TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-04-05, n. 202401174
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2024
N. 01174/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Formedix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A S e I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. I M, in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6/A;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Performance Hospital S.R.L, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- della delibera n. 1109 del 08.08.2023, notificata il 16.08.2023, con la quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone ha disposto l’aggiudicazione in favore della Performance Hospital S.r.l.;
- della nota PEC del 16.08.2023, con cui è stato comunicato e trasmesso alla Formedix S.r.l. il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di altra ditta;
- dei verbali di gara (non conosciuti nei loro estremi) relativi alla valutazione tecnica, nella parte in cui è stata considerata idonea l’offerta tecnica della Performance Hospital S.r.l.;
ove occorra:
- della nota del 23.06.2023 con l’A.O.U.P. Paolo Giaccone in risposta ai quesiti (numero sei complessivi) sottoposti da uno degli operatori economici forniva i propri chiarimenti;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti, presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali rispetto a quelli sopra indicati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- della delibera n. 1472 del 17 novembre 2023 del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, Universitaria Paolo Giaccone, notificata all'odierna ricorrente in data 21.11.2023, avente ad oggetto: “Procedura negoziata mediante RDO aperta, per la fornitura di n. 2 iniettori per risonanza magnetica e n. 8800 presidi (consumo annuo presunto) per la somministrazione del mezzo di contrasto per l'esecuzione degli esami per la risonanza magnetica in uso presso l'U.O.C. di Diagnostica Interventistica e Stroke dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. RDO 3596472 del 05.06.2023 – Provvedimento di Annullamento”;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per la condanna :
al risarcimento in forma specifica e subentro nell’esecuzione della fornitura e degli altri servizi indicati nel Capitolato, o in subordine per il risarcimento del danno per equivalente o, in ulteriore subordine, per il risarcimento del danno di natura precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. e ex art. 1, comma 2-bis della legge n. 241 del 1990.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera, Universitaria Paolo Giaccone di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29 settembre 2013 e depositato il 13 ottobre successivo, la società Formedix S.r.l. ha impugnato la delibera n. 1109 del 08.08.2023, notificata il 16.08.2023, con la quale - in relazione alla procedura negoziata: RDO 3596472, per la “Fornitura di n. 2 iniettori per risonanza magnetica e n. 8800 presidi per la somministrazione del mezzo di contrasto per l’esecuzione degli esami per la risonanza magnetica in uso presso l’U.O. di diagnostica per immagini del dipartimento assistenziale integrato di radiologia diagnostica interventistica e stroke dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo” - la predetta Azienda ha disposto l’aggiudicazione in favore della Performance Hospital S.r.l., articolando le seguenti censure:
I) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1.1 del Disciplinare di Incarico e degli artt. 1 e 4 del Capitolato Speciale d’Appalto” .
La ricorrente deduce che l’aggiudicazione alla società Performance Hospital S.r.l. - che nella propria offerta economica ha proposto tre sole voci, in luogo delle quattro richieste nel lotto, per un totale di soli n. 8.400 in luogo degli 8.800 richiesti - sarebbe difforme e sottodimensionata rispetto all’oggetto del bando ed al consumo annuo presunto della stazione appaltante. Sarebbe pertanto illogica, oltre che illegittima, l’aggiudicazione della fornitura alla controinteressata la quale, offrendo soli n. 400 kit h 24, non potrebbe soddisfare il bisogno annuo dell’A.O.U.P., stimato in (almeno) n. 624 kit multi paziente su dodici mesi.
II) “Violazione e falsa applicazione dei “chiarimenti” del 23.06.2023; eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità della motivazione; sviamento della causa tipica; ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 97 Cost.” .
La ricorrente lamenta che i chiarimenti forniti con la nota del 23.06.2023 dall’Azienda resistente avrebbero fuorviato l’interpretazione del Capitolato che prevedeva la fornitura di n. 2 iniettori per RM e n. 8.800 presidi, ovvero, n. 8000 kit paziente, n. 400 kit H24 e n. 400 kit H12; detti chiarimenti non avrebbero potuto modificare l’oggetto del bando, operando una riduzione del numero di presidi ivi indicati. Laddove si volesse ritenere che i chiarimenti in questione avessero rimediato ad una modifica o alla rettifica di un errore materiale, in ogni caso in entrambe le eventualità, avrebbero richiesto un’apposita rettifica della lex specialis fatta e comunicata con le stesse formalità di detti atti.
Sotto altro profilo, la ricorrente deduce che, a parità di dispositivi (n. 400 Kit H24) offerti dagli O.E., l’amministrazione avrebbe aggiudicato