TAR Cagliari, sez. II, decreto cautelare 2021-07-10, n. 202100200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, decreto cautelare 2021-07-10, n. 202100200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100200
Data del deposito : 10 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2021

N. 00606/2021 REG.RIC.

N. 00200/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00606/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2021, proposto da
Pontile Golfo di Arzachena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C R e G M U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Urru in Cagliari, via Genneruxi n. 5;

contro

Comune di Arzachena non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del 24.06.2021 a firma del Dirigente del Settore n.2 del Comune di Arzachena, con cui intima di non dare corso ai lavori oggetto di comunicazione in data 22 giugno 2021;

- della diffida e contestuale parere negativo di cui alla nota prot. 37832 resa dal Servizio Edilizia Privata in data 02.07.2021 in riferimento alla SCIA ad efficacia immediata depositata in data 22.06.2021;

- dell'Ordinanza di Demolizione n.5 del 10.05.2021 emessa dal Settore n.2 – Servizio Controllo Edilizio e Antiabusivismo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che le difformità rilevate con l’ordinanza di demolizione del 10 maggio 2021 non consentono, allo stato e in assenza di contraddittorio tra le parti, di ritenere concedibile la misura cautelare richiesta, esseno al riguardo necessaria la ricostruzione dei fatti da parte del Comune.

Rilevato, altresì, che non sussiste una particolare urgenza di provvedere, come si evince dallo stesso comportamento della ricorrente che ha atteso circa due mesi prima di impugnare l’ordinanza di demolizione, anche perché viene concessa l’abbreviazione dei termini fino alla metà e con fissazione per la prossima camera di consiglio del 21 luglio 2021.


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