TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-12-18, n. 202319085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-12-18, n. 202319085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319085
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 19085/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05247/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5247 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comande', P S, E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Ufficio Amministrazioni Speciali, non costituiti in giudizio;

nei confronti

del Ministero della Difesa - Centro Sperimentale di Volo, non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE EX ART. 55

COMMA

10 C.P.A.

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- della nota prot. n. -OMISSIS- emanata dal Ministero della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-^-OMISSIS-, comandato in missione di lunga durata negli -OMISSIS- Rimborso struttura residence” (Doc. 1);

- della successiva nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali, del -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-^-OMISSIS-, comandato in missione negli -OMISSIS- Rimborso struttura residence” (Doc. 2);

- per quanto occorrer possa: (i) dell'Ordine di Viaggio NATO prot. n. -OMISSIS-, ove interpretato nel senso di sottoporre la corresponsione del rimborso delle spese d'albergo con riduzione della diaria alla condizione per cui l'alloggio prescelto dal militare si trovi nella medesima località sede dello svolgimento della missione (Doc. 3);
nonché (ii) della variante all'Ordine di Missione emessa in data 1-OMISSIS- dal Centro Sperimentale di Volo A.M., atto mai comunicato, notificato o trasmesso al ricorrente e purtuttavia qui gravato, conosciuto in quanto di essa si fa menzione nella nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a percepire la corresponsione del rimborso delle spese d'alloggio sostenute durante il periodo di servizio all'estero mediante il meccanismo della riduzione della diaria;

CON CONSEGUENTE CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE

al pagamento dell'intero importo dovuto e non corrisposto a ristoro delle spese di pernottamento sostenute in costanza di missione.

PER L'ANNULLAMENTO

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 3\8\2020 :

- della nota prot. n. -OMISSIS- emanata dal Ministero della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-^-OMISSIS-, comandato in missione di lunga durata negli -OMISSIS- Rimborso struttura residence” (Doc. 1, allegato al ricorso introduttivo);

- della successiva nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali, del -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-^-OMISSIS-, comandato in missione negli -OMISSIS- Rimborso struttura residence” (Doc. 2, allegato al ricorso introduttivo);

- per quanto occorrer possa: (i) dell'Ordine di Viaggio NATO prot. n. -OMISSIS-, ove interpretato nel senso di sottoporre la corresponsione del rimborso delle spese d'albergo con riduzione della diaria alla condizione per cui l'alloggio prescelto dal militare si trovi nella medesima località sede dello svolgimento della missione (Doc. 3, allegato al ricorso introduttivo);
nonché (ii) della variante all'Ordine di Missione emessa in data 1-OMISSIS- dal Centro Sperimentale di Volo A.M., atto mai comunicato, notificato o trasmesso al ricorrente e purtuttavia qui gravato, conosciuto in quanto si essa si fa menzione nella nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a percepire la corresponsione del rimborso delle spese d'alloggio sostenute durante il periodo di servizio all'estero mediante il meccanismo della riduzione della diaria;

CON CONSEGUENTE CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE

al pagamento dell'intero importo dovuto e non corrisposto a ristoro delle spese di pernottamento sostenute in costanza di missione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Sig. -OMISSIS-, Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica ha esposto quanto di seguito.

Quale militare in servizio presso il Centro Sperimentale di Volo (di seguito anche “CSV) veniva comandato in missione per servizio isolato “senza interruzione, per una durata complessiva di giorni 265, a decorrere dal -OMISSIS-”, per la partecipazione al cd. “-OMISSIS-”, presso la -OMISSIS- sita in -OMISSIS- (-OMISSIS-) nel deserto del -OMISSIS-.

Il Comando, preso atto delle necessità del Maresciallo di trasferirsi presso la destinazione assegnatagli con il suo intero nucleo familiare, autorizzava, riguardo ai costi d’alloggio, “ le spese per struttura residence per € 18.500,00, con un costo medio giornaliero di € 79,00 dal -OMISSIS- ”, precisando che sarebbe stato garantito per il primo mese il trattamento di missione con diaria intera;
per il restante periodo di missione il rimborso del residence, applicando alla diaria di missione contestuale riduzione di un terzo dell’indennità giornaliera prevista per gli -OMISSIS-
”, ciò in conformità dalle linee guida redatte della Difesa ( circolare BLD-003-2013 dell’Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari) secondo cui, in caso di missioni all’estero di durata superiore ai 6 giorni, è riconosciuto ai militari il diritto al ristoro delle spese di pernottamento in residenze turistico-alberghiere, mediante il meccanismo della cosiddetta “ Riduzione delle Diarie ”, in virtù del quale la diaria giornaliera subisce una contrazione a fronte del fatto che le spese di albergo sono rimborsate e/o anticipate dal Comando di riferimento (cfr. paragrafi 5.2. e 5.3 Circolare BLD-003-2013).

Il M.llo -OMISSIS- - accompagnato dalla moglie e dal figlio- come da ordine impartitogli, si recava negli -OMISSIS-, stabilendosi in un residence ubicato nel comprensorio di -OMISSIS- nella cittadina di -OMISSIS-, -OMISSIS-, , sita a poco più di 40 km dal deserto del -OMISSIS- ove era ubicato il luogo di addestramento.

Tale soluzione risultava vantaggiosa e razionale –oltre che consigliata dallo stesso centro di addestramento- visto che la zona desertica del -OMISSIS- presentava strutture ricettive composte esclusivamente da Motel , senza uso cucina e lontane dai servizi essenziali, e dalle tariffe medie giornaliere non inferiori a

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