R. 761/79, ribadita con l’art 102 D.P.R. 382/80, è stata fondata sulla considerazione che i docenti universitari esplicanti attività assistenziale avevano un trattamento economico complessivo inferiore rispetto ai medici ospedalieri.

Si tratta quindi, come riconosciuto da ultimo da Corte Costituzionale, sentenza n. 136 del 16 maggio 1997, di indennità che persegue la finalità di evitare disparità di complessivo trattamento economico tra personale ospedaliero e personale universitario addetto ad attività assistenziali e non già la finalità di retribuire specificamente una parte (assistenziale) dei compiti di questi ultimi, configurabile come prestazione "aggiuntiva" dotata di autonoma rilevanza.

In questo quadro, quindi, - in sede di virtuale ricostruzione e connessa determinazione dell'assegno perequativo dovuto - ai dipendenti universitari con funzioni assistenziali deve essere riconosciuto uno stipendio come se fossero dipendenti ospedalieri con le stesse funzioni, mansioni ed anzianità, rispetto al quale va portato in detrazione tutto lo stipendio universitario complessivamente goduto.

L’ indennità di equiparazione non deve pertanto essere calcolata attraverso un astratto confronto fra due categorie professionali, dovendo essere presi in considerazione gli elementi specificati dalla norma quali la anzianità, le mansioni svolte e le funzioni assistenziali, nonché la totalità dello stipendio universitario percepito, da portare in detrazione (T.A.R. Liguria 11.3.2003 n. 296).

Deve, quindi, da un lato calcolarsi il trattamento economico complessivo universitario, e dall’altro precisarsi funzioni, mansioni ed anzianità, comparativamente per il medico universitario e per quelle del SSN preso a parametro di riferimento.

L’applicazione di dette disposizioni viene contestata con il presente giudizio, incardinato dinanzi a questo Tribunale dopo pregresse pronunce di inammissibilità per genericità della domanda rese su precedenti ricorsi , rispetto alle quali non possono ravvisarsi elementi preclusivi, in ragione della natura delle posizioni azionate da parte ricorrente, che investono diritti soggettivi per i quali non opera il termine decadenziale ( stante anche la mancanza di contestazioni che afferiscano alla tabelle di equiparazione in sé considerate) , ma il solo limite della prescrizione quinquennale.

Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato che non può accedersi alla eccezione di inammissibilità della domanda per genericità sollevata dalla difesa della azienda resistente, avendo il presente ricorso una struttura parzialmente diversa dal precedente, e che consente di ritenere integrati i requisiti minimi di cui all’art 414 c.p.c.,anche attraverso gli elementi forniti nel decreto di rideterminazione delle funzioni esibito in copia agli atti.

Al riguardo le divergenze sostanziali nei conteggi delle opposte parti si sono da ultimo focalizzate

sulla non esatta applicazione delle disposizioni contrattuali, deducendo parte ricorrente che non sarebbero stati conteggiati gli aumenti riconosciuti al personale ospedaliero per effetto dei contratti di quel comparto, così determinando una erogazione della indennità in questione in misura inferiore al dovuto, e tanto secondo i criteri indicati nei conteggi allegati al ricorso.

Parte resistente eccepisce genericamente la non attendibilità di tali conteggi, senza fornire una precisa ricostruzione che consenta di individuare la parte in cui i criteri di computo sarebbero errati.

L’unica contestazione a priori individuabile, e sufficientemente specificata, è l’eccezione di prescrizione, che deve essere accolta nei sensi della prescrizione quinquennale e va calcolata avuto riguardo alla data di notifica dei precedenti ricorsi giurisdizionali, ove proposti, ancorché dichiarati inammissibili, valendo gli stessi quale atto interruttivo della prescrizione, in mancanza di atti interruttivi precedenti .

Permanendo quindi tali contrasti sulla correttezza dei conteggi eseguiti dall’amministrazione , è necessario disporre, ai fini del decidere, una verificazione tecnica contabile, la quale alla luce degli elementi deducibili dal decreto di rideterminazione elaborato dalla Azienda, che specifica il ruolo ricoperto dal ricorrente, il profilo assistenziale, l’anzianità di servizio, dovrà calcolare

l’esatta indennità perequativa spettante alla parte ricorrente ai sensi dell’art 31

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