TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2020-10-09, n. 202006298

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2020-10-09, n. 202006298
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006298
Data del deposito : 9 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2020

N. 02712/2020 REG.RIC.

N. 06298/2020 REG.PROV.CAU.

N. 02712/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2020, proposto da


M M, rappresentata e difesa dagli avvocati F A, P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-dell’atto n. prot. 24022 del 30.01.2020 e notificato i primi di aprile con cui si intima alla ricorrente la revisione della patente ai sensi degli artt. 126 bis e 128 del C.d.S. in conformità al DPCM “io resto a casa” come previsto dal

DPCM

25/03/2020 poi prorogato;

-del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti inoltrata tramite posta elettronica certificata il 5.12.2020 con contestuale istanza di sospensione;

-di tutti gli atti connessi e prodromici

PER L’ACCESSO ED ESTRAZIONE COPIA

- degli atti del procedimento n. prot.246051 del 18.11.2019;

- dei verbali di contestazione n. 00020160113161803368 del 29.11.2016;
n. 00020170113170417872 del 31.03.2017;
n. 00020170113170640747 del 11.05.2017 e delle relative notifiche;

- dei bollettini di pagamento relativi alle infrazioni;

- di tutti gli atti connessi e prodromici.

PER LA DECLARATORIA

dell’illegittima intimazione di sottoporsi all’esame di revisione teorico e pratico entro trenta giorni dalla notificazione dell’atto n. prot. 24022 del 30.01.202

dell’illegittimità dell’obbligo di revisione con violazione e falsa applicazione degli artt. 126 bis e 128 del C.d.S;

dell’illegittimità del diniego formatosi col conseguente obbligo di provvedere con violazione del D.Lgs. 33/2013 e degli artt. 2 bis e 22, comma 2, della L. n. 241/1990 e la conseguente violazione del diritto di difesa della Ricorrente;

NONCHÉ PER L’OBBLIGO

della P.A. di esibire la documentazione richiesta;

archiviare positivamente per la ricorrente il procedimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con ordinanza n.7911 del 9 luglio 2020 questa Sezione ha ritenuto ai fini del decidere di dover reiterare l’ordine istruttorio di cui alla precedente ordinanza n. 5086 del 13 maggio 2020, risultando necessario acquisire dall’Ufficio della Motorizzazione civile di Roma la documentazione indicata nella richiamata ordinanza e, nello specifico, i verbali di contestazione delle infrazioni, corredati degli estremi della notificazione all’interessata, nonché le comunicazioni dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida concernenti la decurtazione del punteggio;

Rilevato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Centro a fronte della predetta ordinanza n. 7911/2020 ha depositato in data 30 luglio 2020 una nota allegando come documentazione la maschera CED del Ministero recante l’indicazione della data delle violazioni poste a nome di parte ricorrente con la relativa decurtazione di punteggio;

Considerato che tale documentazione, al pari di quella depositata a fronte della precedente ordinanza n. 5086/2020, non corrisponde a quanto specificamente indicato nell’ordine istruttorio (oggetto di reitera);

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare in quanto allo stato degli atti difetta la documentazione – richiesta con le richiamate ordinanze istruttorie della Sezione n. 5086/2020 e n. 7911/2020, sul punto non ottemperate dall’Amministrazione – attestante la ricorrenza degli elementi costituenti presupposto del gravato provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6, d.lgs. n. 285/1992;

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