TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-01-19, n. 202401013
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Pubblicato il 19/01/2024
N. 01013/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03712/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3712 del 2022, proposto da
W B, rappresentato e difeso dall'avvocato C D F, con domicilio digitale come in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A D F, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'accertamento
di illegittimità del silenzio sulla domanda di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione.
Visto l'art. 72 bis cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che all’udienza dell’08/06/2022 il Collegio tratteneva in decisione il ricorso;
Ritenuto che all’esito dell’udienza camerale dell’8/06/2023 veniva emanata la sentenza n. 8551/2022 con la quale il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ex artt.31-117 cod.proc.amm., e disposta la conversione del rito in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, per la quale, ai fini della trattazione, era necessario depositare apposita istanza di fissazione;
Ritenuto che dalla comunicazione alle parti della sentenza che ha disposto il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, necessaria per la trattazione della domanda risarcitoria con il rito ordinario, è spirato il termine annuale previsto dall’art. 81 co. 1 c.p.a.
Considerato che tale evenienza determina ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. b), e 81 del c.p.a. la perenzione del ricorso.