TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400242

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400242
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400242
Data del deposito : 23 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2024

N. 00242/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2020 REG.RIC.

N. 00247/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2020, proposto dal sig.-O- -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

sul ricorso numero di registro generale 247 del 2020, proposto dal sig.-O- -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 97 del 2020 :

- del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto S.M. Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, Nr. -O-2020, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per mesi otto;

- del provvedimento “rimasto sconosciuto”, probabilmente emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Nr.-O-2019, con il quale il Comando generale richiedeva al Ministero parere sulla irrogazione della sanzione disciplinare oggi impugnata;

- di tutti gli atti dell’inchiesta formale redatti da parte dell’ufficiale inquirente, e in particolare della Conclusione dell’Inchiesta;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale, comunque connesso con l’atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente;

quanto al ricorso n. 247 del 2020:

- del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto S.M. Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, Nr. -O-2020, con il quale è stata erogata al ricorrente la sospensione dal servizio a titolo facoltativo;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale, comunque connesso con l'atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le ordinanze nn. -O- 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. F G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. II 31 maggio 2019 la Procura Militare della Repubblica di -O-, con informativa n. -O-19 R.G.N.R., comunicava al Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” di aver esercitato l’azione penale nei confronti dell’App. Sc. Q.S. -O--O- (all’epoca dei fatti in servizio alla stazione di -O-, provincia di -O-), ritenendolo responsabile del reato di “-O-” ai danni del Tenente Colonnello dei Carabinieri -O-.

Detto procedimento penale era stato promosso dopo l’archiviazione delle indagini precedentemente svolte nei confronti dell’allora Comandante Provinciale di -O- (IS), il medesimo Ten. Col. -O-, a seguito di una querela presentata dal sottufficiale in data 22 gennaio 2019, con la quale questi aveva accusato il suo superiore di aver formulato, nell’ambito di una proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale, delle false valutazioni sul suo rendimento in servizio al fine di influenzare la decisione del superiore Comando Legione “Abruzzo e Molise” (informativa della Procura Militare).



2. Il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, una volta appresa la natura e la rilevanza del comportamento ascritto al ricorrente, il 13 agosto 2019 disponeva, in pendenza del citato procedimento penale, e ai sensi dell’art. 1378 del d.lgs. n. 66/2010 (d’ora innanzi C.O.M.), lo svolgimento di un’inchiesta formale nei confronti dell’Appuntato.

Ricevuto il relativo incarico, il 27 agosto 2019 l’Ufficiale inquirente notificava e contestava gli addebiti al militare ai sensi dell’art. 1392 comma 2 del C.O.M..

Il 31 agosto 2019 il militare produceva un atto di “significazione, diffida e messa in mora”, a firma del segretario generale dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri (U.N.A.C., associazione sindacale priva dell’assenso del Ministero della Difesa e, pertanto, non riconosciuta), teso a ottenere l’immediata sospensione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti;
al contempo, rinunciava espressamente alla difesa militare in favore di quella del proprio legale di fiducia, ed eleggeva domicilio presso la detta associazione.

Il militare, pur debitamente invitato, non si presentava a prendere visione degli atti presso la Compagnia, né produceva alcuna memoria defensionale rispetto agli addebiti contestati.

Di contro, in data 11 settembre 2019, il -O- presentava una denuncia-querela nei confronti dello stesso Ufficiale inquirente (Magg. -O-) e di coloro i quali, a vario titolo, avevano preso parte all’istruttoria dell’inchiesta formale, ritenendoli per ciò stesso responsabili dei reati di “abuso d'ufficio e omissione, diffamazione, calunnia, rivelazione di segreti inerenti un procedimento penale e associazione a delinquere” .

A seguito della formulazione della predetta querela, in data 16 settembre 2019 il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” formulava le proprie valutazioni sulla compatibilità del Magg. -O-rispetto all’incarico di Ufficiale inquirente affidatogli, ritenendolo idoneo a definire l’inchiesta formale.

Terminata la relativa istruttoria, il 3 ottobre 2019 l’Ufficiale inquirente redigeva la propria “ relazione finale ”, con la quale riteneva gli addebiti “ fondati ”.

Il successivo 4 ottobre 2019, il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, visti gli atti dell’inchiesta formale, riteneva di non deferire il militare a una Commissione di disciplina, e proponeva di definire il procedimento di stato con l’irrogazione di un congruo periodo di “sospensione disciplinare dall'impiego”.

Il 18 novembre 2019 il Comando Generale, approvando l’intendimento del Comandante della Legione, proponeva allora al Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Militare di irrogare nei confronti del -O- la “sospensione disciplinare dall'impiego per mesi otto”.



3. Stante la successiva presa d’atto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare in ordine alla congruità della sanzione di stato, il vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con provvedimento n. -O- 2020, notificato all’interessato via pec il 21 febbraio 2020, irrogava al graduato la “sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 8”, ai sensi degli artt. 1357, comma 1, lettera a), e 1379, comma 1, del C.O.M..

La notifica del citato provvedimento disciplinare veniva effettuata all’indirizzo pec -O-@pec.it intestata al militare, alla luce del suo sistematico rifiuto di ricevere atti di natura disciplinare.



4. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, allibrato al R.G. con il n. 97/2020 e corredato di istanza cautelare, con il quale il -O--O- chiedeva a questo Tribunale l’annullamento del suddetto provvedimento di sospensione di stato affidando il gravame ai seguenti motivi di diritto:



1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1393 D. LGS. N. 66/2010 COSI' COME RIFORMULATO DAL D. LGS. 26.04.2016 NR. 91 IN ORDINE ALL'ERRONEO AVVIO E PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1357 D. LGS. N. 66/2010;
VIOLAZIONE ARTT. 23, 25, 27 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ E INADEGUATEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRONEO AUTOMATISMO TRA PROCEDIMENTO PENALE IN ATTO E L’APPLICAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AFFLITTIVO IN SEDE DISCIPLINARE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E MANCANZA DEI PRESUPPOSTI.

VIOLAZIONE GUIDA TECNICA PROCEDURE DISCIPLINARI ANNO

2016 - PAG.99;



2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1046 D. LGS. N. 66/2010 PER VIOLAZIONE DEI TERMINI DI DURATA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

VIOLAZIONE

Guida Tecnica Norme e procedure disciplinari, 3^edizione 2011.

VIOLAZIONE

Guida Tecnica - Procedure Disciplinari 5^ edizione 2016.

VIOLAZIONE

Art. 21 bis L. 241/’90. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E MANCANZA DEI PRESUPPOSTI;



3. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/’90 E DELL’ART. 1355 DEL D. LGS. N. 66/2010. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CARENTE ED INSUFFICIENTE CON RIFERIMENTO ALLA IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE DI STATO ANZICHE’ DI CORPO. SVIAMENTO DI POTERE.

VIOLAZIONE

Guida Tecnica Procedure Disciplinari anno 2016. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ ED ADEGUATEZZA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’INATTUALITA’ DELL’INTERESSE PUBBLICO ED AL DIRITTO DI DIFESA ESSENDO L'INTERESSATO GIA' SOSPESO PRECAUZIONALMENTE DAL SERVIZIO, VIOLAZIONE ART. 1029, CO. 2 D.P.R. 90/2015;

4.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT

4, 24 E 35 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ART. 1370 c. 1 e 5 C.O.M..



5. In sintesi, le molteplici censure ricorsuali di violazione di legge ed eccesso di potere possono essere suddistinte a seconda che attengano all’ an del potere esercitato, al quomodo della sua esplicazione, o al quid e al quantum della sanzione inflitta.

Principiando dal tema dell’ an del potere, il primo motivo di ricorso eccepiva la violazione dell’art. 1393 del C.O.M. da parte dell’Amministrazione sotto molteplici sfumature, per gran parte ancorate al rapporto con il parallelo procedimento penale dinanzi al Tribunale Penale di -O-.

Più specificamente, il ricorrente deduceva che:

a) l'Amministrazione Militare non sarebbe stata in possesso di alcun elemento conoscitivo dei fatti addebitati al ricorrente in sede disciplinare, poiché i medesimi erano ancora in fase di accertamento da parte del Giudice Penale in sede dibattimentale;

b) la stessa Amministrazione Militare non avrebbe potuto "sostituirsi" al Giudice naturale, dando per "veri" fatti versanti ancora in fase di accertamento giudiziario.

Sempre nel contesto di questo gruppo di doglianze, il ricorrente lamentava anche che l’esercizio del potere sanzionatorio di stato non era stato preceduto da un previo provvedimento di sospensione cautelare dall’impiego.

Con un secondo gruppo di censure, di ordine prettamente procedimentale, il ricorrente deduceva, ancora, l’illegittimità del provvedimento per essere stato irrogato, sempre in sintesi:

a) in violazione dell’art. 1392 del D.lgs. n. 66/2010, atteso che la sanzione era stata emessa oltre il termine perentorio di 90 giorni (motivo II);
e poiché l’avvio del procedimento disciplinare era stato palesemente tardivo, in quanto non rispettoso del termine congruo che la legge faceva decorrere dalla conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante (motivo II);

b) in violazione del diritto di difesa, per non avere l’Amministrazione permesso la partecipazione al procedimento di stato del legale di fiducia nominato all’uopo dal ricorrente, che versava in stato di legittimo impedimento (motivo IV).

Un ultimo gruppo di doglianze, infine, verteva sull’illegittimità del provvedimento disciplinare con particolare riguardo al proprium della sanzione, deducendo al riguardo molteplici profili del vizio di eccesso di potere così distinguibili:

- il difetto di istruttoria, nella misura in cui non vi sarebbe stato ancora alcun accertamento definitivo del Giudice Penale: sicché non si sarebbe capito sulla base di quali "accertamenti" l’Amministrazione avesse dato per "vere" circostanze che non lo erano ancora affatto, e con quale criterio avesse valutato l'alternatività delle sanzioni previste dall’ordinamento militare dopo l’eventuale giudicato penale (motivo III);

- il difetto di motivazione, in ragione della carenza di una compiuta valutazione di compatibilità e attualità della sanzione con le ragioni di pubblico interesse, e alla luce del tipo di accertamento effettuato dall’'Amministrazione Militare nella pendenza del giudizio penale sui fatti oggetto di istruttoria (motivo III);

- la violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto dell'allegato ottimo stato di servizio del ricorrente, della gravità e vessatorietà della sanzione adottata (anche per la sua incidenza sulla possibilità di mantenere lo status di militare), nonché, infine, della mancata valutazione di eventuali alternative sanzionatorie di minore impatto (motivo IV);

- la violazione del diritto di difesa, atteso che l'Amministrazione, in mancanza di un accertamento penale dei fatti oggetto della procedura disciplinare, non avrebbe potuto procedere nemmeno alla contestazione degli addebiti, bensì avrebbe dovuto differirla alla conclusione del giudizio penale (motivo IV).

Il ricorrente formulava, altresì, un’eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 1379 e 1393 D.lgs. n. 66/2010, così come riformulato dal D.lgs. n. 91/2016, per contrasto con gli artt. 23, 25, 27 e 97 della Costituzione, e, infine, una domanda risarcitoria ex art. 30 del cod.proc.amm., oltre che un’istanza istruttoria avente a oggetto tutti i documenti di cui all’istruttoria procedimentale.

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