TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-02-22, n. 201000588

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-02-22, n. 201000588
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000588
Data del deposito : 22 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00581/2009 REG.RIC.

N. 00588/2010 REG.SEN.

N. 00581/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2009, proposto da:
Edilmare di Ritoli e Montalbò s.n.c. in proprio e nella qualità di mandataria dell’a.t.i. costituita con Eletrikimpianti di Grego Giovanni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati A L D e N M, con domicilio eletto in Bari, via Imbriani, 26;

contro

il Comune di Gioia del Colle, rappresentato e difeso dall’avv. E M, con domicilio eletto in Bari, via Crisanzio 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota protocollo 407 - 3295 del 5 febbraio 2009, con la quale il Dirigente dell’UTC ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara relativa ai Lavori di ristrutturazione dell’immobile comunale denominato “Casino Palmetullo”, da destinare a centro diurno e comunità residenziale “Dopo di Noi";

del verbale della Commissione giudicatrice contente la comminata esclusione;

di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresi il bando di gara, il capitolato prestazionale e il disciplinare di gara;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere D D;

Udito nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 l’avv. Antonio L. Deramo per la società ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Edilmare di Ritoli e Montalbò s.n.c., veniva esclusa dalla procedura di gara relativa ai lavori di ristrutturazione dell’immobile comunale denominato “Casino Palmetullo”, da destinare a centro diurno e comunità residenziale “Dopo di Noi", alla quale aveva partecipato quale mandataria della costituenda a.t.i. con Eletrikimpianti di Grego Giovanni s.r.l..

Nella comunicazione di esclusione si evidenziava che “l’istanza di partecipazione non è munita di copie fotostatiche del documento di riconoscimento degli interessati” e che ciò è in contrasto con il capitolato e il disciplinare di gara che all’art. 12, prevede “pena l’esclusione, l’autenticazione delle sottoscrizioni della domanda e in alternativa, la produzione in copia fotostatica di documento di riconoscimento dei sottoscrittori”.

La suddetta società impugnava la determina di esclusione, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, evidenziando che la copia fotostatica del documento di riconoscimento dei rappresentanti legali delle società era allegato alla dichiarazione di impegno a costituirsi in a.t.i.

Si costituiva in giudizio il Comune di Gioia del Colle che contestava in fatto e diritto le censure dedotte, evidenziando che, con disposizione tassativa del bando di gara, si richiedeva, a pena di esclusione, che alla domanda di partecipazione fosse allegato il documento di riconoscimento.

Con ordinanza n. 260 del 7 maggio 2009, questo collegio accoglieva l’istanza cautelare, ritenendo che la presenza della copia del documento di identità dei rappresentanti legali allegata alla dichiarazione di impegno delle società a costituirsi in a.t.i. poteva considerarsi sufficiente ad accertare l’identità della persona, anche perché tale dichiarazione era inserita nella stessa busta contenente la domanda di partecipazione alla gara.

Con memoria depositata il 21 gennaio 2010, il difensore della ricorrente rappresentava che a seguito dell’ammissione alla gara, l’offerta della società era stata valutata ma l’appalto era stato aggiudicato ad altra partecipante.

In conseguenza dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e chiedeva la condanna dell’amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio.

Ciò stante il collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile.

Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto di ogni aspetto della controversia, il collegio ritiene che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

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