TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-01-29, n. 201401127
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N. 01127/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10304/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10304 del 2012, proposto da:
I V, in proprio e quale rappresentante della Rivendita n. 222, Ric. n. 3128, rappresentato e difeso dagli avv. A L e G F, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v.le G. Mazzini, 55 Int B4;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonomia dei Monopoli di Stato (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Lottomatica Group S.p.a.;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 56057/12 spedito in data 20.7.2012, dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale del Lazio, di revoca della concessione del lotto n. RM3114/RM3128, via XX Settembre n. 125 in Roma, comunicata al sig. I con raccomandata ricevuta il 27.7.2012;
- della nota prot. n. 18737/12 del 19 marzo 2012 di avvio del procedimento di revoca della concessione di ricevitoria del lotto;
- dell’art. 4 del d.d. 12 dicembre 2003, n. 12805 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di “Ampliamento della rete di vendita del gioco del lotto”, e, in particolare, nella parte in cui prevede che gli ispettori compartimentali procedano alla revoca della concessione per le ricevitorie che abbiano effettuato una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di euro 20.658,28;
- dell’art. 3 del d.d. 16 maggio 2007 n. 27608 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di “Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto” e, in particolare, nella parte in cui prevede che la raccolta annua è rideterminata in euro 26.746,27 per i comuni con una popolazione superiore a 100 mila abitanti;
- nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale, anche se non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quelli sopra indicati, previa eventuale dichiarazione di nullità, annullamento, caducazione, disposizione di inefficacia, dell’art. 1 del contratto rep. 3838, stipulato in data 13.12.2007 tra il sig. I e l’A.A.M.S;nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 18 dicembre 2013 il Cons. S M;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nel 2001, ha stipulato con l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato il contratto rep. n. 19726 concernente la disciplina della concessione di Ricevitoria del Lotto n. 3128, ubicata in Roma, alla via XX Settembre 125, prevedendo quale data di scadenza il 27.12.2007.
Nel frattempo, in data 2.1.2004, veniva pubblicato in G.U. il decreto direttoriale n. 12805 del 12.12.2003, in quale, in preteso adempimento dell’art. 33, comma 1, della l. n. 734/94, prevedeva che AAMS avrebbe proceduto alla revoca della concessione delle ricevitorie in caso di mancato raggiungimento di una raccolta del gioco del lotto, negli ultimi due esercizi consecutivi, “inferiore al limite annuo di €. 20.658, 28”.
In data 12.9.2007, veniva pubblicato in G.U. un ulteriore decreto direttoriale (n. 27608 del 16.5.2007) che elevava le soglie già fissate dal precedente d.d. 12.12.2003.
In particolare, per i Comuni con una popolazione superiore a 100.000 abitanti veniva previsto che A.A.M.S. avrebbe proceduto alla revoca della concessione delle ricevitorie in caso di mancato raggiungimento di una raccolta del gioco del lotto, negli ultimi due esercizi consecutivi, “inferiore al limite annuo di € 26.746,27”.
In data 13 dicembre 2007, prima della scadenza, le parti rinnovavano sia la “rivendita ordinaria di generi di monopolio”, sia la concessione della “Ricevitoria del lotto”, rispettivamente con contratti n. 26024 di rep. e rep. n. 3838, prevedendo la nuova scadenza del 27.12.2016.
Tale ultimo contratto prevedeva, tra le cause di possibile revoca, anche l’ipotesi in cui “sia effettuata un raccolta del gioco inferiore al limite annuo di euro 20.658,28”.
In data 13 marzo 2008 veniva quindi adottato l’atto concessorio, che rinviava, per la disciplina, al contratto annesso di cui sopra.
Nell’anno 2010 la raccolta della ricevitoria è stata di euro 15.824,00, mentre nel 2011 è stata pari a euro 16.977,00.
Con nota prot. n. 18737/12 del 19 marzo 2012, A.A.M.S. ha comunicato al sig. I l’avvio del procedimento di revoca della concessione della ricevitoria del lotto, ai sensi della l. n. 241/90, “per avere la stessa ricevitoria effettuato, negli ultimi due esercizi consecutivi, una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di € 26.746,27”.
Il sig. I contestava da subito il riferimento ad una somma non contemplata né dal contratto né da una norma con forza di legge.
Nel contempo, veniva reso noto ad A.A.M.S. che nei primi mesi del 2012 la raccolta del lotto era molto cresciuta e per l’anno in corso avrebbe consentito di superare il limite di 20.658,28, previsto dal contratto.
Ciononostante A.A.M.S. revocava la concessione, affermando che:
- nel caso di specie ricorrerebbero le condizioni di cui all’art. 3 del d.d. del 16 maggio 2007 e non le eccezioni di cui al comma 2 dell’art. 4 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003, così come modificato dall’art. 5 del decreto direttoriale 16 maggio 2007;
- che quindi doveva aversi riguardo al mancato raggiungimento del limite annuo di euro 26.746,27 di raccolta del gioco del lotto;
- che non si potevano accogliere le controdeduzioni del ricorrente in quanto, anche nel periodo 3.1.2012 – 1.5.2012, la ricevitoria avrebbe effettuato una raccolta del gioco del lotto che, in proporzione, non si discosterebbe dall’incasso conseguito nei due esercizi 2010 – 2011.
Peraltro, evidenzia il sig. I, la ricevitoria, nell’anno 2012, supererà sia il limite contrattuale di euro 20.658,28, sia il limite di euro 26.746,27, avendo, nel periodo dal 1.1.2012 al 30.10.2012, già raccolgo giocate del lotto per euro 20.314,00.
Il provvedimento del 20.7.2012, così come i decreti direttoriali presupposti (nella misura in cui li si interpreti come prevedenti un automatismo della revoca) sono impugnati per i seguenti motivi:
1) ILLEGITTIMITÀ DELLA REVOCA DISPOSTA AUTOMATICAMENTE, SULLA BASE DEL MERO DATO NUMERICO, ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI DIRETTORIALI IMPUGNATI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 – QUINQUIES DELLA L. N. 241/90. VIOLAZIONE DELL’ART. 33 DELLA L. N. 724 DEL 1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E MACROSCOPICO ERRORE SUL FATTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. MANCANZA DI UN INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA DELLA CONCESSIONE.
Il provvedimento di revoca è stato assunto in mancanza di ogni valutazione circa i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai quali, in linea generale, fa riferimento l’art. 21 – quinquies della l. n. 241/90.
I decreti direttoriali del 12.12.0203 e del 16.5.2007 avrebbero una efficacia meramente interna e, pertanto, non potrebbero essere presi a presupposto della revoca disposta.
Il riferimento automatico a tali decreti non può sostituire un accertamento in concreto dell’interesse pubblico alla revoca. Di tanto, vi sarebbe prova nel fatto che sia il primo che il secondo atto concessorio, e i contratti annessi, non fanno mai riferimento ai decreti in questione.
2) CONTRASTO CON LEGGE, IN SUBORDINE, DEI DECRETI DIRETTORIALI.
I decreti direttoriali in esame contrasterebbero sia con l’art. 21 – quinquies della l. n. 241/90, sia con l’art. 33 della l. n. 724/94, cui pretendono di dare applicazione.
La ratio di tale ultima normativa, è, infatti, quella di incrementare il numero dei concessionari del gioco del lotto (purché sia assicurato un certo incasso medio annuo) e non già quella di limitarne l’attività. Essa stabilisce un parametro per il rilascio di nuove concessioni e non già per la revoca di quelle in essere. In tale senso depongono diversi precedenti giurisprudenziali (TAR Umbria, sez.. I^, 20 aprile 2012, n. 124 e TAR Calabria – Catanzaro, sez. I^, 17 gennaio 2012).
Il mancato raggiungimento dei minimi di raccolta previsti dai decreti direttoriali richiamati non può essere, dunque, considerato di per sé un presupposto automatico per l’esercizio del potere discrezionale di revoca da parte di AAMS.
I regolamenti in questione andrebbero quindi annullati e/o disapplicati.
Per quanto riguarda, invece, i presupposti stabiliti in via generale dall’art. 21- quinquies della l. n. 241/90 e l’attualità dell’interesse pubblico alla revoca, l’amministrazione finanziaria non ha tenuto conto che il ricorrente è riuscito ad ottenere la concessione per il Superenalotto (la quale notoriamente costituisce un volano anche per gli altri giochi) solo nell’aprile del 2012.
Si spiega, così, la circostanza che, per l’anno in corso, la ricevitoria abbia visto un notevole incremento dell’incasso del gioco del Lotto. Ad ottobre 2012, la raccolta aveva infatti già superato il limite di euro 20.658,28, previsto dal contratto.
Parte ricorrente evidenzia ancora che, comunque, illegittimamente l’amministrazione ha fatto riferimento all’importo annuo indicato dall’art. 3 del d.d. del 16 maggio 2007 (euro 26.746,27) laddove nel contratto sottoscritto dalle parti è previsto il limite di euro 20.658,28.
Vi sarebbe anche la violazione del principio di proporzionalità, avendo il ricorrente, per gli anni 2010 e 2011, mancato il raggiungimento della soglia di incasso per un importo trascurabile (a fronte del suo superamento nel 2012).
II) DECORSO DEL TERMINE PER L’