TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-11-05, n. 201502044
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N. 02044/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01860/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2015, proposto da:
SAIDOU BA, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Luzzago 7;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI BRESCIA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del decreto del Questore di Brescia del 21 maggio 2015 (notificato il 27 luglio 2015), con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di lungo periodo ed è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Brescia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato a un sommario esame:
1. Nel ricorso viene impugnato un provvedimento con un duplice contenuto: diniego di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ordinario. La decisione della Questura si basa sulla mancanza del requisito del reddito e su una condanna per ricettazione del 2008.