TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2020-12-02, n. 202012901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2020-12-02, n. 202012901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012901
Data del deposito : 2 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2020

N. 07548/2018 REG.RIC.

N. 12901/2020 REG.PROV.COLL.

N. 07548/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7548 del 2018, proposto da


Dea Capital Real Estate Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come in atti;


contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1498/13 del 29.1.2013 (R.G. 74061/12), notificato il 12.2.2013, munito di formula esecutiva, per mancata opposizione, in data 14.6.2013 e rinotificato in forma esecutiva il 31.7.2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la sentenza della Sezione n. 4013 del 26 marzo 2019;

Vista la richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta del 15 settembre 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso:

- che la società ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’esecuzione del titolo indicato in epigrafe, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1498/2013, con il quale il Tribunale Civile di Roma ha ingiunto a Roma Capitale il pagamento della somma di € 2.594.122,19 oltre gli interessi legali come richiesti (e cioè dalle date di scadenza delle singole fatture) nonché delle spese legali della procedura monitoria, liquidate in € 741,00 per spese e in € 3.000,00 per onorari oltre IVA e CAP;

- che la ricorrente società rilevava nel ricorso introduttivo che Roma Capitale aveva provveduto a saldare le spese legali come liquidate nel decreto ingiuntivo, nonché a saldare parzialmente il debito, versando l’importo di € 1.903.219,50 a titolo di sorte capitale;

- che, pertanto, la ricorrente instaurava il presente giudizio per ottenere l’esecuzione del residuo ancora dovuto, ammontante all’epoca di incardinazione del giudizio ad € 690.902,69 oltre interessi legali per un totale, all’epoca di notifica del precetto di € 811.091,06;

- che, con la sentenza n. 4013/2019, la Sezione accoglieva il ricorso in ragione del fatto che sulla base della documentazione agli atti risultava che Roma Capitale avesse provveduto a saldare solo parzialmente il dovuto in favore della società ricorrente a fronte di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancanza di opposizione;

Considerato:

- che con la citata sentenza, veniva ordinato a Roma Capitale di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato, saldando il debito residuo, escluse le sole spese di precetto (non ripetibili in sede di ottemperanza, posto che il precetto non è atto prodromico al giudizio di esecuzione dinanzi al G.A.);

- che veniva concesso un termine per adempiere all’ordine di cui sopra di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza;

- che veniva, altresì, nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, un commissario ad acta nella persona del direttore della succursale di Roma della Banca d’Italia (Roma succursale, filiale specializzata nel servizio di Tesoreria dello Stato), con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della filiale stessa, affinché provvedesse nell’ulteriore termine di giorni 30;

- che con istanza del 15 settembre 2020, il Commissario ad acta, delegato dal Direttore della Succursale di Roma della Banca d’Italia, indirizzava al Collegio una richiesta di chiarimenti in merito alla quantificazione dell’importo da corrispondere in ottemperanza alla sentenza della Sezione sopra citata;

- che nella suddetta richiesta di chiarimenti, il Commissario rilevava che Roma Capitale chiedeva che fosse detratta dalla somma per la quale la ricorrente aveva agito in giudizio un importo asseritamente versato in data antecedente (2008) all’emissione del decreto ingiuntivo azionato allegando la prova documentale del relativo pagamento;

- che in mancanza di un accordo tra le parti sulla quantificazione dell’importo dovuto, il Commissario chiede al Tribunale se nell’ottemperare all’ordine contenuto nella sentenza 4013/2019 debba o meno detrarre l’importo che Roma Capitale asserisce di aver versato prima dell’emissione del decreto ingiuntivo azionato dalla ricorrente;

Ritenuto:

- che Roma Capitale avrebbe dovuto far valere l’asserito pagamento parziale del credito azionato in sede di opposizione dinanzi al giudice ordinario;

- che Roma Capitale non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo azionato in questa sede dalla ricorrente che è, pertanto, divenuto definitivo;

- che la sentenza della Sezione cui il Commissario ad acta è chiamato a dare esecuzione ha disposto che Roma Capitale provvedesse al pagamento di quanto ordinato dal provvedimento giurisdizionale definitivo detraendo da tale importo i soli acconti versati successivamente all’emissione del titolo esecutivo;

- che laddove Roma Capitale si sia avveduta dell’avvenuto pagamento solo successivamente all’emissione del decreto ingiuntivo, potrà valutare la sussistenza delle condizioni per l’esperimento di eventuali azioni nei confronti della società ricorrente al fine di ripetere quanto sarà indebitamente versato;

- che, pertanto, il Commissario, in assenza di un diverso accordo tra le parti, non può detrarre dall’importo residuo eventuali somme che Roma Capitale avrebbe versato precedentemente all’emissione del titolo esecutivo, ma deve provvedere al pagamento di quanto richiesto dalla società ricorrente in sede di giudizio di ottemperanza conformemente a quanto disposto dalla sentenza 4013/2019.

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