TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-07-25, n. 202210564
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2022
N. 10564/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2022, proposto da NE AR, IO EO, CE RE, RE TT NG, AN ZU, PA ON, TO ER, HI ER, PP RM, AN IA, JO FI, CL CE RI, MA AS, DO IE, TA FU, NT OC, TI TA, IM MA, UR FA, AL RI, BI EF, EL NG, SE RY ON PA, LA IS, NC MA, CA RE, IU NT MA, NO AL, OG AR D'GO, OC RM, CA UC, RI RE NO, NT FF, DI AL, LL FR, ES TA, AL IR, VI SA, CI LE, AN IA IC, ES LI, RE EA, CA AL, CA ER, rappresentati e difesi dall'avvocato IO Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, IN TUTTO O IN PARTE AI SENSI DELL'ART.34 CO.1 LETT.A DEL C.P.A.,
1) DEL DECRETO DIRETTORIALE N°2364 del 30.11.2021-AOODIPT della Direzione Generali per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I.;
2) DEL DECRETO DIRETTORIALE N°2565 del 15.12.2021 della Direzione Generali per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I., di rettifica del decreto n°2364 del 30.11.2021 nella parte in cui aggiunge il nominativo della ricorrente CA LU MA;
3) DEL DECRETO DIRETTORIALE N°87 del 11.01.2022 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. di rettifica del decreto n°2364 del 30.11.2021 nella parte in cui aggiunge, il nominativo del ricorrente LL NE, tutti comunicati esclusivamente allo scrivente difensore con email pec protocollo n°29472 del 30.11.2021, con cui il Ministero dell'Istruzione in asserita ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI° n. 3592/2021, ha disposto le sole misure compensative ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 206/2007 consistenti in 300 ore in due anni scolastici di tirocinio con riferimento al titolo dei ricorrenti ritenuti validi, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n°4825/2020, ma senza menzionare la prova attitudinale, prevista dall'art.22 del D.Lgs.n°206/2007.
4) dei pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, menzionati nel relativo provvedimento di riconoscimento parziale eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria, nei quali vengono ravvisate le differenze tra i percorsi formativi seguiti in Romania rispetto al TFA italiano ovvero ad altre procedure abilitanti;
5) della nota di riscontro prot. n.638451 del 5.11.2021, conosciuta solo de relato tramite il decreto oggi gravato n°2364/2021, e fatta propria dal MI attraverso la quale l'Avvocatura dello Stato conferma che “ la genericità complessiva delle informazioni riguardanti i corsi seguiti in Romania, per i quali non sono individuabili distinte classi di Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione concorso per un ambito disciplinare specifico, e l'identità di certificazioni provenienti dalle università rumene sembrano, effettivamente, consentire l'adozione di un'istruttoria semplificata la quale presuppone appunto, ai sensi del comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'identità a titoli identici già precedentemente riconosciuti ”;
6) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti anche non conosciuto e che ha imposto misure compensative sull'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007 presentata dagli odierni ricorrenti
Nonché per la declaratoria:
del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all'art. 13 co.1 lett. b) della Direttiva 2013/55/UE, agli art. 19 (livelli di qualifica) e 20 (titoli di formazione assimilati) del D.Lgs. n. 206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “libertà di stabilimento” art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria;
del diritto all'accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in Romania, per le classi di concorso corrispondenti a quelle indicate dai ricorrenti in atti di causa per le classi di concorso indicate nel decreto n° 2364 e nei decreti di rettifica n°2565/ 2021 e n°87/2022;
PER LA SOSPENSIVA
in via cautelare degli atti illegittimi suindicati,
PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA
della Amministrazione intimata all'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi conseguenziali in relazione alla istanza dei ricorrenti finalizzata al riconoscimento della professione docente in Italia ai sensi degli art.16 e ss. del D.lgs. n. 206/2007 a seguito della sentenza n° 4825/2020 del Tar Lazio di Roma sez. III Bis, e senza necessità di dover maturare una qualsivoglia misura compensativa di cui all' art. 22 del D.lgs. n. 206/2007
Annullando in ogni caso il decreto nr. 2364/2021 e i decreti di rettifica n°2565/ 2021