TAR Milano, sez. II, sentenza 2017-10-31, n. 201702085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2017-10-31, n. 201702085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201702085
Data del deposito : 31 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2017

N. 02085/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00547/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 547 del 2017, proposto da:
Navir s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati G M e R P S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Velasca, 5

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, A M A, M L B, E M F, A M P, domiciliato in Milano, Via della Guastalla 6;

per l'annullamento

della nota del dirigente dello sportello unico dell’edilizia del Comune di Milano, emessa in data 14.9.2016, con cui si è provveduto a quantificare in € 139.890,67 il conguaglio oneri di urbanizzazione riferiti al piano di recupero relativo alle aree comprese tra le vie Argelati, Barsanti, Fumagalli e Ripa di Porta Ticinese, nonché del piano particolareggiato concernente le aree comprese tra il Naviglio Grande e la Roggia Boniforti (“ Parco Urbano dei Navigli ”), oltre che per l’accertamento del diritto a non corrispondere tali oneri e per la restituzione delle somme ove eventualmente versate in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITO

Con ricorso ritualmente proposto la società Navir s.r.l. in liquidazione ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota del dirigente dello sportello unico dell’edilizia del Comune di Milano, emessa in data 14.9.2016, con cui si è provveduto a quantificare in € 139.890,67 il conguaglio oneri di urbanizzazione riferiti al piano di recupero relativo alle aree comprese tra le vie Argelati, Barsanti, Fumagalli e Ripa di Porta Ticinese, nonché il piano particolareggiato concernente le aree comprese tra il Naviglio Grande e la Roggia Boniforti (“ Parco Urbano dei Navigli ”), chiedendo, inoltre, l’accertamento del diritto a non corrispondere tali oneri e per la restituzione delle somme ove eventualmente versate in corso di causa.

A fondamento dell’impugnazione la ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 16 del DPR 380/2001 e degli artt. 46 e 47 della legge regionale 12/2005, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, difetto d’istruttoria e di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano (15.3.2017), opponendosi ai motivi di ricorso nella memoria del 24.3.2017.

Con ordinanza n. 608 del 16.5.2017 la Sezione ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ rilevato: - che il Comune di Milano, con nota del 20.3.2017, ha chiesto alla società ricorrente di depositare della documentazione (computi metrici estimativi;
relazione finale del direttore dei lavori) propedeutica al riesame del procedimento di determinazione degli importi da portare a scomputo di quanto dovuto, questi ultimi oggetto di contestazione tra le parti;
- che con comunicazione del 4.5.2017, pure a fronte della trasmissione di alcuni documenti da parte della ricorrente, l’Amministrazione ha ulteriormente sollecitato la produzione della specifica documentazione richiesta in data 20.3.2017, e ciò entro i successivi 45 giorni (non ancora scaduti);
- che in conseguenza dell’esigenza espressa dal Comune e del previsto riesame si ravvisano i presupposti per sospendere l’efficacia dell’impugnato provvedimento
”.

La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza in Camera di Consiglio del 26 settembre 2017, prima della quale, in data 31.8.2017, l’Amministrazione ha revocato in autotutela l’impugnato provvedimento alla luce delle positive risultanze di una verifica congiunta tra le parti in ordine all’attendibilità della documentazione tecnica della società ricorrente.

A tale udienza i difensori delle parti hanno, quindi, convenuto sulla cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, sull’improcedibilità del ricorso, con espresso accordo in merito alla compensazione delle spese processuali;
la causa, previo avviso alle parti in ordine alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, è stata, pertanto, trattenuta per la decisione.

Ciò illustrato, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, a spese integralmente compensate.

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