TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-15, n. 202101888

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-15, n. 202101888
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101888
Data del deposito : 15 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2021

N. 01888/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00367/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2017, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R N, con domicilio eletto presso Vito Lopedote, in Bari, via Calefati, 306;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Corporazione piloti Porto di Bari, Molfetta e Monopoli, in persona del Capo pilota pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. -OMISSIS-, emesso in data 19.1.2017 dal Comandante della Capitaneria di Porto di Bari ed in pari data notificato brevi manu , con il quale all'odierno ricorrente viene comminata la pena disciplinare dell'inibizione dall'esercizio della professione di pilota per giorni 03 ( tre ) “perché, pur risultando in servizio il giorno 12.09.2016 in qualità di pilota di guardia, si allontanava dall'ambito portuale senza autorizzazione”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 9 novembre 2021 il dott. A G A;

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art.13- quater disp. att. c.p.a.

Sono collegati l'avv. R N e l'avv. dello Stato Walter Campanile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 14-16.3.2017 e depositato in Segreteria in data 8.4.2017, -OMISSIS- -OMISSIS-adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Esponeva in fatto che, in data 27.9.2016, con foglio prot.n. -OMISSIS-, emesso dalla sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Bari, gli veniva contestato un allontanamento non autorizzato dall'area portuale in violazione delle disposizioni impartite dalla stessa Autorità marittima con foglio n. -OMISSIS- in data 18.3.2015.

Di conseguenza, tale evenienza in fatto comportava a carico del ricorrente l’addebito di una sanzione disciplinare di cui all'art. 1251, comma 9, del codice della navigazione.

Nel medesimo provvedimento veniva inoltre puntualizzato che l’incolpato era invitato a presentare, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione (avvenuta il 30.9.2016), le proprie discolpe e a prendere visione degli atti del procedimento disciplinare in questione.

In data 4.10.2016, -OMISSIS- -OMISSIS-presentava alla Capitaneria di Porto di Bari una richiesta di accesso agli atti attinenti alla suddetta contestazione ed otteneva copia della relazione di servizio redatta dal personale addetto ai servizi di sicurezza presso il varco Dogana del Porto di Bari in data 12.9.2016.

Dalla lettura della menzionata relazione di servizio, il ricorrente veniva altresì reso edotto circa l’esistenza di registrazioni video relative alla giornata dell’allontanamento.

Pertanto, in data 5.10.2016, -OMISSIS- -OMISSIS-presentava una nuova richiesta di accesso volta a visualizzare ed estrarre copia di tali registrazioni acquisite per il tramite delle telecamere di sicurezza installate presso il citato varco.

Con foglio prot. -OMISSIS-in data 10.10.2016, la sezione tecnica della Capitaneria di Porto trasmetteva le registrazioni all'Ufficio contenzioso.

In data 12.10.2016, la sezione tecnica invitava -OMISSIS- -OMISSIS-a rivolgersi al predetto Ufficio per ottenere le registrazioni richieste.

Con nota del 13.10.2016, il ricorrente presentava i propri scritti difensivi dichiarando che il 12.9.2016 era stato costretto ad uscire dal porto, munito di cellulare e radio VHF, per un'urgenza -OMISSIS- e presentava l’attestazione di un certificato medico a firma del Dott. -OMISSIS-, con studio in Bari, alla -OMISSIS-.

In data 19.1.2017, il Comandante della Capitaneria di Porto di Bari, con decreto n. -OMISSIS-, comminava all’odierno ricorrente la pena disciplinare dell'inibizione dall'esercizio della professione di pilota per giorni 03 (tre).

In conseguenza di ciò, -OMISSIS- -OMISSIS-introduceva l’odierno ricorso, essenzialmente dolendosi di talune problematiche di carattere formale relative alla regolarità del procedimento amministrativo in concreto seguito.

In particolare, evidenziava “eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche di incompletezza e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, motivazione insufficiente, illogicità manifesta”.

In data 12.4.2017, si costituivano in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Bari, instando per la declaratoria di infondatezza del ricorso introduttivo e per la reiezione del medesimo, con condanna alle spese di lite.

All’udienza in camera di consiglio in data 20.4.2017, la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato veniva respinta.

All’udienza telematica del 9.11.2021, sentiti i difensori delle parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.

Il ricorrente ha essenzialmente formulato censure di carattere formale, relative alla violazione di norme sul procedimento amministrativo in concreto posto in essere.

Nello specifico riteneva, in tesi, sussistente un difetto di istruttoria, in quanto aveva indirizzato le proprie discolpe all’Autorità incaricata del procedimento, allegando un certificato medico attestante l’esigenza di allontanamento per un’urgenza -OMISSIS-, essendosi altresì reso disponibile ad essere ascoltato sui fatti oggetto di contestazione.

L'Amministrazione marittima, invece, aveva ritenuto non necessaria l'audizione del ricorrente.

L’interessato evidenziava, inoltre, che il comportamento assunto in ritenuta violazione delle disposizioni impartite con foglio n. -OMISSIS- in data 18.03.2015 dalla Capitaneria di Porto di Bari costituiva un'infrazione disciplinare sussumibile sotto la fattispecie prevista dall'art. 1251, n. 9), del codice della navigazione, ossia come “cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri”. Tuttavia, nel caso preso in esame, occorreva considerare la condotta in esame come inquadrabile nel novero dell’allontanamento giustificato da cause di urgenza, non configurandola, pertanto, come abbandono della propria postazione di lavoro.

In definitiva, evidenziava come non si potesse punire disciplinarmente un pilota che, spinto da una necessitá impellente, si fosse allontanato dalla sede della Corporazione comunque munito di cellulare e radio VHF.

Puntualizzava infine che si vedeva irrogare una sanzione disciplinare sproporzionata a fronte della reperibilità di cui il medesimo si era comunque fatto carico, quando dalle 19.00 alle 07.00 del giorno seguente il servizio di rimorchio sarebbe rimasto sospeso, non garantendo che, nel caso di situazioni emergenziali, il personale avrebbe potuto essere messo nelle condizioni di raggiungere il porto in pochi minuti (così come viceversa il medesimo avrebbe potuto fare grazie al cellulare e alla radio VHF).

I motivi di doglianza sono infondati.

Il ricorrente, nelle sue deduzioni, ammette pacificamente di essersi allontanato dalla Capitaneria del Porto di Bari ove lavora come pilota di guardia, senza autorizzazione e durante il proprio turno di servizio.

A prescindere dalle giustificazioni fornite, l’allontanamento dal posto di lavoro risulta essersi verificato con modalità tese ad eludere i controlli previsti per l’uscita e il rientro dal luogo di lavoro.

In particolare, nelle relazioni di servizio degli addetti al servizio di vigilanza del 12 settembre 2016, emerge che, all’atto dell’uscita, il conducente dello -OMISSIS- targato -OMISSIS-, poi identificato nell’odierno ricorrente, “arrivava all’ingresso dogana e intimava di passare il varco senza il pass, attendeva che arrivasse un altro mezzo per passare, anche con il nostro divieto di oltrepassare”;
e al rientro in porto lo stesso motoveicolo “affiancandosi a un’autovettura pretendeva di accedere senza convalidare l’autorizzazione del mezzo e mentre gli venivano spiegate le procedure ..., approfittando del transito di un mezzo regolarmente autorizzato, si introduceva non rispettando le procedure”.

A prescindere da quanto sopra, sul fronte delle obbligazioni di servizio violate, il “Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nei porti di Bari, Molfetta e Monopoli”, approvato con decreto del 26 maggio 2010 del Direttore generale per i porti dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede all’articolo 18 che durante i turni di servizio, “Il Capo Pilota ed i piloti non possono allontanarsi dalla sede senza l’autorizzazione dell’Autorità Marittima”.

Nel caso in esame, al contrario, l’allontanamento del ricorrente dal Porto di Bari avvenne in data 12 settembre 2016 senza alcuna autorizzazione dell’Autorità marittima.

Quanto poi alle doglianze di stampo formalistico attinenti all’ipotizzato difetto di istruttoria del procedimento in concreto seguito, è opportuno specificare che già nelle sue stesse discolpe il ricorrente aveva manifestato la sua disponibilità ad essere ascoltato, se la Capitaneria lo avesse ritenuto opportuno.

Dunque, già da parte dell’interessato si rimetteva all’Autorità Marittima la valutazione di opportunità inerente la sua stessa audizione.

Di conseguenza, non avendo rilevato la preventiva necessità di approfondimento delle motivazioni addotte dal ricorrente, l’Autorità Marittima ha irrogato la sanzione in assenza di violazione delle norme sul procedimento amministrativo, non sussistendo conseguentemente il dedotto vizio di difetto di istruttoria.

Peraltro, sul piano dell’analisi giurisprudenziale dell’aspetto specificamente qui preso in esame, “la mancata audizione nel procedimento volto all’adozione di una sanzione amministrativa non è causa di nullità del provvedimento sanzionatorio” (cfr. Cass. S.S.U.U. sentenza 28 gennaio 2010, n. 1786).

Sempre sul piano delle censure svolte in atti, il ricorrente lamenta altresì l’improprio e illogico richiamo a quanto disposto dalla Capitaneria con foglio n. -OMISSIS- del 18 marzo 2015 e l’esistenza di una fondata giustificazione alla base del proprio allontanamento dalla postazione di lavoro, che avrebbe dovuto condurre la Capitaneria stessa a ritenere giustificato l’allontanamento, comunque non qualificabile come “abbandono” della postazione di servizio.

Anche tale doglianza è priva di pregio.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che nella nota n. -OMISSIS- si legge “La presente, indirizzata per conoscenza alla locale Corporazione, vale quale specifica disposizione nei confronti di tutti i Piloti quando chiamati a svolgere servizio di guardia in porto, significando che, in caso di violazione alla presente, questa Capitaneria di Porto applicherà le conseguenti pene disciplinari di cui all’art. 1254 cod. nav.”.

Tale richiamo risulta operato dall’Amministrazione per ribadire che il ricorrente era stato reso sicuramente edotto della necessità di rispettare la suesposta disposizione, che nel caso di specie è risultata direttamente e consapevolmente violata.

Sulla base della disciplina richiamata, è opportuno specificare peraltro che, anche nel caso di idonea giustificazione e situazione di necessità e urgenza, il ricorrente avrebbe dovuto comunque chiedere l’autorizzazione ad allontanarsi prima di lasciare la propria postazione di lavoro.

In ultimo, appare del tutto priva di fondamento e non attinente all’oggetto dell’odierno ricorso, la censura relativa alla sospensione, dalle 19.00 alle 07.00 del giorno seguente, del servizio di rimorchio.

Invero, per quanto possa essersi trattato di un breve periodo di allontanamento, il ricorrente era titolare di una ben precisa posizione di garanzia che, con il suo comportamento, ha manifestamente esposto ad un più elevato livello di rischio e ciò a prescindere da quale sia l’assetto complessivo della gestione delle operazioni portuali che con tale ultimo rilievo il ricorrente sembra astrattamente criticare, tale rilievo non intaccando in alcuna parte le sue personali responsabilità rispetto ai compiti che era tenuto a disimpegnare e rispetto ai quali si è, seppure per breve tempo, consapevolmente sottratto.

Da ultimo, tenuto conto della natura della controversia, della gravità complessiva dell’addebito disciplinare oggetto di controversia e della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

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