TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2013-05-10, n. 201304697
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N. 04697/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02445/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2445 del 2013, proposto da:
Emanuele Riccardo D'Amanti, rappresentato e difeso dall'Avv. S M del Foro di Catania, fax 0957226062, PEC Salvatore.mazza@pec.ordineavvocaticatanialt nonché dall'Avv. C S del Foro di Ragusa, C.F. SLBCLD57B24M088Z, fax 09321855996, PEC: claudic7Salibba@avvragusa.legalmaiLit ed elettivamente domiciliato in Roma, nella via Tacito n.4r, presso lo studio dell'Avv. S G;
contro
Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto Rettorale 20.12.2012, ignoto al ricorrente, tramite cui quest'ultimo sarebbe stato escluso dalla procedura per l'accesso all'abilitazione all'insegnamento presso istituti di istruzione primaria e secondaria tramite Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A), per la classe di concorso 52/A (materie. letterarie, greco e latino nei licei classici).
ove occorra, della nota 10.12-2012, prot. 27.12.2012, n. 78313, classif.V/2, a firma del Direttore Area dei Servizi agli Studenti di detta Università, ricevuta in data 12.1.2013, con cui il ricorrente è stato portato a conoscenza di siffatta esclusione.
NONCHE' PER LA CONDANNA
al risarcimento, anche in forma specifica, dei pregiudizi arrecati al ricorrente per effetto della avversata attività amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con Bando adottato con D.R. n. 1373/12, l'Università degli studi 'La Sapienza' di Roma ha indetto la selezione per l'accesso ai. corsi di TFA, anno accademico 2011-12, prevedendo per la classe di abilitazione 52/A (materie. letterarie, greco e latino nei licei classici) 50 posti;
Il ricorrente ha superato tutte e tre le prove prescritte collocandosi al decimo posto tra i soli quattordici candidati ammessi;tuttavia, il predetto non ha potuto avere accesso al tirocinio, giacché, in data 12.01.2013, con la nota in epigrafe, inviata dalla segreteria dell'Università 'La Sapienza' , gli veniva comunicata la propria esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto in quanto asseritamente carente dei necessari crediti formativi universitari (4 in lingua greca;4 in Linguistica italiana e 4 in Geografia).
Avverso tale esclusione il ricorrente ha proposto gravame, sostenendone l’illegittimità sotto vari profili, tra cui in primis erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente (v. attestazione Prof. Palagiano 9.01.2013;Copia verbale esame geografia medica, registrato in data 16.01.2013 in quanto “smarrito l’originale”) l’ esclusione dal tirocinio del ricorrente, ad avviso del Collegio, appare ascrivibile ad una frettolosa istruttoria da parte della Segreteria dell'Università nel rilevare, nella carriera universitaria del ricorrente, l’assenza di crediti formativi in realtà posseduti: in proposito, non può non imputarsi, infatti, alla stessa Università l’erronea registrazione degli esami di linguistica italiana e lingua greca – corretti dalla Segreteria manualmente solo a seguito delle rimostranze del ricorrente, senza rilascio di alcuna attestazione - nonché lo smarrimento dell’originale del verbale dell’esame di geografia medica, che dalla attestazione del docente risulta sostenuto in data 13.07.2003 con la votazione di 26/30.
La veridicità di tali circostanze, in particolare, risulta non contestata dall’amministrazione sicchè, ai sensi dell’art. 64 comma 2 cpa, nulla osta a che le stesse vengano ritenute pacifiche, a supporto della decisione della presente controversia.
In conclusione, il provvedimento di esclusione del ricorrente dal TFA deve essere annullato.
Ciò determina la soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente e, ad avviso del Collegio, il venir meno dei profili di danno indicati come perdita di chance di accesso al lavoro.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato da parte ricorrente in euro 10.000,00 (diecimila), in ragione della condotta “gravemente offensiva tenuta dalla Dirigente della Segreteria” – anche prescindendo dai limiti di ammissibilità dello stesso rispetto al dettato dell’art. 2059 cc - il Collegio non può che rilevare che essa deve essere respinta perché sfornita di qualsiasi elemento di allegazione probatoria (App. Potenza Sez. lavoro, 11-12-2012).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.