TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2023-10-06, n. 202314794

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2023-10-06, n. 202314794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314794
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 14794/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07429/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7429 del 2022, proposto da
O S, rappresentata e difesa dagli avvocati L M M e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

I, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

ex art. 116 c.p.a. della nota del Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, a firma del Direttore Generale, Dott. Mario Turetta, e del Dirigente del Servizio I, Dott. Marco Puzoni, avente ad oggetto "riscontro istanza accesso agli atti della rendicontazione Istituto di Bibliografia Musicale", trasmesso alla Prof.ssa O S con comunicazione a mezzo PEC in data 17 maggio 2022 (prot. n. 12817 del 17.05.2022).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- in data 21 aprile 2022 la Prof. O S ha presentato al Ministero della cultura - Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali istanza di accesso agli atti, chiedendo la rendicontazione presentata dall’Istituto di Bibliografia Musicale – IBIMUS in relazione al contributo allo stesso concesso per l’anno finanziario 2020;

- con nota comunicata in data 17 maggio 2022, la predetta Direzione (dopo aver inoltrato la comunicazione al controinteressato IBIMUS ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006) ha riscontrato negativamente l’istanza, motivando che “ a seguito di riscontro pervenuto dal controinteressato lo scrivente Ufficio non ravvisa i presupposti in ordine all’accoglimento dell’istanza presentata ” e rappresentando “ altresì che non è ravvisabile, come previsto dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in capo all’istante un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” ”;

- con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato in data 14 giugno 2022 e depositato il 27 giugno 2022, la Prof.ssa O S è insorta avverso la predetta nota, chiedendo che sia accertato il suo diritto all’accesso agli atti, deducendo i) l’esistenza, in capo alla medesima, di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso e di un rapporto di strumentalità e astratta pertinenza della documentazione richiesta con la propria posizione giuridica, nonché ii) deficit motivazionale del diniego, in violazione degli artt. 3 e 22 l. n. 241/1990;

- il Ministero della cultura si è costituito in giudizio con atto del 6 luglio 2022 e, in data 8 settembre 2022, ha depositato una relazione in cui ribadisce l’inesistenza dei presupposti per l’accesso;

- in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente del 28 giugno 2022, la Sezione, con ordinanza n. 12447/2022 del 30 settembre 2022, ha disposto la rimessione in termini ex art. 37 cod. proc. amm. per procedere alla notificazione del ricorso nei confronti del controinteressato IBIMUS, accordando un termine di 30 giorni, e la ricorrente, in data 5 ottobre 2022, ha provveduto a rinnovare la notifica, che si perfezionava in data 7 ottobre 2022 (cfr. dep. del 17 ottobre 2022);

- IBIMUS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 2 dicembre 2022, eccependo in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza, non vantando la ricorrente una posizione legittimante e sussistendo, in capo all’Istituto, il diritto alla riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione di cui era stata chiesta l’ostensione;

- in vista dell’udienza di discussione del ricorso la ricorrente ha depositato documentazione (in data 4 settembre 2023) e memoria illustrativa (in data 8 settembre 2023);

- alla camera di consiglio del 26 settembre 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione;

Ritenuto che:

- in via preliminare, va rigettata l’eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso per tardiva notifica al controinteressato, da questi sollevata nella propria memoria di costituzione;

- detta eccezione si fonda sulla dedotta circostanza fattuale che, alla data del 16 giugno 2022 (termine di scadenza dei trenta giorni per la proposizione del ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.), la ricorrente fosse a conoscenza del nominativo di colui che all’epoca rivestiva la carica di Presidente dell’Istituto (come in tesi risulterebbe comprovato dal contenuto della pec inviata all’IBIMUS nel corso di quella giornata - versata in atti il 6 dicembre 2022), sicché ben avrebbe potuto indicarne le generalità nell’atto da notificare, e ciò al fine di consentire il tempestivo perfezionamento della notifica ai sensi dell’art.145, co. 3, c.p.c., deducendo che, avendo “colpevolmente trascurato” tale indicazione, non sarebbe configurabile un errore scusabile agli effetti dell’art. 37 cod. proc. amm.;

- tale tesi non può trovare accoglimento;

- il ragionamento articolato dal controinteressato implica, innanzitutto, che il “puntamento” debba essere posto non già sul comma 3, quanto piuttosto, e prima ancora, sul comma 1 del predetto articolo;

- tale ultima disposizione, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte ad opera dell’art. 2, co. 1, lett, c), n. 1 l. 28 dicembre 2005, n. 263, prevede che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede (con consegna al “ rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede ”), ovvero (il secondo periodo testualmente prevede che la notifica può “ anche ” essere eseguita) alla persona fisica che rappresenta l’ente secondo le forme ordinarie di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., “ qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale ”;

- alla seconda parte del comma 1 (or ora riprodotta) deve essere poi correlata la disposizione dettata dal comma 3 (invocata da IBIMUS), secondo cui “ Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 ”, facoltizzando dunque la notificazione nei confronti del legale rappresentante-persona fisica, secondo le forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., soltanto se indicato nell’atto e solo dopo aver inutilmente tentato la notificazione nelle forme “ordinarie”;

- come chiarito in giurisprudenza, il comma 1 (nella sua attuale formulazione) prevede due forme di notificazione equipollenti e alternative, nel senso che il richiedente è libero di optare per la notifica presso la sede legale dell’ente o direttamente nei confronti del legale rappresentante (“ Nel precedente regime (…) la notifica a mani proprie del rappresentante legale, presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale (diverse dalla sede legale dell'ente), ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., costituiva una forma meramente sussidiaria (…), rendendosi necessaria, ai fini della validità del procedimento notificatorio, la prova dell'inutile esperimento della notifica presso la sede legale od effettiva della persona giuridica (…) La norma, nel testo riformato, ha escluso la relazione di sussidiarietà e la sequenza obbligata delle forme notificatorie, istituendo modalità alternative di notifica, qualora nell'atto notificando siano specificamente indicate le generalità, la qualità nonché la residenza, domicilio od abituale dimora della persona fisica che rappresenta l'ente, se diverse dalla sede legale (in tal caso venendo equiparata in toto la notifica alla persona fisica alla notifica alla sede dell'ente, in considerazione del nesso di immedesimazione organica del titolare dell'organo rappresentativo nella persona giuridica (…) ”: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9394);

- la disposizione in esame, dunque, deve essere interpretata nel senso di non porre alcun onere, a carico del richiedente, di indicare in atto le generalità della persona fisica che rappresenta l’ente al fine di consentire all’ufficiale giudiziario di optare per l’una o l’altra modalità di notificazione ( i.e. , presso la sede legale o direttamente nei confronti del rappresentante legale);

- in tal senso può essere apprezzato quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la mancata indicazione della persona fisica che rappresenta la società nell'atto che va a questa notificato preclude all'ufficiale giudiziario, cui in linea di principio compete la scelta del procedimento notificatorio più corretto, di ricorrere alla propria scienza privata per acquisire la relativa informazione e dunque non gli consente di optare (secondo quanto previsto dall'attuale dell'art. 145 c.p.c., comma 1) per l'esecuzione in via diretta della notifica a mani o presso la residenza, la dimora o il domicilio del legale rappresentante, anzichè presso la sede della società (…) La norma non può invece essere interpretata (…) nel senso che la mancata indicazione del nominativo della persona fisica che rappresenta la società, nell'atto a questa notificato presso la sede, precluda la possibilità di qualsivoglia ulteriore tentativo di notifica nei confronti del predetto soggetto (…) ” (cfr. Cass civ., Sez. VI, 15 settembre 2014, n. 19387, nonché Cass. civ., Sez. VI, 7 settembre 2021, n. 24061);

- ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale, non essendo andato a buon fine il primo tentativo di notificazione presso la sede legale di IBIMUS (la cui richiesta è stata tempestivamente inoltrata all’UNEP), la ricorrente, una volta ottenuta la rimessione in termini da parte del giudice (avendo questi apprezzato favorevolmente le circostanze fattuali a tal fine dedotte, per le quali si rinvia all’ord. n. 12447/2022), ha proceduto, nel termine all’uopo assegnato, ad effettuare una seconda notifica, che questa volta si perfezionava, tanto che l’ente ha avuto modo di costituirsi in giudizio per tempo;

- sicché non assume rilievo, al fine di negare la scusabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 cod. proc. amm., la circostanza che, alla data del 16 giugno 2022 (in cui, oltretutto, l’Ufficio Notifiche non aveva ancora proceduto a restituire il plico al richiedente, una volta andato fallito il primo tentativo di notifica), la ricorrente fosse asseritamente a conoscenza del nominativo di colui che, all’epoca, rivestiva la carica di Presidente dell’IBIMUS, come sarebbe in tesi attestato dal messaggio di posta elettronica certificata che la stessa aveva inviato nel corso di quella giornata;

- ad abundantiam, si aggiunge che tale messaggio comunque non prova nulla, trattandosi di una pec con cui la Prof.ssa S chiedeva a IBIMUS di specificare i dati identificativi del Presidente pro tempore , comprensivi del suo indirizzo, nonché soprattutto di fornire il relativo verbale di nomina, sicchè non è provato che, alla stessa data del 16 giugno 2022, la ricorrente avesse la certezza (documentale) di chi rivestisse, all’epoca, la carica di Presidente e quale fosse il suo indirizzo;

- ed ancora, all’epoca la ricorrente risultava essere stata già esclusa dall’IBIMUS (come da missiva prot. n. 6/2021 del 22 settembre 2021, versata in atti al doc. 10 allegato al ricorso), sicché non è credibile l’assunto del controinteressato secondo cui “ Risulta circostanza nota alla ricorrente, che rivestita qualità di associato dell’I e precedentemente ne assumeva incarichi istituzionali (…) chi fosse il Presidente dell’Associazione ”, né risulta versata in atti alcuna dimostrazione circa il fatto che, a quella data, il sito istituzionale dell’Istituto fosse già aggiornato con l’indicazione del nominativo del Presidente in carica;

- peraltro, la seconda notifica comunque si è perfezionata presso la sede legale dell’IBIMUS, come risulta dalla relativa relata, circostanza che di per sé sconfessa l’assunto di controparte secondo il quale “ ove la ricorrente avesse indicato il Presidente dell’Associazione nel proprio ricorso, si sarebbe tempestivamente perfezionata anche nei confronti dell’Associazione ai sensi e per gli effetti dell’art.145, co.3, c.p.c. ”;

- semmai, tale circostanza comprova ulteriormente che il mancato perfezionamento della prima notifica è dipeso da circostanze imputabili in parte all’Istituto ( i.e ., chiusura della sede dell’IBIMUS in una giornata in cui, invece, la medesima sarebbe dovuta risultare aperta, come da date e orari pubblicizzati sul proprio sito) e in parte all’ufficiale giudiziario ( i.e. , mancata effettuazione di un nuovo accesso presso la sede il giorno successivo, essendo ancora nei termini per farlo), senza che possa essere ascritta alcuna responsabilità colposa alla ricorrente, col risultato che la sua rimessione in termini va confermata;

- il ricorso, pertanto, è ricevibile, essendone stata rinnovata la notifica nei confronti del controinteressato nel termine all’uopo assegnato dal giudice;

- venendo ora all’esame del merito, occorre opportunamente (e preliminarmente) premettere che l’istanza del 21 aprile 2022, quantunque non contenga alcun riferimento espresso alla l. n. 241/1990, è stata indiscutibilmente formulata in termini di accesso cd. “documentale”, come si ricava da alcuni dati di valore “indiziario”, quali i) l’essersi qualificata l’istante come “ diretta interessata ” e ii) l’aver addotto precise motivazioni a fondamento dell’istanza (profilo su cui meglio si dirà);

- del resto, il Ministero ha trattato la richiesta come domanda di accesso ai sensi della l. n. 241/1990 e la ricorrente fonda la sua azione sulla titolarità di un “interesse diretto, concreto ed attuale”;

- tanto precisato, il gravame è fondato, dovendosi accogliere la censura, esperita con il primo mezzo, con la quale la ricorrente fa valere l’esistenza di una posizione “legittimante”;

- al fine di meglio comprendere tale doglianza soccorrono alcune doverose precisazioni;

- risulta ex actis che IBIMUS, associazione riconosciuta dalla Regione Lazio, ha conseguito, per l’anno finanziario 2020, un contributo di euro 1.500;

- tale provvidenza è stata erogata dal Ministero della cultura ai sensi della circolare n. 16/2020, che prevede la concessione di contributi a beneficio di “ associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, dotati di personalità giuridica” per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale;

- la medesima circolare, tra la documentazione da presentare ai fini del conseguimento del contributo, include (per quanto qui specificamente interessa) la “ dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione (…), non appena stampate, almeno tre esemplari cartecei della pubblicazione realizzata con il contributo eventualmente concesso nonché, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta di contributo, il rendiconto definitivo delle spese sostenute ” e la “ dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all’iniziativa (…), riportando sul retro e sulla quarta di copertina il logo della Direzione generale Educazione, ricerca e Istituti culturali (…) ” [cfr. art. 6, lett. c) e d)];

- nel caso di specie, il finanziamento è stato erogato all’IBIMUS per la stampa del II volume degli “ Annali della Stampa Musicale Romana dei secoli XVI-XVIII ”, lavoro bibliografico avviato dal marito della ricorrente, Prof. S F (che negli anni 2006 e 2012 aveva pubblicato, con la collaborazione della Prof.ssa S, il I volume della raccolta, articolato in due tomi), e portato avanti dalla consorte, assuntasi, dopo il decesso del marito, il compito di completare il progetto, con la progettazione e redazione del secondo volume, anch’esso suddiviso in due tomi;

- nello specifico, dagli scritti difensivi di parte è emerso che IMIBUS, nell’anno finanziario 2019, ha conseguito un contributo di euro 2.100 per la stampa del primo tomo del II volume (S F “ Annali della stampa musicale romana dei secoli XVI – XVIII, vol. II /1, Edizioni di musica pratica dal 1651 al 1670 ”, a cura di O S), e poi ancora, nel successivo anno 2020, un ulteriore contributo (appunto di euro 1.500) per la pubblicazione del secondo tomo (S F, “ Annali della stampa musicale romana dei secoli XVI – XVIII, vol. II/2, Edizioni di musica pratica dal 1651 al 1670. Indici e Repertorio annalistico (1671 – 1800) ”, a cura di O S);

- con l’istanza del 21 aprile 2021, la ricorrente ha domandato l’accesso alla rendicontazione presentata dall’IBIMUS relativa al contributo concesso per il 2020 e riguardante il secondo tomo del volume II;

- occorre sgombrare il campo dall’eccezione, sollevata dalla difesa del controinteressato, secondo cui la documentazione di cui trattasi sarebbe sottratta all’accesso in quanto non si tratterebbe di un atto amministrativo, bensì un “ atto endoprocedimentale sotteso al procedimento/rapporto intercorrente in via esclusiva tra il MIC che eroga il contributo e l’Associazione beneficiaria, funzionale alla verifica dell’impiego del fondo ”;

- giova rammentare che l’art. 22, co. 1, lett. d) l. n. 241/1990 consente l’accesso anche in relazione agli atti “interni” o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

- nel caso di specie, tali presupposti risultano soddisfatti, in quanto è stata chiesta l’ostensione della rendicontazione a consuntivo relativa ad un emolumento concesso dal Ministero della cultura per attività che indubbiamente riveste un interesse generale ( i.e. , pubblicazione di un volume di cui è stata riconosciuta la particolare rilevanza scientifica), nella disponibilità dello stesso Ministero;

- sicchè la richiesta attiene ad atti sussumibili nella nozione di “documento amministrativo” ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di accesso cd tradizionale;

- venendo ora alla verifica circa l’esistenza, in capo all’istante, del presupposto di cui all’art. 22, co. 1, lett. b) l. n. 241/1990, dalla documentazione di causa è emerso che, anteriormente alla presentazione della domanda di accesso (ed esattamente nel corso del 2021), era intercorso uno scambio di comunicazioni via e-mail con “ l’Avv. Antonio Tarasco, Dirigente della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, Servizio II del Ministero dei Beni Culturali ” (cfr. pag. 7 del ricorso e docc. 12 e 13), da cui era emerso che la prof.ssa S era in rapporti con l’IBIMUS già a partire dagli anni novanta, avendone rivestito la qualifica di socia (dall’anno 1993 sino alla sua esclusione) nonché la carica di membro del Consiglio Direttivo dal 1997 al 2020, ed era autrice del II volume degli “Annali”, la cui stampa era stata da lei affidata ad altro professionista editoriale;

- la Prof.ssa S rappresentava altresì al Ministero che l’IBIMUS aveva rifiutato di corrispondere l’emolumento all’editore da lei scelto “ nonostante il contributo del MIC concesso ed erogato all’Istituto sia vincolato all’attività editoriale in questione ”;

- la motivazione dell’istanza di accesso, dunque, deve essere integrata con le informazioni di cui il Ministero della cultura era già a conoscenza;

- ebbene, il Collegio è dell’avviso che le circostanze rappresentate vuoi nell’istanza vuoi del pregresso “carteggio” (e poi ulteriormente ribadite negli scritti difensivi) siano sufficienti a radicare, in capo alla ricorrente, una posizione legittimante ai fini dell’accesso documentale, non potendo la Prof.ssa S considerarsi “estranea” né all’IBIMUS (con il quale peraltro sussisteva, sin dagli anni novanta, un rapporto di stretta collaborazione anche con il defunto marito Prof. Franchi, come dedotto in ricorso) né al “prodotto culturale” per la cui pubblicazione quell’emolumento era stato specificamente concesso;

- sussiste, dunque, un interesse “diretto, concreto e attuale” ad accedere alla documentazione di cui è chiesta l’ostensione;

- la situazione sostanziale dedotta dalla ricorrente e sottesa a tale interesse (rispetto alla quale l’accesso presenta valenza strumentale), “collegata” alla documentazione (rendicontazione) oggetto della richiesta di accesso, consiste nel paventato “ diritto (...) ad ottenere, attraverso il logo del MIC, il riconoscimento della particolare rilevanza scientifica della pubblicazione in questione, oltre che il suo diritto ad ottenere la liquidazione del contributo erogato dal Ministero stesso a copertura, seppur parziale, delle spese di pubblicazione degli Annali, volume II, tomo 2 (…) da destinare all’editore dalla medesima scelto ” (cfr. pag. 11 e 12 del ricorso);

- ciò in quanto la ricorrente deduce di essere “ la reale destinataria del contributo riconosciuto dal MIC ”, quale autrice e curatrice in via esclusiva dell’opera da realizzarsi con il relativo finanziamento;

- rispetto a tale posizione finale, l’istanza reca una duplice motivazione a fondamento dell’esigenza conoscitiva, rappresentata dal fatto che “ 1) l’editore non ha ricevuto il suddetto contributo ” e “ 2) la rendicontazione non può essere completa in quanto il volume in oggetto a tutt’oggi non è stato ancora pubblicato, per cui è impossibile che alla rendicontazione siano stati allegati “3 esemplari cartacei della pubblicazione realizzata con il contributo ” [ai sensi del richiamato art. 6, lett. c) della circolare n. 16/2020];

- nel corso del presente contenzioso la ricorrente ha corroborato tali circostanze a) contestando che i rimborsi che l’IBIMUS asserisce averle erogato nel corso del 2020 (cfr. ricevute dei versamenti versate in atti dal controinteressato) siano relativi alla stampa del secondo tomo e finanche alla pubblicazione del primo tomo del secondo volume degli Annali (cfr. pag. 16 e 17 della memoria dell’8 settembre 2023) e b) affermando (con deduzione avvalorata dalla documentazione depositata in data 4 settembre 2023 – cfr. doc. 2) che la pubblicazione del tomo secondo è avvenuta solo a maggio del 2022;

- in altri termini, la documentazione richiesta è funzionale ad appurare le modalità di impiego del contributo, una volta che lo stesso era stato erogato dal Ministero all’Associazione beneficiaria, assumendo la ricorrente che il finanziamento “ in concreto non è stato destinato alla stampa della pubblicazione cui era rivolto ”, essendosi l’IBIMUS rifiutato di versarlo allo stabilimento tipografico indicato dall’autrice (cfr. comunicazione del 22 settembre 2021 di cui al doc. 10);

- a fronte di quanto dedotto, la legittimazione all’accesso non può essere denegata in ragione della circostanza, sulla quale è incentrata la difesa erariale, secondo cui il contributo di cui trattasi era stato concesso esclusivamente all’IBIMUS, che ne sarebbe l’unico beneficiario;

- la ricorrente, infatti, ha paventato, a fondamento di un suo personale ed effettivo interesse conoscitivo, l’esistenza di una situazione giuridica soggettiva rappresentata dalla “spettanza” del contributo, secondo quanto sopra precisato e tenuto conto dagli articolati rapporti in essere con l’Istituto, da ultimo sfociati in una situazione di conflittualità (vedasi, da un lato, il riferimento ai “ danni economici e di immagine ” che le sarebbero stati arrecati dalla condotta dell’Associazione e, dall’altro alle “ iniziative giudiziarie preannunciate dall’IBIMUS ” sin dal settembre 2021);

- sul punto si rappresenta che il diritto di accesso, come chiarito in giurisprudenza, si configura come bene della vita autonomo, meritevole di tutela indipendentemente dalle posizioni soggettive eventualmente lese dall'attività amministrativa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2023, n. 8332);

- né (si precisa opportunamente) l’esame della domanda d’accesso (sia in sede amministrativa che nella eventuale sede processuale) può costituire il “luogo” per valutare la fondatezza o meno della sottesa situazione sostanziale, sicché tale profilo resta estraneo al thema decidendum del presente contenzioso;

- l’autorità amministrativa (e successivamente il giudice) dovranno limitarsi a verificare se la documentazione richiesta sia “collegata” rispetto alla situazione finale fatta valere dall’istante, e tale requisito, nel caso di specie, è comprovato dal fatto che oggetto della domanda è la rendicontazione a consuntivo presentata in relazione ad un contributo che la ricorrente assume essere a lei di fatto destinato, in quanto concesso per il finanziamento di una pubblicazione curata dalla stessa ed effettuata da un editore di sua scelta, terzo rispetto ad IBIMUS, imputando all’Istituto una condotta di “distrazione” dell’emolumento dalla finalità cui era diretto, sicché tale documentazione è funzionale a verificare proprio tale circostanza;

- ne consegue che il Ministero non può legittimamente negare l’ostensione richiamando quale presupposto del diniego la platea soggettiva dei destinatari dell’emolumento, dalla quale sarebbero escluse le persone fisiche [presupposto, peraltro, meglio chiarito soltanto nel corso del presente giudizio, attesa l’apodittica motivazione contenuta nel diniego, che si limita ad operare un mero richiamo alla disposizione di cui all’art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990, senza in alcun modo illustrare le ragioni per cui l’istante difettava di un interesse “qualificato”);

- si aggiunge che l’eventuale possibilità, per la ricorrente, di adire il giudice ordinario per far valere la lesione “di diritto privato” che le sarebbe stata cagionata dall’IBIMUS (richiamata anch’essa nel rapporto illustrativo ministeriale) non può valere, di per sé, ad escludere la legittimazione all’accesso, con correlata esperibilità dell’azione ex art. 116 cod. proc. amm. dinanzi al giudice amministrativo avverso l’eventuale diniego;

- tali considerazioni sono sufficienti a radicare, in capo all’istante, una posizione legittimante, esimendo il Collegio dallo scrutinio della questione relativa alla ascrivibilità, all’autore e/o curatore piuttosto che all’Associazione, della “rilevanza scientifica” dell’opera pubblicata, premiata con la concessione del contributo, su cui si sono lungamente soffermate le difese tanto della ricorrente quanto del controinteressato;

- da ultimo, non merita pregio quanto dedotto dall’IBIMUS con la memoria del 2 dicembre 2022, in cui si rappresenta che la documentazione oggetto della domanda di accesso conterrebbe informazioni relative alla “vita privata” e sfera di “riservatezza” del controinteressato, invocando pertanto la causa di esclusione contemplata dall’art. 24, co. 6, lett. d) l. n. 241/1990;

- la documentazione di cui trattasi, infatti, è stata fornita dal medesimo Istituto nell’ambito di un procedimento avviato su istanza del medesimo e diretto all’erogazione di contributi destinati a finanziare attività di interesse generale, di cui era specificamente richiesta apposita rendicontazione a consuntivo, sicché non è ravvisabile alcun profilo di “privacy” meritevole di tutela, né peraltro è stata fornita prova del fatto che tale rendicontazione contenga “dati sensibili”;

- in conclusione, il ricorso va accolto in ragione della fondatezza del primo motivo, con assorbimento del secondo mezzo, e per l’effetto il Collegio accerta, in capo alla ricorrente, il diritto di accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 21 aprile 2022, sussistendo una posizione legittimante ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b) l. n. 241/1990, e condanna la resistente amministrazione a renderla disponibile all’interessata nel termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza;

Ritenuto di poter compensare le spese di lite nei confronti della resistente amministrazione e del controinteressato, in ragione della peculiarità della vicenda e della novità delle questioni trattate;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi