TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-01-21, n. 201300678
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00678/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08205/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8205 del 2011, proposto da:
Università Telematica delle Scienze Umane “N C”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. F T e G C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Regionale di Coordinamento delle Universita' del Lazio (CRUL), in persona del legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento, previe misure cautelari,
- del parere negativo espresso dal Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Lazio sulla richiesta di adesione al medesimo Comitato formulata dalla Unicusano, come da verbale della riunione del 24 giugno 2011, comunicata il successivo 26 luglio 2011;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente, ancorchè di data e tenore sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4069/11 dell’8 novembre 2011;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 645/2012 del 15 febbraio 2012;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 7 ottobre 2011 e depositato il successivo 12 ottobre, l’ Università Telematica delle Scienze Umane “N C” chiedeva l’annullamento, previe misure cautelari, del parere indicato in epigrafe con il quale il Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Lazio si era espresso negativamente in ordine alla richiesta di ammissione, fondandosi sulla considerazione per la quale le università “telematiche”, pur avendo una sede giuridica in una determinata regione, svolgono il loro servizio formativo non limitatamente al territorio regionale ma su tutto quello nazionale e anche oltre, come confermato dalla circostanza per la quale la loro istituzione e la loro offerta formativa non sono mai state assoggettate al parere di alcun Comitato Regionale, d’altronde mai richiesto dal MIUR, ai fini del riconoscimento o dell’autorizzazione all’attivazione di corsi con riconoscimento legale, ferma restando la mancata equiparazione, sul piano della disciplina legislativa generale, con le università “tradizionali”.
La ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.
“ 1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, del d.p.r. 27 gennaio 1998 n. 25. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Violazione e falsa applicazione della Risoluzione del Consiglio d’Europa del luglio 2001 (2001/C 204/02). Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, legge