TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-12-23, n. 202201805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-12-23, n. 202201805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201805
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 01805/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00493/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 493 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato V R in Bari, via Piccinni, n. 210;



contro

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per

- l'accertamento del diritto della sig.ra -OMISSIS-, affetta da grave disabilità sensoriale, ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto, patrimoniale e non, cagionato dalla nota della Provincia di Foggia, prot. n. -OMISSIS- del 24 luglio 2014, con la quale l'Amministrazione provinciale ha negato alla ricorrente lo stanziamento del dovuto sostegno economico finalizzato alla fruizione del diritto della ricorrente all'istruzione ed all'integrazione scolastica;

- nonché, per la conseguente condanna della Provincia di Foggia al rimborso di tutte le somme inopinatamente versate dalla ricorrente, maggiorate a titolo di rivalutazione ed interessi legali, per far fronte al proprio irrinunciabile diritto allo studio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - La ricorrente espone, in particolare:

- che è affetta da grave disabilità sensoriale (non vedente);

- che veniva ammessa alla frequenza della Scuola Vittorio Emanuele II di Firenze per il conseguimento del diploma di centralinista, anno 2011/2012;

- che, al fine di assicurare il suo diritto allo studio ed all’integrazione scolastica, la Provincia di Foggia comunicava, per l’anno scolastico 2011/2012, lo stanziamento della somma di euro 12.000,00, in favore del Convitto V. Emanuele II di Firenze, presso cui la ricorrente veniva ospitata al fine di poter conseguire il relativo diploma;

- che, tuttavia, il Responsabile della struttura V. Emanuele II, con nota prot. n.-OMISSIS- del 21 novembre 2011, comunicava alla famiglia -OMISSIS- che la predetta somma stanziata, pari ad euro 12.000,00, non era sufficiente a coprire tutte le spese per l’intero anno scolastico, ammontanti a euro 15.300,00; per tale ragione, veniva richiesto alla famiglia -OMISSIS- il pagamento della differenza, pari a euro 3.300 00;

- che la predetta Struttura fiorentina, con nota prot. n.-OMISSIS-, richiedeva alla Provincia di Foggia - Settore Servizi Sociali di “… autorizzare anche per l’anno scolastico 2011/2012 la riammissione in Convitto del non vedente in questione, nonché ad assumere l’impegno di pagamento della relativa retta di mantenimento ”, pari a euro 15.300,00; la nota veniva inviata per conoscenza anche alla famiglia -OMISSIS-.

- che, in seguito a tale nota, la sig.ra -OMISSIS-, con missiva del 21 giugno 2012, informava la Provincia di Foggia della necessità del sostegno extrascolastico, indispensabile per consentire alla stessa la partecipazione all’ultimo anno di studi ed al conseguimento del diploma, evidenziando che “... la Direzione dell’Istituto ha reso noto che, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, non sarà più possibile assicurare la convittualità agli allievi, i quali dovranno provvedere in proprio, all’esterno dell’Istituto. Diversi allievi hanno già avuto dalle rispettive Province assicurazioni che l’assistenza continuerà ad essere erogata in forma diretta, ovvero attraverso le erogazioni del contributo economico alla famiglia ” e chiedendo l’assicurazione dell’assistenza diretta; tale richiesta non veniva riscontrata dall’Amministrazione provinciale;

- che, con ulteriore nota del 23 settembre 2013, la famiglia -OMISSIS- sollecitava la Provincia all’adozione dei “ dovuti provvedimenti per il pagamento dell’onere economico in favore della non vedente -OMISSIS- o in alternativa a prendere idonei contatti con il Presidente Provinciale dell’Associazione Ciechi …, dichiaratosi disponibile ad anticipare le somme dovute ”;

- che, con nota dell’11

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