TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-12-23, n. 202217475
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2022
N. 17475/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11816/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11816 del 2015, proposto da
Soc Energia e Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E R, A S, P S, Eleonora E.L. Bonsignori, con domicilio eletto presso lo studio E R in Roma, via Tagliamento 14;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, M A F, A P, P R M, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, viale Liegi, 32;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento GSE/P 20150055380 del 22/06/2015 di rigetto della proposta di progetto e di programma di misura n. 0324982016214t001_rev1, categoria di intervento civ-fc per il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica per gli interventi di efficientamento energetico nei locali della residenza per anziani fondazione casa di ricovero Santa Maria Ausiliatrice onlus di Bergamo
- del D.M. 28 dicembre 2014, per quanto d’interesse
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’atto introduttivo del giudizio, portato alla notifica il 24 luglio 2015 e depositato il 14 ottobre 2015, la ricorrente, società operante nel settore dei servizi integrati per l’energia e la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di risparmio energetico, chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) aveva rigettato l’istanza presentata in data 25 ottobre 2014 per accedere al meccanismo dei c.d. certificati bianchi di cui al D.M. 28 dicembre 2012 ed ottenere il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica per l’intervento di efficientamento dell’involucro edilizio e degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni di energia termica per climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria ed i fabbisogni di energia frigorifera per la climatizzazione estiva della Residenza sanitaria assistita per anziani della Fondazione Casa di ricovero Santa Maria Ausiliatrice (CARISMA).
1.1 Adduceva i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co.2 del DM 28 dicembre 2012, nella parte in cui limita l’accesso al sistema dei cc.dd. certificati bianchi a partire dal 1° gennaio 2014 ai soli progetti “ da realizzarsi o in corso di realizzazione ”. Sosteneva al riguardo in particolare che la data di entrata in esercizio della struttura era da individuarsi nel 27 ottobre 2014, successiva pertanto a quella di presentazione dell’istanza di accesso agli incentivi (25 ottobre 2014), in conformità alle Linee guida dell’AEEG EEN 09/11 che fanno coincidere l’”entrata in esercizio” con il momento in cui il Cliente partecipante inizia a beneficiare dei risparmi energetici e che coinciderebbe con la data di prima attivazione;
II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere: il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione poiché non indicherebbe gli elementi in base ai quali il GSE ha ritenuto che l’edificio in questione fosse già entrato in funzione il 3 maggio 2014, allorchè si era tenuta semplicemente una cerimonia di inaugurazione della residenza. Inoltre al fine dell’individuazione della data di prima attivazione, il riferimento all’entrata in funzione sarebbe in contrasto con le richiamate Linee Guida (art. 6 c.2), dovendosi invece a tal fine riferire il momento della prima attivazione all’”entrata in esercizio commerciale”;
III) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere: il provvedimento di rigetto ometterebbe di prendere in considerazione le osservazioni e la documentazione presentata dalla ricorrente in sede istruttoria.
IV) in via subordinata: Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 28 del 2011, dell’art. 7 del D.lgs. n. 115 del 2008, dell’art. 9 co.1 del d.lgs. n. 79 del 1999 e dell’art. 16 co.4 del d.lgs. n. 164 del 2000. Parte ricorrente solleva l’illegittimità del D.M. 28 dicembre 2012 nella parte in cui individua le condizioni di accesso al meccanismo dei c.d. certificati bianchi poiché nessuna delle richiamate disposizioni attribuirebbe tale potere all’Amministrazione ministeriale. In particolare adottata in violazione di legge sarebbe la previsione di cui all’art. 6 co. 2 del D.M. che limita l’accesso al sistema dei cc.dd. certificati bianchi a partire dal 1° gennaio 2014 ai soli progetti “da realizzarsi o in corso di realizzazione”.
1.1 Si è sono costituiti per resistere al ricorso e chiederne il rigetto il Gestore dei Servizi Energetici – GSE e da ultimo il Ministero dello