TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-01-19, n. 202401013

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-01-19, n. 202401013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401013
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 01013/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03712/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3712 del 2022, proposto da
W B, rappresentato e difeso dall'avvocato C D F, con domicilio digitale come in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A D F, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l'accertamento

di illegittimità del silenzio sulla domanda di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione.


Visto l'art. 72 bis cod. proc. amm.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che all’udienza dell’08/06/2022 il Collegio tratteneva in decisione il ricorso;

Ritenuto che all’esito dell’udienza camerale dell’8/06/2023 veniva emanata la sentenza n. 8551/2022 con la quale il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ex artt.31-117 cod.proc.amm., e disposta la conversione del rito in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, per la quale, ai fini della trattazione, era necessario depositare apposita istanza di fissazione;

Ritenuto che dalla comunicazione alle parti della sentenza che ha disposto il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, necessaria per la trattazione della domanda risarcitoria con il rito ordinario, è spirato il termine annuale previsto dall’art. 81 co. 1 c.p.a.

Considerato che tale evenienza determina ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. b), e 81 del c.p.a. la perenzione del ricorso.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi