TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-30, n. 202301605
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01605/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07044/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7044 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale presso lo studio dell’avvocato G L in Roma, via Nicotera 29;
contro
Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- delle delibere del CSM del 12 maggio 2021 contenenti le graduatorie definitive stilate in esito alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonché a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma;
- del provvedimento assunto dal CSM il 13 maggio 1998;
- del verbale di Adunanza del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma del 13 marzo 1998, contenente parere contrario alla nomina dell'Avv. -OMISSIS-;
- dello stesso parere contrario di cui alla predetta lett. c), di autore, estremi e contenuto ignoti, tali rimasti anche all'esito delle specifiche richieste ed istanze di accesso effettuate;
- del bando (in parte qua), ove occorresse, relativo alle “Procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario, presso le Corti di Appello”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti connessi e presupposti indicati in epigrafe, la delibera del CSM del 12 maggio 2021, contenente le graduatorie definitive inerenti alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e a Giudice onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma.
Ha premesso, in fatto:
- di aver presentato in data 24 giugno 2021 istanza di riesame del provvedimento di esclusione dalle graduatorie definitive relative all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina alle riferite funzioni di vice Procuratore onorario e Giudice di Pace;
- di essere stata esclusa dal CSM all'esito di una lettura formalistica dell'articolo 2, comma 2, lettera f), del bando e mediante il richiamo ad un precedente parere del Consiglio Giudiziario di non conferma, del quale l'istante deduce di non aver avuto mai conoscenza;
- che lo stesso Consiglio giudiziario avrebbe espresso nel 2020 un parere favorevole alla sua nomina e che pertanto la motivazione della delibera impugnata, nella quale è stato richiamato il precedente parere del 1998, sarebbe erronea;
- che, comunque, dalla lettura del verbale di adunanza del 13 marzo 1998 si rileverebbe che la sua mancata conferma dell'epoca sarebbe derivata dal giudizio negativo di “scarsa laboriosità” emesso dal Procuratore circondariale di Roma;
- che in ogni caso tale giudizio sarebbe del tutto erroneo;
- che la mancata riconferma, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. f), del bando, dovrebbe derivare da un giudizio attuale di disvalore sull'operato del magistrato e non potrebbe essere motivata su di una dedotta “scarsa laboriosità” risalente all'anno 1997;
- che il CSM neppure avrebbe tenuto in considerazione il più recente parere positivo espresso dal Consiglio giudiziario il 13 maggio 2020, nel quale si dà atto di assenza di cause ostative.
L’esponente ha dunque lamentato l’illegittimità dei provvedimenti emessi nei suoi confronti, in ragione di articolati motivi di diritto, e ne ha chiesto l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare.
Si sono costituiti il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, resa alla camera di consiglio del 3 agosto 2021, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 dicembre 2022.
2. Il ricorso è infondato.
Giova, innanzitutto, ricordare il quadro normativo di riferimento, anche con riguardo all'iter storico fattuale inerente alla vicenda in esame.
La legge n. 57/2016, recante “Delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, ha conferito al Governo un’ampia delega finalizzata a riformare complessivamente la magistratura onoraria.
Il D.Lgs. n. 116/2017 ha quindi attuato la delega dettando le regole per la riforma organica della magistratura onoraria, nonché la relativa disciplina transitoria, unificando le figure del giudice