TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-06-14, n. 202107116
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 07116/2021 REG.PROV.COLL.
N. 14676/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14676 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da F M, rappresentato e difeso dagli avvocati L M P e F C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Piazza Paganica, n. 13 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti
Carlo Ignazio Misasi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di Roma Capitale, rep QI 840 del 06.06.2019 – prot. QI 100381 del 06.06.2019 avente ad oggetto: “reiezione dell’istanza prot. QI 193330 del 16.11.2017 intesa ad ottenere un Permesso di Costruire relativo alla realizzazione di una serra bioclimatica relativo ad una serra solare bioclimatica nell’immobile sito in Roma – Via Ferdinando Martini, 23 – Municipio III (ex IV) intestato a M F CF MSCFBA74D20C632Y, residente in Via Padre Pio, 30 – 67039 Sulmona (AQ)” – notificato nelle forme dell’art. 138 c.p.c. in data 8.8.2019;
- delle determinazioni dirigenziali repertorio n. CD/177 del 24.01.2017 (ingiunzione a rimuovere) e repertorio n. CD/2256 del 9.11.2017 (ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria), richiamate nel diniego di permesso a costruire di cui al precedente punto e mai notificate all’odierno ricorrente;
- nei limiti dell’interesse, di tutti verbali di sopralluogo effettuati dal II Gruppo Polizia Locale Roma Capitale “Nomentano” del 9.02.2016, non conosciuti perché mai notificati al predetto ricorrente e richiamati nell’atto di diniego indicato al precedente punto 1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;
nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 maggio 2020,
- delle determinazioni dirigenziali repertorio n. CD/177 del 24.01.2017 (ingiunzione a rimuovere) e repertorio n. CD/2256 del 9.11.2017 (ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria), mai notificate all’odierno ricorrente e conosciute con il deposito in giudizio dell’8.1.2020;
- per quanto di interesse, della Determinazione n. 1204 del 8.7.2016 con cui è stata ingiunta la sospensione dei lavori, richiamata tra i presupposti della D.D. repertorio n. CD/177 del 24.01.2017;
- per quanto di interesse, del modello A prot. VD 2303 del 14.1.2015 acquisito al prot. CD 3226 del 15.1.2015 presupposto alla D.D. rep. n. CD/2256 del 9.11.2017 e non conosciuta dal ricorrente;
- della nota prot. CD/172912 del 5.12.2019 del Municipio Roma III Montesacro, Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive depositata agli atti del giudizio in data 8.1.2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 marzo 2021,
- della nota prot. n. 65949 del 9.7.2020 del Municipio III di Roma Capitale avente ad oggetto “Ordinanza cautelare n. 4264/2020 del TAR del Lazio, sez. II bis;M F c/Roma Capitale” depositata agli atti del giudizio in data 11.12.2020 comprensiva degli allegati;
- di tutti gli altri atti presupposti ovvero connessi o consequenziali a quelli impugnati anche se non conosciuti dal ricorrente;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 marzo 2021,
- della determinazione dirigenziale rep. n. QI/216/2021 del 10.2.2021 e prot. n. QI/24540/2021 del 10.2.2021 avente ad oggetto “Diniego ed improcedibilità della domanda di Permesso di Costruire prot. QI 193330 del 16.11.2017 presentata da M F C.F. MSCFBA74D20C632Y intesa ad ottenere un Permesso di Costruire relativo alla realizzazione di una serra solare bioclimatica, nell’immobile sito in Roma Via Ferdinando Martini, 23 Municipio III (ex IV)”;
- per quanto occorrer possa, della nota non conosciuta del 14.10.2020 dell’Ufficio di Scopo Condono Edilizio;
- di tutti gli altri atti presupposti ovvero connessi o consequenziali a quelli impugnati anche se non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie difensive;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021 la dott.ssa Brunella Bruno ed uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Sig. F M – Maggiore dei Carabinieri, il quale espleta la propria attività in Roma, dove occupa l’alloggio di servizio assegnatogli –, ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, riferiti sia al rigetto della domanda di permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di una serra bioclimatica nell’immobile in proprietà, pure sito nella Capitale, in via Ferdinando Martini, n. 23, int. 16/a, sia a precedenti determinazioni con le quali l’amministrazione comunale ha sanzionato opere abusive realizzate in detta unità immobiliare, asseritamente mai conosciute in quanto non ritualmente notificate dall’ente nelle forme dell’art. 146 c.p.c..
Il ricorrente ha rappresentato, sotto il profilo fattuale:
- che la suddetta unità immobiliare, edificata abusivamente sul lastrico solare, è stata condonata con rilascio da parte dell’amministrazione del titolo edilizio in sanatoria in data 15 marzo 2013;
- che a partire dal 2010, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, ha presentato tre CILA, (rispettivamente in data 9.12.2010 prot. CD /104549, con variante del 27.12.2010 prot. CD/2010/109583 e successiva variante dell’1.2.2011 prot. 8829), concernenti, tra l’altro, la “ coibentazione del tetto e pareti della veranda ricostruzione pareti nuovo bagno – risanamento conservativo vecchia veranda – nuovi infissi – nuove porte – pannelli fotovoltaici ”, oltre a spostamenti della porta di accesso all’abitazione ed alla risistemazione delle finestre tra cui quella del bagno, con dichiarazione, quanto a quest’ultima, di mq 0,87 di superficie vetrata;
- che nel 2014 gli agenti del III Gruppo della Polizia Municipale hanno eseguito un sopralluogo (segnatamente in data 17.10.2014 ed il successivo 17.11.2014) non formulando contestazioni ovvero rilievi;
- che in data 10.02.2015 ha presentato una d.i.a. sostitutiva per la relazione di una “serra solare” nell’immobile in argomento, a destinazione residenziale, provvedendo anche alla produzione della documentazione integrativa in data 10 luglio 2015, riscontrando la richiesta a tal fine formulata dall’ente;
- che la sopra indicata d.i.a. ha costituito oggetto di determinazione di annullamento in autotutela da parte dell’ente che non ha costituito oggetto di alcuna impugnazione e, anzi, l’interessato, ritenendo di aderire ai rilievi formulati dall’amministrazione in ordine al regime edilizio applicabile nella fattispecie, ha presentato, in data 16.11.2017, la domanda di permesso di costruire per la realizzazione di una serra bioclimatica, procedendo anche alla produzione di documentazione integrativa informalmente richiesta dall’ente;
- che in considerazione dell’inerzia serbata dall’ente sulla sopra indicata domanda, non essendo stato concluso il relativo procedimento entro i prescritti termini, il Sig. M ha rappresentato la proposizione innanzi a questo Tribunale di un ricorso ex art. 117 c.p.a., definito con la sentenza di questa Sezione n. 5888/2019, con la quale, ritenuta l’insussistenza dei presupposti per accedere ad una valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa, nonché tenuto conto dei rilievi ostativi espressi dall’amministrazione nella nota datata 20 marzo 2019, è stato affermato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere all’adozione di una determinazione espressa conclusiva del procedimento;
- che l’amministrazione, più in particolare, con la sopra indicata nota del 20 marzo 2019 ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, individuati: 1) nel contrasto con l’art. 40 lett. e) ed f) del R.E. di Roma Capitale, in quanto “ la serra bioclimatica posizionata a 1 mt dall’unica finestra del soggiorno impedisce i rapporti di aerazione e illuminazione naturale diretta previste dalla normativa vigente ”;2) nel contrasto con “ l’art. 12 co. 1, lett. c) della L.R. n. 6/2008, ai sensi del quale il calcolo della superficie della serra solare si effettua sulla base della superficie netta e non della SUL ”;
- che in data 30.3.2019 ha, dunque, presentato le proprie osservazioni, articolando argomentazioni in ordine all’insussistenza dei rilievi comunicati dall’amministrazione, la quale, nondimeno, ha proceduto all’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di permesso di costruire impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il quale pone a fondamento plurimi giustificativi, individuati: 1) nel contrasto del progetto con la specifica disciplina in materia di serre bioclimatiche di cui alle sopra indicate disposizioni;2) in carenze documentali;3) nell’omessa dimostrazione della legittimità delle preesistenze, profilo, questo, nuovo in quanto non rappresentato nel preavviso di rigetto.
Con ampie deduzioni la difesa di parte ricorrente ha censurato, in primo luogo, le motivazioni alla base del provvedimento reiettivo gravato, partitamente esaminate. Attraverso la ricostruzione della disciplina normativa di riferimento in materia di installazione di serre bioclimatiche, rientranti tra le misure per l’efficientemente energetico di cui al d.lgs. 192/2005, è stata dedotta l’erroneità del contrasto rilevato dall’amministrazione per quanto attiene ai limiti dimensionali della serra progettata, dovendosi riferire il limite percentuale alla superficie utile lorda e non a quella netta dell’unità abitativa, con il dirimente rilievo costituito dal rispetto anche di tale più restrittivo parametro, stante la consistenza della serra di appena 7,04 mq, a fronte di una superficie lorda dell’unità in proprietà di mq. 46.54 e di una superficie netta di 37 mq, come indicato nell’atto di condono. Del pari, parte ricorrente ha dedotto l’erroneità di fatto nella quale è incorsa l’amministrazione nel contestare un difetto del rapporto di areazione e illuminazione diretta previsto dalla disciplina di riferimento [art. 40 lett. e) ed f) del R.E.], non corrispondendo a realtà che la serra solare sarebbe “ posizionata a 1 mt dall’unica finestra del soggiorno ”, essendo quest’ultimo dotato di ben tre finestre. Le deduzioni successive sono dirette a censurare l’ulteriore giustificativo alla base del provvedimento di rigetto della domanda di permesso di costruire gravato, costituito dall’omessa dimostrazione in ordine alla legittimità delle preesistenze, con riguardo al quale, parte ricorrente, oltre a contestare la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, non recando il c.d. preavviso di rigetto alcuna menzione di detto rilievo con conseguente violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, ha rimarcato di non aver mai ricevuto rituale notificazione dei provvedimenti sanzionatori indicati dall’ente, deducendo, comunque – con riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti a seguito della conoscenza integrale delle determinazioni demolitorie – l’erroneità degli assunti dai quali muove l’amministrazione. Ciò in quanto il differente posizionamento della porta di accesso al pianerottolo è legittimato dalle CILA presentate, constando dalla pianta allegata all’ultima CILA in variante la modifica della porta di accesso all’immobile in posizione frontale, dovendosi anche sottolineare l’insufficiente larghezza della parte sinistra del disimpegno di accesso all’immobile (pari a soli 50 cm), che non avrebbe consentito la collocazione della porta di accesso per la quale è necessaria un’apertura di almeno 80 cm.;inoltre, la piantina allegata al condono edilizio del 2013, riporta la corretta e reale localizzazione della porta d’ingresso. Quanto, poi, all’asserita trasformazione della finestra del bagno in porta finestra, parte ricorrente ha dedotto che nelle varie CILA i progetti hanno riportato 0,87 mq di superficie vetrata, dato, questo, che non risulta smentito da alcuna obiettiva evidenza e ciò a prescindere dalla qualificazione dell’asserito abuso che, ferma l’irrilevanza di difformità esigue e contenute entro la soglia del 2% delle misure progettuali, come espressamente stabilito dall’art. 34, comma 2 ter del d.P.R. n. 380 del 2001, non avrebbe potuto, comunque, dar luogo all’irrogazione della sanzione demolitoria. Con l’ultimo mezzo, infine, la difesa del ricorrente ha ampiamente argomentato in ordine alla inidoneità di asserite carenze documentali a sorreggere il provvedimento di rigetto della domanda diretta ad ottenere il titolo edilizio in questione.
Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al gravame, producendo documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 maggio 2020, il Sig. M ha articolato ulteriori deduzioni avverso i provvedimenti sanzionatori depositati dall’amministrazione nel presente giudizio in data 8 gennaio 2020 e gli altri atti in epigrafe indicati, inclusa la nota prot. n. CD/172912 del 5.12.2019, con la quale l’amministrazione Capitolina, ha integrato la motivazione del provvedimento di diniego.
Con ordinanza n. 4264 del l’11 giugno 2020 questa Sezione ha disposto il riesame della vicenda da parte dell’amministrazione alla luce dei motivi di ricorso – con fissazione della camera di consiglio del 14 dicembre 2020 per la prosecuzione della fase interinale –, tenuto conto, in particolare, “ quanto al provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di costruire, della caratteristiche anche dimensionali della serra e delle evidenze fattuali concernenti la presenza di ulteriori forometrie rispetto a quella considerata dall’amministrazione, nonché, in relazione ai provvedimenti sanzionatori gravati, delle caratteristiche della forometria e della circostanza che la localizzazione della porta di accesso al pianerottolo condominiale è stata correttamente rappresentata dall’interessato nella documentazione presentata anche nel procedimento conclusosi con il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, non constando l’esclusione dallo stesso ”.
Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori atti e documenti ed in esito alla camera di consiglio celebrata in data 14 dicembre 2020, con ordinanza n. 7635 del 15 dicembre 2020, stante anche la perdurante inottemperanza da parte dell’amministrazione della precedente ordinanza emessa da questa Sezione, la domanda cautelare è stata accolta, con condanna dell’ente alle spese della fase del giudizio.
Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 marzo 2021, ha costituito oggetto di impugnazione la nota prot. n. 65949 del 9.7.2020 del Municipio III di Roma Capitale, depositata nel presente giudizio dalla difesa dell’ente in data 11 dicembre 2020, precisando la stessa difesa di parte ricorrente che detta impugnazione è stata effettuata per mero tuziorismo, con riproposizione di censure già articolate.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 marzo 2021, invece, ha costituito oggetto di impugnazione la determinazione dirigenziale rep. n. QI/216/2021 del 10.2.2021 e prot. n. QI/24540/2021 del 10.2.2021, con la quale l’amministrazione ha nuovamente rigettato la domanda di permesso di costruire.
Oltre a censurare la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, nella formulazione attualmente vigente e conseguente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 76 del 2020, la difesa del ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, articolando censure in relazione a tutti i profili posti dall’amministrazione a fondamento della determinazione reiettiva, con domanda, altresì, ex art. 34 c.p.a., di nomina immediata di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’amministrazione non provveda al rilascio del titolo edilizio entro il termine di trenta giorni dalla definizione del presente giudizio.
Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori memorie e documenti, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.
All’udienza pubblica del 19 maggio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale hanno costituito oggetto di impugnazione, come esposto nella narrativa in fatto, sia il provvedimento di rigetto della domanda di permesso di costruire presentata per la realizzazione di una serra bioclimatica, sia precedenti determinazioni dell’amministrazione sanzionatore di asseriti abusi edilizi, merita parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di seguito esposti.
2. Preliminarmente il Collegio rileva che le determinazioni dirigenziali del 2017, di irrogazione delle sanzioni demolitoria e pecuniaria per abusi riscontrati nell’unità immobiliare in proprietà del ricorrente, non hanno costituito oggetto di rituale notificazione, in quanto, come emerge dalla documentazione in atti, le notificazioni sono state eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
2.1. Come correttamente rilevato ed adeguatamente documentato dalla difesa del ricorrente, il Sig. F M, Maggiore dei Carabinieri, pure prestando servizio in Roma, ove è localizzata l’unità immobiliare in sua proprietà che viene in rilievo nella presente controversia, è assegnatario di alloggio di servizio, nel quale dimora, con conseguente operatività delle previsioni dell’art. 146 c.p.c..
2.2. Si osserva, infatti, che l’art. 146 c.p.c. tende a privilegiare la notifica nei confronti del militare in servizio a mezzo del Comandante del Corpo, in modo da assicurare la piena conoscenza dell’atto recapitato nell’ottica dell'esercizio dei fondamentali diritti alla difesa da parte del destinatario, il quale potrebbe risultare oltremodo pregiudicato dalla cosiddetta notifica legale, come quella attuata attraverso la sequenza procedimentale contemplata dall'art. 140 c.p.c., non avendo materialmente la possibilità, in funzione della particolare tipologia del servizio svolto, di prendere tempestivamente cognizione del contenuto dell'atto notificato (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. IV, 27/11/2008, n. 5870).
2.3. Al riguardo, peraltro, è appena il caso di soggiungere che, venendo in rilievo atti sanzionatori, deve concludersi per la loro natura recettizia, ciò con la precisazione che i vizi di notificazione degli atti medesimi non dispiegano, di per sé, alcuna efficacia invalidante delle determinazioni adottate dall’ente, incidendo, invece, sui termini di proposizione dell’impugnativa, per la quale non può prescindersi dalla loro effettiva e completa conoscenza da parte del destinatario.
3. Con la sopra esposta precisazione, deve rilevarsi che, con riferimento ai provvedimenti sanzionatori edilizi impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, alcun rilievo può essere riconnesso alla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, tenuto conto della natura vincolata di detti atti, con la conseguenza che assume assorbente centralità la verifica in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la relativa adozione, alla luce delle censure dedotte e, dunque, in doverosa osservanza del principio della domanda.
4. Il provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria ha avuto ad oggetto le opere descritte nei seguenti termini: “ copertura in (plexiglass) in sostituzione di un telo plastificato su una porzione di terrazzo condominiale;modifica del prospetto esterno in un altro terrazzo di pertinenza dell'immobile, previa tamponatura di una finestra di accesso al terrazzo, realizzazione di una nuova finestra delle dimensioni di mt 0,70 x 0,90 ”.
Invece, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 6 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e, dunque, per omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, pone a proprio fondamento la realizzazione di un “ pergolato in legno con telo plastico impermeabile a copertura di una lavatrice ” e la localizzazione della porta di accesso al pianerottolo.
4.1. Il Collegio non può che rilevare, con riferimento tanto all’ordinanza di demolizione quanto al provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, che non solo l’amministrazione comunale ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria con il quale sono stati legittimati sia una superficie residenziale utile di 37,00 mq sia una superficie non residenziale di 20,20 mq., ma il ricorrente ha presentato, a partire dal 2010, tre CILA aventi ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria riferiti anche alle forometrie, come da relativi elaborati prodotti in atti, nei quali la porta di accesso al pianerottolo condominiale è stata correttamente rappresentata, figurando anche nel procedimento conclusosi con il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
4.2. Con specifico riferimento, inoltre, alla trasformazione della finestra del bagno in porta finestra, che pure l’amministrazione indica tra gli abusi che sarebbero stati sanzionati con il sopra indicato provvedimento e che risulta essere adeguatamente documentata in esito agli accertamenti eseguiti in loco dalla Polizia municipale nel 2014, deve convenirsi con la difesa del ricorrente quanto all’esclusione dell’applicazione del regime del permesso di costruire, e ciò non solo per la natura della difformità ma soprattutto in quanto l’intervento avrebbe dovuto essere eseguito a seguito di presentazione di una s.c.i.a., con conseguente suscettibilità di irrogazione, in via esclusiva, della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina di riferimento.
4.3. Quanto, infine, alla sostituzione della copertura di una porzione del terrazzo il Collegio non può che rilevare che il ricorrente non ha articolato alcuna pertinente deduzione diretta a contestare la determinazione demolitoria adottata dall’ente, sicché, in parte qua, il provvedimento gravato resta insuperato.
4.4. Da quanto esposto discende, dunque, che le censure proposte avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria impugnata meritano accoglimento con riferimento alla contestata abusività delle forometrie, restando ferma, invece, in quanto non oggetto di pertinenti censure, l’irrogazione della sanzione in argomento in relazione alla sostituzione della copertura di una porzione del terrazzo.
5. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, che pone a proprio fondamento non già la trasformazione della finestra in porta finestra bensì la modifica della localizzazione della porta di accesso – legittimata, come sopra esposto, dai precedenti titoli edilizi –, nonché il pergolato, che la stessa amministrazione ha ascritto tra gli interventi realizzabili dietro presentazione di una CILA, non risulta inciso dalle deduzioni di parte ricorrente. Ciò in quanto la sanzione prevista dall’art. 6 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 non è determinata in rapporto alla natura ed alla consistenza delle opere accertate bensì in misura fissa;detta disposizione stabilisce, infatti, che: “ La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro”. Si evidenzia, inoltre, che la riduzione nella misura dei due terzi è stabilita dalla norma in esame solo ove “la comunicazione” venga “effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione ”, circostanze, queste che non emergono nella fattispecie.
6. Le censure articolate avverso il provvedimento di rigetto della domanda di permesso di costruire meritano, invece, integrale accoglimento.
6.1. Si è già chiarito nei capi che precedono, pur con le difficoltà di ricostruzione della vicenda dovute all’operato, scarsamente lineare dell’ente, che l’amministrazione non solo non ha considerato il titolo edilizio rilasciato e le CILA presentate dal ricorrente ma neppure ha ritualmente notificato i provvedimenti sanzionatori, della cui esistenza il ricorrente ha avuto conoscenza solo con il provvedimento di rigetto della domanda diretta ad ottenere il titolo edilizio.
6.2. Gli abusi, invero, sono risultati in parte insussistenti e per la restante parte comunque di consistenza esigua e tale da non pregiudicare il rilascio del titolo edilizio richiesto per la realizzazione della serra solare bioclimatica.
6.3. Né va sottaciuta la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, giacché la comunicazione del preavviso di rigetto non reca alcun riferimento agli asseriti abusi.
7. Del pari deve rilevarsi che, come fondatamente dedotto dalla difesa del ricorrente, le carenze documentali non costituiscono legittimo fondamento del rigetto dell’istanza avente ad oggetto la richiesta del permesso di costruire, sussistendo l’obbligo dell’amministrazione, in applicazione delle previsioni recate dalla l. n. 241 del 1990 ed in conformità ai canoni di correttezza e leale collaborazione, di richiedere le integrazioni necessarie.
8. Quanto, poi, alla consistenza dimensionale della serra, viene in rilievo un’opera avente la consistenza di 7,04 mq, a fronte di una superficie lorda dell’unità in proprietà di mq. 46.54 e di una superficie netta di 37 mq, come indicato nell’atto di condono.
8.1 Da ciò consegue che, in applicazione d.lgs. 192/2005, di “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” ed in conformità alle previsioni della l.r. n. 6/2008, recante “Disposizioni regionale in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”, l’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire non supera i prescritti limiti dimensionali.
8.2. Si evidenzia, infatti, che l’art. 12, comma 1 della sopra indicata legge regionale, stabilisce: “ Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo: c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell'unità abitativa realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni ”.
8.3. E’ del tutto evidente, dunque, che la serra progettata è contenuta entro il suddetto limite dimensionale.
9. Del pari va rilevato che neppure corrisponde a realtà l’assunto dal quale muove l’ente, al fine di sostenere la sussistenza di un contrasto con l’art. 40 lett. e) ed f) del R.E., della esistenza di una sola finestra nel locale soggiorno, avendo il ricorrente congruamente documentato la dotazione di ben tre finestre, dovendosi anche sottolineare la lacunosità della motivazione dell’atto gravato in relazione al profilo in esame.
10. Con riferimento, inoltre, all’assenza del nulla osta del condominio alla realizzazione dell’opera che viene in rilievo, deve escludersi la subordinazione del rilascio del titolo edilizio alla produzione di una autorizzazione condominiale.
10.1. Il Collegio osserva, sul piano generale, che tra gli elementi qualificanti della riforma introdotta con la l. 11 dicembre 2012, n. 220 vi è anche il rafforzamento del diritto individuale all’uso delle cose comuni, fermi i limiti di cui all’art. 1102 c.c.
10.2. Come chiarito, inoltre, dalla giurisprudenza anche del Giudice d’Appello, la legittimazione a chiedere il titolo edilizio spetta a chiunque abbia, in virtù di un diritto reale o di un’obbligazione, la facoltà di eseguire il progetto assentito e, in particolare, al singolo condomino per un’opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio ma strettamente pertinenziale alla sua unità immobiliare, in virtù del combinato disposto degli art. 1102 (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), senza che gli altri condomini, in assenza del danno provocato, possano legittimamente opporvisi (ex multis, Cons. St., n. 699 del 1997;id. 2546 del 2010).
10.3 E, del resto, la stessa giurisprudenza ha anche sottolineato che il potere di verifica del titolo non significa che l'amministrazione abbia l’obbligo di complessi e laboriosi accertamenti, diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile considerato e, anzi, il principio generale del divieto di aggravamento del procedimento consente all'amministrazione di valorizzare gli elementi documentali forniti dall'interessato (Cons. St., 15-11-2017, n. 5270), dovendosi considerare, altresì, che il titolo edilizio è rilasciato sempre salvo diritti di terzi (Cons. St. sez. IV, 23 maggio 2016 n. 6312;cfr. anche Cons. Stato, IV, 12 marzo 2007 n. 1206).
10.4 Nella fattispecie, peraltro, assume rilievo la specifica previsione dell’art. 1122 bis c.c. che espressamente dispone: “ È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato ”.
10.5 La legittimazione del ricorrente a presentare la domanda di permesso di costruire in relazione alla serra in questione, dunque, trova fondamento direttamente nella legge, dovendosi escludere la necessità di un atto di assenso da parte del condominio ai fini del rilascio del titolo.
10.6 E, invero, come pure emerge dalla disposizione sopra richiamata, nell’ipotesi in cui si redano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato è tenuto a darne comunicazione all’amministratore, dovendosi rimarcare che non solo tale comunicazione può seguire il rilascio del titolo edilizio essendo necessario solo che preceda l’attuazione dell’intervento, ma è addirittura precluso un potere di veto da parte dell’assemblea che può solo, e sempre con le previste maggioranze, prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione, imporre cautele ovvero subordinare l’esecuzione alla prestazione da parte dell’interessato di idonee garanzie (cfr., ex multis , Tribunale Milano, Sez. XIII, 02/03/2021).
10.7 Deve rilevarsi, altresì, la singolarità dell’operato dell’amministrazione, che a fronte dell’inequivoca previsione del codice civile sopra richiamata ha addotto la necessità di un atto di assenso del condominio nonostante l’incontestato uso esclusivo da parte del ricorrente del lastrico solare in proprietà condominiale.
10.8 Tale posizione dell’ente si ritiene vieppiù ingiustificata alla luce delle risultanze del complesso della documentazione in atti. Si evidenzia, infatti, che proprio dal nuovo provvedimento di rigetto della domanda di permesso di costruire, impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti, emerge (pag. 6) che l’Ufficio di Scopo Condono Edilizio nella nota del 14 ottobre 2020 ha attestato, tra l’altro, che “ per il titolo edilizio in sanatoria rilasciato al Sig. F M, attuale proprietario, si è tenuto conto non solo della superficie dell’ampliamento ma anche della superficie della preesistente soffitta, oggetto di cambio di destinazione d’uso, nonché di superfici scoperte (terrazzi) divenute pertinenza esclusiva della nuova unità immobiliare ad uso abitativo ”.
11. Il ricorso introduttivo del presente giudizio merita, pertanto, accoglimento nei limiti e nei termini rilevati ai precedenti capi della presente decisione. Al riguardo, infatti, il Collegio ritiene di precisare che l’adozione del nuovo provvedimento reiettivo della domanda di permesso di costruire – impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti – non determina la parziale improcedibilità dell’atto introduttivo del presente giudizio, essendo il riesame stato eseguito – sia pure con tempistiche eccessivamente dilatate tanto in rapporto al termine di conclusione dei procedimenti quanto in applicazione dei generali canoni di correttezza e lealtà comportamentale – in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 4264 dell’11 giugno 2020 e non spontaneamente.
12. Il Collegio può, dunque, procedere all’esame del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, rispettivamente proposti avverso i provvedimenti sanzionatori già gravati con il ricorso introduttivo – avverso i quali parte ricorrente ha ritenuto di articolare ulteriori deduzioni in conseguenza della produzione integrale degli stessi nel presente giudizio da parte dell’amministrazione in data 8 gennaio 2020 – ed avverso la nota prot. n. 65949 del 9.7.2020 del Municipio III di Roma Capitale, depositata agli atti del giudizio in data 11.12.2020 comprensiva degli allegati.
12.1 Il Collegio rileva, in relazione ad entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, l’irricevibilità per tardività – questione della quale le parti sono state rese edotte in udienza in conformità alle previsioni dell’art. 73, comma 3 c.p.a. – stante la piena conoscenza acquisita degli atti gravati a seguito della produzione da parte della difesa dell’ente nel presente giudizio nelle date lealmente indicate dallo stesso ricorrente.
12.2 Come chiarito, infatti, anche dal Giudice d’Appello, la produzione in giudizio integrale degli atti integra la conoscenza piena che determina la decorrenza del termine per la proposizione dei motivi aggiunti, assicurandosi, in tal modo, il contemperamento del diritto all’effettività e pienezza della tutela giurisdizionale con l’interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche conformate dall’esercizio del potere amministrativo, cui mira la previsione del termine decadenziale di impugnazione degli atti dell’amministrazione (cfr., ex multis , Cons. St., sez. V, n. 1062 del 2020).
12.3 A fronte della produzione in giudizio dei provvedimenti sanzionatori da parte dell’amministrazione in data 8 gennaio 2020, la difesa del ricorrente ha effettuato la notificazione del primo ricorso per motivi aggiunti solo in data 4 maggio 2020, mentre, relativamente alla nota prodotta dall’ente in data 11 dicembre 2020, il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato notificato solo in data 8 febbraio 2021, in entrambe in casi oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.
13. Residua l’esame dell’ultimo ricorso per motivi aggiunti (il terzo), con il quale il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento reiettivo della domanda di sanatoria.
13.1 Il ricorso merita accoglimento.
14. Il Collegio non può che stigmatizzare l’operato dell’ente che, nonostante i puntuali rilievi rappresentati nelle ordinanze di questa Sezione emesse nella fase cautelare del presente giudizio, non ha ritenuto di considerare con adeguato livello di approfondimento i profili di criticità già riscontrati nel precedente provvedimento reiettivo della domanda del ricorrente di permesso di costruire, limitandosi ad una lunga esposizione fattuale ed alla pressoché integrale conferma delle valutazioni già espresse.
14.1 Ciò assume particolare rilevanza alla luce dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, conseguente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 76 del 2020, stanti le preclusioni che ne conseguono.
15. In relazione alla sostenuta necessità di un atto di assenso alla realizzazione dell’intervento da parte del condominio si rinvia alle considerazioni articolate al capo 10 (e relative articolazioni) della presente decisione.
15.1 Del pari, con riguardo alle dedotte carenze documentali si rinvia al capo 7, mentre con riferimento alla asserita sussistenza di abusi edilizi si rinvia a quanto articolatamente esposto in relazione al ricorso introduttivo del presente giudizio.
15.2 Sul punto, inoltre, il Collegio ribadisce che il titolo edilizio in sanatoria rilasciato in accoglimento della domanda di condono ha avuto ad oggetto 37,00 mq di superficie residenziale utile e 20,20 mq di superficie non residenziale e, inoltre, come espressamente attestato dalla stessa amministrazione a pag. 6 del provvedimento impugnato, nel corso del procedimento concernente la sanatoria straordinaria sono stati forniti dall’interessato tutti gli elementi richiesti dall’ente, inclusa la planimetria aggiornata dell’immobile per come risultante dalla CILA del 1.2.2011 e riprodotta unitamente alla nota dell’Arch. Mirtella del 22.2.2012 indirizzata all’UCE di Roma.
15.3 Si osserva, altresì, che l’amministrazione, lungi dall’ignorare le CILA presentate dal ricorrente, avrebbe dovuto operare una puntuale verifica delle opere legittimate da tali titoli, dovendosi sottolineare che il permesso di costruire in sanatoria costituisce anch’esso titolo valido ed efficace e che nessuna valenza assumono le risultanze catastali non aggiornate quanto alla verifica di legittimazione delle opere, tanto più tenuto conto della già rilevata disponibilità, sin dal 2011, da parte dell’amministrazione della planimetria aggiornata.
15.4 Nel rinviare ai pertinenti capi della presente decisione in relazione alla localizzazione della porta di ingresso ed alla trasformazione di una forometria, il Collegio rileva che la “ realizzazione di un terrazzo condominiale di un pergolato in legno con copertura in plexiglass ” non ha mai costituito oggetto di alcun provvedimento demolitorio, risultando, invece, irrogata la sola sanzione pecuniaria con riferimento ad un “ pergolato in legno con telo plastico impermeabile a copertura di una lavatrice ”, disposta ex art. 6 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e, dunque, sul presupposto della sottoposizione al regime della CILA.
15.5 A fronte della inequivoca formulazione dell’art. 9, comma 1 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 76 del 2020, con la l. n. 120 del 2020, pure espressamente richiamato dall’amministrazione comunale nel provvedimento impugnato, deve escludersi, altresì, che abusi non riferiti all’immobile nel suo complesso bensì a singole opere possano determinare un affetto preclusivo al rilascio del titolo edilizio.
15.6 La sopra indicata disposizione stabilisce, infatti: « Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia ».
15.7 Alla luce della inequivoca formulazione della previsione e delle finalità sottese all’intervento attuato dal legislatore con il d.l. n. 76 del 2020 e con la relativa legge di conversione, non merita condivisione l’opzione interpretativa dell’amministrazione, insita nell’adozione dell’atto gravato, secondo la quale qualsivoglia abuso, anche minore ed ipotesi sanzionabile attraverso l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, sia idoneo a fondare il rigetto della domanda di permesso di costruire.
15.8. Non è dato comprendere, poi, su quali basi l’amministrazione perseveri nell’asserire che il locale soggiorno sia dotato di un’unica finestra essendo documentata in atti la presenza di tre forometrie, con conseguente incidenza in ordine agli asseriti, ma indimostrati e del tutto immotivati, contrasti con l’art. 40, lett. e) ed f) del regolamento edilizio di Roma Capitale.
16. Del pari, non può che ribadirsi che nella fattispecie consta, per le ragioni già rilevate e rimaste insuperate, che la serra progettata non superi i limiti dimensionali prescritti.
17. Anche con riferimento al parere igienico sanitario, il Collegio rileva che le modifiche introdotte agli artt. 5 e 20 del d.P.R. 380 del 2001 hanno escluso la necessità dell’allegazione alla domanda di permesso di costruire del parere igienico sanitario, essendo sufficiente l’asseverazione del tecnico incaricato, sicché, ferme le verifiche che gli enti competenti sono legittimati ad espletare, deve escludersi una portata preclusiva al rilascio del titolo correlata alla omessa allegazione di detto parere.
18. Il terzo ricorso per motivi aggiunti merita, dunque, accoglimento e per l’effetto il provvedimento impugnato va annullato.
19. Tenuto conto dell’attività già espletata dall’ente e delle tutele assicurate dall’ordinamento al ricorrente, il Collegio non valuta di provvedere in via immediata alla nomina del commissario ad acta ex art. 34 c.p.a., fermo restando l’obbligo per l’amministrazione di osservanza dei vincoli giudiziali scaturenti dalla presente pronuncia, nonché di quelli legali, inclusa la doverosa applicazione delle previsioni dell’art. 10 bis nella formulazione vigente dalla data di entrata in vigore del d. l. 74 del 2020.
19.1 Tale disposizione, infatti, nel sancire, ai fini del procedimento su istanze di parte, il divieto di addurre per la prima volta, nel riesame conseguente all’annullamento del diniego, “ motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato ”, sottende ad esigenze di speditezza che incidono – ampliandoli - sugli ordinari effetti preclusivi del giudicato amministrativo di annullamento.
20. L’esito complessivo del giudizio giustifica, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.