TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-25, n. 202100258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-25, n. 202100258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100258
Data del deposito : 25 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2021

N. 00258/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00025/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2021, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Civitanova Marche, v.le G. Matteotti, 146;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Macerata, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l’esecuzione

dell’ordinanza n. 00272/2020 Reg. Prov. Cau. RG 00370/2020, emessa dal TAR per le Marche;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Macerata;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa S D M e rilevato che l’udienza si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Considerato che:

- con il presente ricorso, proposto in via autonoma, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza cautelare indicata in epigrafe, resa nell’ambito del giudizio instaurato dal medesimo ricorrente innanzi a questo Tribunale e iscritto al n. 370/2020 di RG;

- con nota depositata in data 23 marzo 2021, la stessa parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stato definito, nelle more, l’anzidetto giudizio con sentenza n. 240 del 2021;

- sempre in data 23 marzo 2021, il difensore del ricorrente ha depositato istanza ex art. 126, comma 3, del DPR n. 115 del 2002, avendo la competente Commissione decretato l’inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 31 del 2021;

Ritenuto che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante quanto dichiarato dal ricorrente nella citata nota depositata il 23 marzo 2021;

Rilevato che, in base al principio della soccombenza (virtuale), le spese del giudizio avrebbero dovuto essere poste a carico della parte ricorrente, dati i profili di inammissibilità del gravame (prima ancora che di improcedibilità), per le stesse ragioni evidenziate nel decreto n. 31 del 2021 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato;
invero, “ ai sensi dell’art. 59 del C.p.a., l’esecuzione dei provvedimenti cautelari deve essere richiesta dall’interessato con istanza motivata nell'ambito del giudizio in cui è stata emessa l’ordinanza e non con ricorso autonomo ”;

Ritenuto, tuttavia, che, data la natura degli interessi coinvolti e la fondatezza della pretesa sostanziale sottesa, per come definitivamente accertato nella citata sentenza n. 240 del 2021, le spese processuali possano eccezionalmente essere compensate tra le parti;

Ritenuto, in merito all’istanza ex art. 126, comma 3, del DPR n. 115 del 2002 (su cui il Collegio reputa di potersi pronunciare con la presente decisione, per esigenze di economia processuale), che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto disposto dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato nel provvedimento n. 31 del 2021, sicché l’istanza, per le medesime argomentazioni ivi esposte, va dichiarata inammissibile;

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